Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno
diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado (scuola materna, elementare, media e superiore) Ex art. 12 Legge
104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la
scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito
penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e
l’università (art. 12 Legge 104/92)... ecco alcuni nozioni provenienti da Anffas onlus e LEDHA:
Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con i Capi
d’Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se
ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare
P.O.F. - Piano dell’Offerta Formativa). All’atto dell’iscrizione i
genitori debbono: presentare oltre alla documentazione prevista per
tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati e segnalare
particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da
seguire, assistenza per l’autonomia)
- GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Il
Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un
documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla
formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e
le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza
difficoltà e potenzialità dell’alunno. Viene redatto per la prima volta
all’inizio del primo anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto
dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori (art. 4
DPR 22/4/1994).
Il
Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è
redatto all’inizio di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo
(consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed
aggiornamenti periodici.
Il PEI non coincide con il solo progetto
didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui
vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del
diritto all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).
L’
Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di
formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l’alunno
disabile. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata
l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02).
-
Chi lo richiede? Il dirigente scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98)
-
Per quante ore? La quantificazione delle ore di
sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto
formulato dal Consiglio di Classe
-
Criterio di Assegnazione? Viene attivato un posto
organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole
pubbliche della Provincia (art. 40 Legge 449/1997)
-
Nomine in deroga? Il dirigente scolastico può e
deve richiedere (in caso di gravità dell’handicap) al Direttore
Scolastico Regionale l’autorizzazione alla nomina di insegnanti in
deroga al rapporto 1/138 (art. 35 comma 7 Legge 289/2002).
Assistenza specialistica: nel caso in cui la
situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e
di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare
problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei c.d.
assistenti ad personam.
- Cosa fare? Sollecitare il dirigente scolastico a farne richiesta all’ente locale competente.
- Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) e Provincia (scuole superiori) art. 139 D.Lgs 112/1998).
Assistenza di base: comprende l’assistenza
nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap dall’esterno
all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende
anche l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene
personale.
- Chi la svolge? Devono provvedervi i collaboratori scolastici; per
svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di
formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola
16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
- Responsabilità : E’ il dirigente scolastico che, nell’ambito dei
suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso
il diritto all’assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
- Nel caso in cui l’assistenza materiale non venga garantita, occorre
diffidare con lettera r.r. il dirigente scolastico a garantire tale
servizio pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico
servizio.
Trasporto scolastico: per gli alunni disabili
costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo
servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo
studio.
- Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) Provincia (scuole superiori) art. 139 D.lgs 112/1998.
- Quanto costa? Per la scuola dell’obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente (art. 28 Legge 118/1971).
- Cosa fare? Al momento dell’iscrizione bisogna segnalare alla scuola
la necessità del trasporto, affinché questa si attivi tempestivamente
per la richiesta.
Barriere architettoniche: gli edifici scolastici
progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986
devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti
precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili
(art. 1 comma 4 DPR 503/96).
La competenza è del Comune (per la scuola materna, elementare e
media) e della Provincia (scuola superiore) Legge 23/96 Segnalare con
lettera r/r all’ente competente la presenza di barriere architettoniche
chiedendo, nel caso non fossero stati adottati, la predisposizione di
piani di abbattimento delle barriere architettoniche cui le P.A. sono
tenuti art. 32 comma 20 Legge 41/86.
Scuole private: le scuole che hanno ottenuto la
parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione
di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa
in materia di integrazione scolastica (Legge 62/2000).
Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell’art. 22 Legge 675/1996.
Ne è responsabile il dirigente scolastico che può legittimamente
raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli al
Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative
(Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari. I limiti
sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori,
occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei
dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99), occorre custodire i dati
sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare
codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99)
Gite scolastiche: l’alunno disabile ha diritto a
partecipare alle gite scolastiche in quanto (nonostante non esista
nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua
esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio.La scuola è tenuta a
predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari,
incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque
membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992). Nel
caso in cui la partecipazione alla gita sia negata si consiglia di
inviare una lettera r/r di sollecito al dirigente scolastico e al C.S.A.
(Ex Provveditorato agli studi)
Accordi di programma: costituiscono uno strumento
molto importante per la piena realizzazione dell’integrazione
scolastica. Sono uno strumento giuridicamente vincolante utilizzato
quando un determinato programma di intervento richiede la partecipazione
di diversi enti pubblici (art. 27 Legge 142/90). Il progetto di
integrazione dell’alunno disabile (il PEI) richiede come si è visto
l’intervento di diversi enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province,
ect). Gli accordi di programma garantiscono appunto il coordinamento tra
i diversi servizi al fine di facilitare una tempestiva formulazione
delle diagnosi funzionali e dei PEI, nonché per garantire un inserimento
adeguato anche agli alunni disabili gravi. (D.I. 9/7/92). Gli Accordi
di Programma solitamente coincidono con il territorio delle ASL,
comprendente spesso diversi Comuni. Gli accordi sono stipulati tra il
legale rappresentante del Consorzio di Comuni o il Sindaco del Comune
capofila; il dirigente del CSA (ex Provveditore agli studi), i legali
rappresentanti delle ASL (art. 2 D.I. 9/7/92).Nel caso nessuno dei
soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al dirigente
del CSA inoltrare la richiesta di stipula (art. 3 D.I. 9/7/92).
Nell’accordo
di programma devono essere chiaramente definite: Le competenze e gli
interventi a carico di ciascun ente. L’ufficio competente all’erogazione
dei servizi . Gli stanziamenti finanziari previsti dai rispettivi
bilanci 4. Il collegio di vigilanza
Gli accordi di programma sono
purtroppo spesso realizzati come se fossero delle semplici intese: non
si è pertanto provveduto ad indicare accanto alle prestazioni dovute per
legge i correlativi impegni finanziari ed i poteri sostitutivi del
Collegio di vigilanza.
N.B. tutti gli strumenti, interventi, prestazioni sopra indicati
valgono per tutti i tipi di scuola (materna, elementare, media, e
superiore). L’integrazione scolastica nella scuola superiore si
differenzia sostanzialmente per il differente sistema di valutazione del
profitto scolastico.