domenica 28 giugno 2015

Bisogna leggere il decreto legislativo 297/94 per comprendere e avere chiarimenti in merito alle ripetenze degli alunni con disabilità.
Si fa notare, infatti, che la ripetenza di un anno scolastico dovrebbe servire agli alunni in difficoltà a raggiungere gli obiettivi di un anno del percorso di istruzione, in più anni, così come chiarito nell’articolo 192 del decreto legislativo 297/94.

L'avvocato Nocera  sottolinea che per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, non essendoci un problema di valutazione non si vede il bisogno del trattenimento degli alunni in tale ordine di scuola, cosa permessa fino al 2003 da una norma poi abrogata dalla 53/03 che fissava a 6 anni di età l’inizio inderogabile per tutti della scuola dell’obbligo. Per quanto riguarda gli alunni della scuola primaria neanche sembrerebbe porsi il problema, secondo Nocera, con l’abolizione degli esami di licenza elementare. Si fa notare, inoltre che nella scuola elementare occorre l’unanimità dei docenti della classe, compreso il dirigente scolastico per poter bocciare un alunno.
Nella scuola secondaria di primo grado, rimarca Salvatore Nocera, anche se c’è l’articolo 14 comma 1 lettera c della legge 104/92 che permette fino a 3 ripetenze della stessa classe per il raggiungimento del 18° anno di età per l’obbligo scolastico, tale norma sembra aver perso il suo senso da quando è possibile accedere alla scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con disabilità, senza essere in possesso del diploma di scuola media ma solo grazie ad un certificato che attesti i crediti formativi maturati.
Nella scuola secondaria di secondo grado la ripetenza è consentita, per gli alunni con disabilità, secondo Nocera, soltanto quando si segue una programmazione normale o un PEI semplificato e non quando l’alunno segue un PEI differenziato che non richiede il raggiungimento di obiettivi presenti nei programmi ministeriali.
Nocera scrive nel suo articolo che ritiene sbagliata quando i consigli di classe consentono ad alunni con PEI differenziato la ripetenza.

In passato ci sono state diversi ricorsi al TAR che hanno stravolto le decisioni intraprese dalle scuole. 
Il TAR Lazio ha pronunciato l’ordinanza sospensiva n. 2845/2012 con la quale un alunno ultradiciottenne con grave disabilità è stato ammesso in via cautelare a frequentare la scuola media del mattino.
L’Ordinanza è interessante perché, a mia memoria, è la prima volta che un TAR si pronuncia su tale argomento assai delicato... per maggiori dettagli chicca qui: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=11117

Interessante anche leggere i seguenti articoli:

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE:

0 commenti:

Posta un commento

Post più popolari