giovedì 9 ottobre 2014

La prassi delle sostituzione dei colleghi assenti è stata condannata dal MIUR con le Linee-guida del 4 agosto 2009 parte III, oltre che da circolari di USR e del MIUR (vedi la scheda n° 287. Linee-guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità .
A garanzia della responsabilità dei docenti per il sostegno, si suggerisce che, qualora un Dirigente Scolastico invii un docente per il sostegno in altra classe a svolgere supplenze, il docente stesso debba pretendere un ordine di servizio scritto.
Ciò sia per dimostrare di non essersi arbitrariamente spostato dal posto di lavoro, sia per poter dimostrare l'illegittimità del provvedimento.
Quanto alla responsabilità, qualora un alunno della classe di titolarità subisca un infortunio durante l'ora in cui il docente è stato mandato a supplire in altra classe, se manca l'ordine di servizio scritto, il docente formalmente risulta presente nella classe di titolarità e quindi risponde contrattualmente per i danni subiti dall'alunno per responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati da un alunno ad altro alunno (art. 2048 del Codice Civile).
Pertanto, qualora il Dirigente Scolastico, o chi lo rappresenta, non voglia sottoscrivere l'ordine di servizio, il docente di sostegno può legittimamente rifiutarsi di eseguire l'ordine poichè esso, oltre che illegittimo, è anche lesivo della sua responsabilità personale.
Se invece il docente riceve l'ordine di servizio scritto dal Dirigente, che, come detto, è illegittimo, dopo averlo eseguito prestando la supplenza, può sempre contestarlo sia a livello sindacale che a livello giurisdizionale.
Ovviamente, in presenza ed in esecuzione di un ordine di servizio scritto, il docente per il sostegno non è responsabile di eventuali danni prodottisi nella sua classe di titolarità, mentre lo è per quelli che si verificassero nella classe ove presta supplenza.

Fonte: Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica.

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