In particolare l'articolo 2 afferma che "[...] per il reclutamento del personale docente il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni regione, a mezzo di procedure curate dagli uffici scolastici provinciali e con la formazione di graduatorie distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione, a livello regionale [...]".
Avevo accennato qualcosina in un precedente post... a chi interessa leggere il DDL n. 997 in modo integrale può cliccare qui.
0 commenti:
Posta un commento