Pubbico e condivido pienamente questo articolo...
Ci risiamo: arrivato in sordina e ora diffuso capillarmente a due settimane dalla pubblicazione si affaccia il provvedimento indirizzato alle scuole, emanato non dal Miur, ma da un ente di diritto pubblico, l’Invalsi, sulle modalità per lo svolgimento delle prove di apprendimento per gli alunni con bisogni educativi speciali. La nota, che nota resta e non ha per me forza di legge è dimentica di buonsenso e dà tassative disposizioni…
- incongruenti con la legge 170 varata pur in attesa di linee guida
- discordanti con il regolamento sulla valutazione del 2009
- al di fuori delle basilari disposizioni in tema d’inclusione delle persone con disabilità che a pieno titolo frequentano le scuole italiane da quando fu abolita l’istruzione separata.
L’impianto normativo vigente, che mai in nessun caso prevede da trent’anni l’allontanamento in un giorno di lezione, in orario scolastico, dell’alunno disabile o con disturbo di apprendimento dato l’ipotetico intralcio arrecato allo svolgimento delle lezioni, è sovvertito dalle disposizioni contenute nella “Nota sullo svolgimento delle prove del SNV 2010‐2011 per gli allievi con bisogni educativi speciali” che oserei dire lontano dal determinare un vantaggio espresso dal complemento, “per” interpreto personalmente con il complemento di svantaggio “contro”.
Questo il testo.
Mi chiedo: Dov’è il vantaggio in queste disposizioni per gli alunni in questione?
Mi riferisco a questioni fondamentali sulle quali cerco di chiarirmi, ma non trovo vantaggio, piuttosto penalizzazione!
Sottopongo alla vostra riflessione i quesiti:
- Si possono allontanare dalla classe in un normale giorno di frequenza quegli alunni che "potrebbero disturbare" Disturbare cosa? Il rendimento di quelli "normodotati” che devono dimostrare la loro preparazione, al netto di chi non può essere sottoposto a criteri relativi di stima delle performance?
- Si può dare disposizione che il docente di sostegno "non può essere presente in classe"? Si badi bene: non che non possa intervenire, ma esserci...
- Si può non far partecipare a una o a tutte le prove SNV gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività?
L’attività, che non si può svolgere dentro la classe dove stanno avvenendo le prove, che è esplicito monito all’allontanamento dell'alunno “sacrificato” in nome dell’affidabilità e attendibilità di prove, è lecita in termini di non discriminazione?
- Si può far ricadere sulla discrezionalità del dirigente scolastico un’indicazione che recita “E’ consentito che gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave svolgano una o a tutte le prove SNV in un locale differente da quello utilizzato per gli altri”? Un dirigente, garante delle linee guida per l’integrazione scolastica, può prendere disposizioni contrastanti provenienti da una nota di un ente di diritto pubblico?
- Gli alunni ipovedenti o non vedenti, che fin dalle prime prove pilota, a differenza di ogni altra tipologia di disturbo, sono stati inclusi a pieno titolo nelle valutazioni da parte di Invalsi, possono da ora essere sottoposti a questa disposizione ovvero rinunciare completamente a supporti e modo di svolgimento che dal principio delle fasi pilota ne hanno garantita la piena partecipazione? Cito testualmente:“ Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi ipovedenti o non vedenti svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnante di sostegno, se previsto.”
Beh, se conoscete qualche caso in cui non sia previsto un docente di sostegno per un alunno minorato della vista, significa solo che i tagli sono arrivati all’en plein!!! Potrebbe essere autonomo? Perché no! Mi chiedo: la discrezionalità a quale titolo viene demandata al dirigente scolastico da parte di questo ente? Che sia cambiato qualcosa anche per gli alunni non vedenti rispetto a tutte le prove svolte del 2004 a oggi? Mistero!
Io modestamente non credo che tutto ciò possa essere permesso durante un normale giorno di scuola in una situazione che, dichiarando di riconoscere i bisogni educativi speciali dal titolo di una nota, di fatto impone una mortificazione dal punto di vista minimo, minimo, dell'autostima e della pesante ricaduta psicologica di alunni che, ove consapevoli di tali disuguaglianze, porteranno ancora una volta i segni di un'ingiustizia che passa inosservata.
Ripeto: rispetto a queste indicazioni che non sono, a mio avviso, nella gerarchia delle fonti normative, al di sopra di nessuna norma espressamente prevista da trenta anni di legislazione scolastica, non vi è "ratio" che imponga disposizioni contrarie alle leggi , tanto più se come alcune organizzazioni sostengono, non vi sarebbe per niente obbligo di svolgere monitoraggi con prove di apprendimento così come sono proposte e organizzate allo stato attuale dei fatti.
Salviamo le prove di apprendimento e come si suol dire “buttiamo il bambino con l’acqua sporca” ?
Di fatto questo avverrà!
Gli studi comparativi se avvengono tra paesi che non contemplano l’integrazione scolastica e l’Italia e propongono monitoraggi dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni sacrificano per noi anni di lavoro e di lotte di famiglie, docenti, organizzazioni e istituzioni mettendo fuori dall’uscio materialmente e simbolicamente chi ha portato alto il nome della scuola italiana nel mondo: gli alunni con disabilità e chi vi si dedica con professionalità e abnegazione.
Se poi non si tratti di discriminazione, ma rigore, di scientificità degli studi statistici, gli esiti per gli alunni non sono "egualitari" e dunque non appartengono a buone prassi inclusive.
A conclusione di questo ennesimo articolo primaverile, tappa fissa dal 2004, in difesa della dignità di chi passa inosservato ribattezzerei con una battuta la nota:
Nota sullo svolgimento delle prove del SNV 2010‐2011 “contro” gli allievi con bisogni educativi speciali
Grottaferrata 18 aprile 2011
- incongruenti con la legge 170 varata pur in attesa di linee guida
- discordanti con il regolamento sulla valutazione del 2009
- al di fuori delle basilari disposizioni in tema d’inclusione delle persone con disabilità che a pieno titolo frequentano le scuole italiane da quando fu abolita l’istruzione separata.
L’impianto normativo vigente, che mai in nessun caso prevede da trent’anni l’allontanamento in un giorno di lezione, in orario scolastico, dell’alunno disabile o con disturbo di apprendimento dato l’ipotetico intralcio arrecato allo svolgimento delle lezioni, è sovvertito dalle disposizioni contenute nella “Nota sullo svolgimento delle prove del SNV 2010‐2011 per gli allievi con bisogni educativi speciali” che oserei dire lontano dal determinare un vantaggio espresso dal complemento, “per” interpreto personalmente con il complemento di svantaggio “contro”.
Questo il testo.
Mi chiedo: Dov’è il vantaggio in queste disposizioni per gli alunni in questione?
Mi riferisco a questioni fondamentali sulle quali cerco di chiarirmi, ma non trovo vantaggio, piuttosto penalizzazione!
Sottopongo alla vostra riflessione i quesiti:
- Si possono allontanare dalla classe in un normale giorno di frequenza quegli alunni che "potrebbero disturbare" Disturbare cosa? Il rendimento di quelli "normodotati” che devono dimostrare la loro preparazione, al netto di chi non può essere sottoposto a criteri relativi di stima delle performance?
- Si può dare disposizione che il docente di sostegno "non può essere presente in classe"? Si badi bene: non che non possa intervenire, ma esserci...
- Si può non far partecipare a una o a tutte le prove SNV gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività?
L’attività, che non si può svolgere dentro la classe dove stanno avvenendo le prove, che è esplicito monito all’allontanamento dell'alunno “sacrificato” in nome dell’affidabilità e attendibilità di prove, è lecita in termini di non discriminazione?
- Si può far ricadere sulla discrezionalità del dirigente scolastico un’indicazione che recita “E’ consentito che gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave svolgano una o a tutte le prove SNV in un locale differente da quello utilizzato per gli altri”? Un dirigente, garante delle linee guida per l’integrazione scolastica, può prendere disposizioni contrastanti provenienti da una nota di un ente di diritto pubblico?
- Gli alunni ipovedenti o non vedenti, che fin dalle prime prove pilota, a differenza di ogni altra tipologia di disturbo, sono stati inclusi a pieno titolo nelle valutazioni da parte di Invalsi, possono da ora essere sottoposti a questa disposizione ovvero rinunciare completamente a supporti e modo di svolgimento che dal principio delle fasi pilota ne hanno garantita la piena partecipazione? Cito testualmente:“ Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi ipovedenti o non vedenti svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnante di sostegno, se previsto.”
Beh, se conoscete qualche caso in cui non sia previsto un docente di sostegno per un alunno minorato della vista, significa solo che i tagli sono arrivati all’en plein!!! Potrebbe essere autonomo? Perché no! Mi chiedo: la discrezionalità a quale titolo viene demandata al dirigente scolastico da parte di questo ente? Che sia cambiato qualcosa anche per gli alunni non vedenti rispetto a tutte le prove svolte del 2004 a oggi? Mistero!
Io modestamente non credo che tutto ciò possa essere permesso durante un normale giorno di scuola in una situazione che, dichiarando di riconoscere i bisogni educativi speciali dal titolo di una nota, di fatto impone una mortificazione dal punto di vista minimo, minimo, dell'autostima e della pesante ricaduta psicologica di alunni che, ove consapevoli di tali disuguaglianze, porteranno ancora una volta i segni di un'ingiustizia che passa inosservata.
Ripeto: rispetto a queste indicazioni che non sono, a mio avviso, nella gerarchia delle fonti normative, al di sopra di nessuna norma espressamente prevista da trenta anni di legislazione scolastica, non vi è "ratio" che imponga disposizioni contrarie alle leggi , tanto più se come alcune organizzazioni sostengono, non vi sarebbe per niente obbligo di svolgere monitoraggi con prove di apprendimento così come sono proposte e organizzate allo stato attuale dei fatti.
Salviamo le prove di apprendimento e come si suol dire “buttiamo il bambino con l’acqua sporca” ?
Di fatto questo avverrà!
Gli studi comparativi se avvengono tra paesi che non contemplano l’integrazione scolastica e l’Italia e propongono monitoraggi dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni sacrificano per noi anni di lavoro e di lotte di famiglie, docenti, organizzazioni e istituzioni mettendo fuori dall’uscio materialmente e simbolicamente chi ha portato alto il nome della scuola italiana nel mondo: gli alunni con disabilità e chi vi si dedica con professionalità e abnegazione.
Se poi non si tratti di discriminazione, ma rigore, di scientificità degli studi statistici, gli esiti per gli alunni non sono "egualitari" e dunque non appartengono a buone prassi inclusive.
A conclusione di questo ennesimo articolo primaverile, tappa fissa dal 2004, in difesa della dignità di chi passa inosservato ribattezzerei con una battuta la nota:
Nota sullo svolgimento delle prove del SNV 2010‐2011 “contro” gli allievi con bisogni educativi speciali
Grottaferrata 18 aprile 2011
Ins. Elena Duccillo
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