lunedì 5 gennaio 2015

Sotto la denominazione “scuola privata” si includono tre tipologie di scuola diversa da quella pubblica:

a) Scuola “privata”: gli alunni che frequentano questo tipo di scuole alla fine di ogni anno scolastico devono sostenere un esame di idoneità presso una scuola pubblica per essere ammessi all’anno scolastico successivo.
b) Scuola “privata paritaria”: sono scuole di gestione privata, ma equiparate a quelle pubbliche.
c) Scuola “privata paritaria e parificata”: sono solo quelle scuole primarie (ex elementari) che stipulano una convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale relativa all’O.M. 215/92 e al D.M. n° 84/08, sui quali si basa l’impegno della Direzione Scolastica Regionale a fornire un contributo per il pagamento dei docenti ( questo significa che le famiglie devono "contribuire non interamente" al pagamento dell'insegnante di sostegno).

Le scuole “paritarie” che hanno deciso di fruire della legge sulla parità (sia parificate che non parificate) sono obbligate ad accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta e devono garantire:
• diritto allo studio: la domanda d’iscrizione, anche di un alunno con disabilità, deve essere accolta;
• eliminazione delle barriere architettoniche;
• personale ausiliario (ex bidelli) adeguato per l’assistenza igienica e l’igiene personale degli alunni con disabilità;
• gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione che debbono essere assegnati dai Comuni per le scuole dell’infanzia e del Primo Ciclo e dalle Province per le scuole del Secondo Ciclo sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio;
• il Trasporto è garantito, su richiesta della scuola, dagli enti locali come previsto dalle leggi regionali per il diritto allo studio;
• costi: i genitori sono tenuti a pagare la retta “normale” prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo dovrebbe essere richiesto per i servizi dovuti per legge a favore dei disabili;
• anche nella formazione delle classi le scuole paritarie sono tenute ad uniformarsi alla normativa della scuola pubblica.

• L’insegnante per le attività di sostegno. In relazione a questo occorre distinguere: 

- Scuola dell’infanzia: viene erogato un piccolo contributo3 omnicomprensivo annuale per alunno con disabilità a richiesta della scuola all’ufficio competente del USP o della Direzione Scolastica Regionale (D.M. 21/05/07 art. 8 e DDG per lo studente n° 59/07 art. 4).

- Scuola Primaria: tali scuole si differenziano in scuole “paritarie” e scuole “paritarie parificate”.
Le scuole “paritarie parificate”, come già detto, ottengono un contributo per il pagamento dei docenti, compreso quello per le attività di sostegno, purché vi sia la documentazione (certificazione e Diagnosi Funzionale) relativa agli alunni con disabilità ivi iscritti.
Sempre dopo domanda documentata, le scuole “paritarie” non parificate godono invece solo del contributo omnicomprensivo del D.M. del 21/05/07 art. 8 e del DDG per lo studente n° 59/07 art. 5.
Scuole secondarie di I e II grado: possono chiedere il contributo di cui all’art. 8 del D.M. del 21/05/07 e all’art. 5 del DDG per lo studente n° 59/07.

N.B. Per tutti gli ordini di scuola: se si tratta di scuole cattoliche, risulta che molte diocesi hanno costituito un fondo per l’integrazione scolastica ricavato dall’8 per mille, al quale i dirigenti scolastici possono chiedere di accedere per pagare in parte le spese dell’insegnante di sostegno.

Non sempre la gestione del Sostegno nelle Scuole Private Paritarie di gestione privata è semplice: l’insegnante di sostegno è un diritto anche nelle scuole paritarie, le quali hanno l’obbligo di garantire il sostegno agli alunni e studenti con disabilità. Sempre più spesso accade che i diritti sanciti dalla legge siano palesemente ignorati, vediamo cosa dice la normativa e di conseguenza i tribunali...

In diversi casi moltri tribunali hanno dato ragione ai diritti dei bambini disabili ad avere un insegnante di sostegno retribuito dallo Stato o dalla scuola paritaria stessa e NON dalla famiglia... I Tribunali hanno menzionato la Legge 62/00 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) che affronta una serie di problemi circa il diritto degli alunni con disabilità a non essere discriminati rispetto ai compagni frequentanti le scuole statali e l’obbligo delle scuole paritarie a garantire l’integrazione scolastica; e la Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni)... in particolare:
  • l'Ordinanza 2122/13, emessa dal Tribunale Civile di Roma  ha stabilito che lo Stato è tenuto a pagare il sostegno anche nelle scuole paritarie o a rimborsarlo se da esse anticipato.
    Infatti, in base all’articolo 1, comma 4, lettera e, della citata Legge 62/00, la scuola paritaria è obbligata ad accettare alunni con disabilità, offrendo loro tutto quanto necessario per l’esercizio del loro diritto allo studio, adeguandosi a quanto previsto dalla Legge 104/92.
    Altrettanto interessante è poi il passaggio dell’Ordinanza concernente l’obbligo dello Stato di dover pagare il sostegno anche alle scuole paritarie.
    L’Ordinanza precisa infine che, qualora lo Stato non provveda immediatamente all’atto della richiesta al pagamento del sostegno, la scuola paritaria è comunque obbligata a fornirlo, fermo restando il suo diritto al rimborso dallo Stato di quanto ha dovuto anticipare. Ciò onde evitare che con il pagamento del sostegno a carico dell’alunno con disabilità ,questi venga discriminato rispetto ai compagni con disabilità delle scuole statali che per il sostegno non debbono pagare nulla.
Esistono inoltre dei precedenti in tal senso, sempre da parte del medesimo Tribunale, come l’Ordinanza del 17 dicembre 2002, che aveva riconosciuto sia «l’obbligo di una scuola non statale di accogliere una bambina con disabilità», sia «l’obbligo del Ministero e, conseguentemente, del Provveditorato di Roma di assumersi totalmente l’onere economico dell’insegnante di sostegno, rispettando così il diritto della persona portatrice di handicap all’educazione, all’integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità, nonché il diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini».
Successivamente, la Sentenza 15389/08, espressa il 10 giugno 2008, aveva riconosciuto il diritto dell’Istituto Paritario delle Suore Marcelline al rimborso del costo sostenuto per l’insegnante per il sostegno. 

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