Come garantire agli alunni con
disabilità un adeguato accompagnamento nel passaggio da un grado
scolastico all'altro? Le modalità di continuità verticale sono indicate
nelle norme (art. pubblicato su disabili.com di Tina Naccarato).
Il passaggio da un grado scolastico all'altro è per
gli allievi un momento importante e delicato, che comporta la necessità
di numerose attenzioni da parte dei docenti. Le istituzioni scolastiche
attivano perciò diverse iniziative di raccordo, con al centro la continuità verticale ed il confronto tra i docenti dei diversi gradi,
nella formazione delle classi, nel passaggio delle informazioni o nelle
misure di attenzione educative necessarie per i singoli allievi.
Naturalmente, tale esigenza si mostra particolarmente evidente nel passaggio di grado scolastico degli allievi con disabilità. A tal proposito, la L. 104/92 prevede forme
obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore, proprio al fine di garantire la continuità educativa
fra i diversi gradi di scuola.
In merito alle modalità operative di tale raccordo, si richiama, per la scuola dell'obbligo, la C.M.1/88. L'alunno disabile, si legge in essa, necessita
più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a
realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella
differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare e media -
consenta un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture
e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di
apprendimento. Per tale ragione, occorre individuare criteri e metodi
che sul piano operativo agevolino il passaggio da un ordine di scuola a
quello successivo.
MODALITA' OPERATIVE DI RACCORDO PREVISTE DALLA CIRCOLARE - Sono previsti, in primo luogo, nel periodo immediatamente successivo alle preiscrizioni, incontri
tra i capi d'istituto e tra gli insegnanti della sezione o della classe
frequentata e quelli del grado successivo, gli operatori dei servizi
socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di eventuali difficoltà riferite all'integrazione.
Al termine dell'anno scolastico occorrerà trasmettere alla scuola di destinazione la documentazione e le notizie riguardanti l'integrazione dell'allievo.
La circolare prevede poi che all'inizio dell'anno scolastico vi sia un
incontro tra i capi d'istituto e gli insegnanti che lasciano e accolgono
l'alunno, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche
utili per la formulazione del nuovo piano educativo individualizzato.
Un'ulteriore possibile forma di raccordo può essere costituita dalla partecipazione,
a titolo consultivo, del docente di sostegno della scuola di
provenienza alla programmazione del nuovo piano educativo
individualizzato.
Molto importante è anche l'ultimo punto,
nel quale si prevede che, nel caso in cui il primo ambientamento nella
nuova istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di
riferimento costituiscano per l'alunno difficoltà tali da compromettere i
risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati,
previa autorizzazione del Provveditore agli Studi (oggi Ufficio
Scolastico Territoriale) e limitatamente ai primi 2-3 mesi di frequenza
del nuovo corso scolastico, interventi rivolti all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola.
Molto importante è anche la C.M. 262/1988 che estende l'applicabilità di ciò anche alle Scuole Secondarie Superiori.
Infine, in base all'art. 40, co 3, della L. 449/97 e, quindi, all'art. 43 del D.M. 331/98, possono essere consentiti solo progetti sperimentali di continuità educativa
stabile tra diversi ordini. Il personale coinvolto, infatti, è inserito
in diverse graduatorie e la presenza fissa del precedente docente
altererebbe le dotazioni organiche dei diversi gradi.
Le possibilità di una serena integrazione nelle classi iniziali
dell'ordine scolastico superiore, dunque, ci sono e possono garantire
fasi di accompagnamento costruttive ed inclusive. Ci auguriamo che esse
vengano, all'occorrenza, sempre attivate.
APPROFONDIMENTI
Continuità educativa
Integrazione alunni disabili
Vedi anche la seguente normativa:
C. M. 3 settembre 1985 n. 250
C. M. 4 gennaio 1988 n. 1
Legge 5 giugno 1990 n. 148
Legge 5 febbraio 1992 n. 104
C. M. 16 novembre 1992 n. 339
D. M. 24 luglio 1998 n. 331