sabato 6 ottobre 2012

Capita a volte che i nostri alunni hanno la necessità di assumere farmaci, anche durante la giornata scolastica. Come comportarsi? Può un insegnante somministrare un farmaco a scuola? Qual è la procedura da seguire?

La normativa dice che quando si verifica la situazione in cui alunni debbano assumere in orario scolastico dei farmaci, a seguito di terapie prescritte o per lievi malori occasionali, i genitori debbono inoltrare istanza al Dirigente Scolastico, accompagnata da una prescrizione del medico curante, così some stabilito da Nota Ministero Istruzione 25 novembre 2005, n. 231, "Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico".

Ma chi deve somministrare i farmaci?

Secondo l'articolo 4 delle Linee guida, il dirigente scolastico, dopo aver ricevuto formale richiesta scritta dalla famiglia, la certificazione e la prescrizione dell'Ausl, può individuare personale docente o non docente, che sia spontaneamente disponibile e abbia effettuato i corsi di formazione presso le Ausl per la sicurezza della salute nelle scuole. In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se non spontaneamente richiesta dai famigliari, il dirigente dovrà rivolgersi a istituzioni pubbliche locali (Ausl e Comune) o a enti e associazioni non lucrative del privato sociale. Ina mancanza di disponibilità, deve sottoporre il problema al Comune. Nel caso in cui il Comune non abbia personale preparato dovrà rivolgersi all'Ausl che è tenuta a garantire l'assistenza sanitaria a scuola, come hanno affermato alcune sentenze dei tribunali.
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