martedì 23 luglio 2013


 
La tipica minaccia utilizzata da alcuni provvidi dirigenti scolastici rivolta all’indirizzo di qualche povero docente: “stia attento professore, altrimenti io la sospendo dal servizio”, trova delle criticità giurisprudenziali in una sentenza emessa dal tribunale del lavoro di Torino.
Dalla sentenza emerge che i dirigenti scolastici non hanno il potere di applicare provvedimenti sanzionatori atti a sospendere dal servizio i docenti. Il giudice del lavoro torinese ricorda che la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, come è disposta dalla legge 150/2009, non è invece prevista, dall’ordinamento scolastico cioè dal testo unico in materia di istruzione, per i docenti. Infatti all’art. 494 (Sospensione dall'insegnamento fino a un mese) della legge 297/94 è scritto che la sospensione dall'insegnamento consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.
 La sospensione dall'insegnamento fino a un mese viene inflitta: per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
 La sentenza n. 1434 emessa dal Tribunale di Torino, depositata il 3 giugno scorso evidenzia la contraddizione del decreto Brunetta per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni di sospensione dal servizio dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, sostenendo che il dirigente non può andare oltre la censura.
Per cui se la sanzione disciplinare è tale da prevedere una sanzione che vada oltre la censura, secondo quanto asserito dal giudice del tribunale di Torino, il dirigente scolastico deve procedere secondo quanto previsto dall’ordinamento scolastico e quindi deve trasmettere gli atti all'ufficio per i provvedimenti disciplinari territorialmente competente
 
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