domenica 23 marzo 2014

Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) Ex art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università (art. 12 Legge 104/92)... ecco alcuni nozioni provenienti da Anffas onlus e LEDHA:

  • ISCRIZIONE: cosa fare
Prima di procedere all’iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:
- L’attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/2/94). Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato.
- La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione, diversamente dalla certificazione medica, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell’alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).
Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d’Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. - Piano dell’Offerta Formativa). All’atto dell’iscrizione i genitori debbono: presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia)
IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).
  • DOPO L’ISCRIZIONE: cosa fare e chi lo fa 
Individuazione del Consiglio di Classe: il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74).
Formulazione di un progetto: il Consiglio di Classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull’assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99).
Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98).
Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Il Consiglio di Classe tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il Consiglio di Classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99).
Assistente per l’autonomia e la comunicazione: se la gravità dell’handicap lo richiede il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori). Si tratta del c.d. assistente ad personam (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92).
 
  • GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno. Viene redatto per la prima volta all’inizio del primo anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori (art. 4 DPR 22/4/1994).

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è redatto all’inizio di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici.
Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).

L’Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l’alunno disabile. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02).
- Chi lo richiede? Il dirigente scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98)
- Per quante ore? La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe
- Criterio di Assegnazione? Viene attivato un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia (art. 40 Legge 449/1997)
- Nomine in deroga? Il dirigente scolastico può e deve richiedere (in caso di gravità dell’handicap) al Direttore Scolastico Regionale l’autorizzazione alla nomina di insegnanti in deroga al rapporto 1/138 (art. 35 comma 7 Legge 289/2002).

Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei c.d. assistenti ad personam.
- Cosa fare? Sollecitare il dirigente scolastico a farne richiesta all’ente locale competente.
- Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) e Provincia (scuole superiori)  art. 139 D.Lgs 112/1998).

Assistenza di base: comprende l’assistenza nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.
- Chi la svolge? Devono provvedervi i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
- Responsabilità : E’ il dirigente scolastico che, nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto all’assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
- Nel caso in cui l’assistenza materiale non venga garantita, occorre diffidare con lettera r.r. il dirigente scolastico a garantire tale servizio pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Trasporto scolastico: per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.
- Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) Provincia (scuole superiori)  art. 139 D.lgs 112/1998.
- Quanto costa? Per la scuola dell’obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente (art. 28 Legge 118/1971).
- Cosa fare? Al momento dell’iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché questa si attivi tempestivamente per la richiesta.

  • ALTRI ASPETTI
Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96).

La competenza è del Comune (per la scuola materna, elementare e media) e della Provincia (scuola superiore)  Legge 23/96 Segnalare con lettera r/r all’ente competente la presenza di barriere architettoniche chiedendo, nel caso non fossero stati adottati, la predisposizione di piani di abbattimento delle barriere architettoniche cui le P.A. sono tenuti  art. 32 comma 20 Legge 41/86.

Scuole private: le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica (Legge 62/2000).

Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell’art. 22 Legge 675/1996.
Ne è responsabile il dirigente scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari. I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99)

Gite scolastiche
: l’alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio.La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992). Nel caso in cui la partecipazione alla gita sia negata si consiglia di inviare una lettera r/r di sollecito al dirigente scolastico e al C.S.A. (Ex Provveditorato agli studi)

Accordi di programma: costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell’integrazione scolastica. Sono uno strumento giuridicamente vincolante utilizzato quando un determinato programma di intervento richiede la partecipazione di diversi enti pubblici (art. 27 Legge 142/90). Il progetto di integrazione dell’alunno disabile (il PEI) richiede come si è visto l’intervento di diversi enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province, ect). Gli accordi di programma garantiscono appunto il coordinamento tra i diversi servizi al fine di facilitare una tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali e dei PEI, nonché per garantire un inserimento adeguato anche agli alunni disabili gravi. (D.I. 9/7/92). Gli Accordi di Programma solitamente coincidono con il territorio delle ASL, comprendente spesso diversi Comuni. Gli accordi sono stipulati tra il legale rappresentante del Consorzio di Comuni o il Sindaco del Comune capofila; il dirigente del CSA (ex Provveditore agli studi), i legali rappresentanti delle ASL (art. 2 D.I. 9/7/92).Nel caso nessuno dei soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al dirigente del CSA inoltrare la richiesta di stipula (art. 3 D.I. 9/7/92).
Nell’accordo di programma devono essere chiaramente definite: Le competenze e gli interventi a carico di ciascun ente. L’ufficio competente all’erogazione dei servizi . Gli stanziamenti finanziari previsti dai rispettivi bilanci 4. Il collegio di vigilanza
Gli accordi di programma sono purtroppo spesso realizzati come se fossero delle semplici intese: non si è pertanto provveduto ad indicare accanto alle prestazioni dovute per legge i correlativi impegni finanziari ed i poteri sostitutivi del Collegio di vigilanza.
N.B. tutti gli strumenti, interventi, prestazioni sopra indicati valgono per tutti i tipi di scuola (materna, elementare, media, e superiore). L’integrazione scolastica nella scuola superiore si differenzia sostanzialmente per il differente sistema di valutazione del profitto scolastico.
 
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