Invece supplì! E’ ora di cambiare menù (articolo di Elena Duccillo).
Alzi la mano chi non è stato mai impropriamente usato dietro insistenza, imposizione o cortese favore in compiti che esulano dal proprio status di docenti.
Ci sono novantaquattromila docenti di sostegno a dire del Ministro che però da due anni non fornisce dati in regime di trasparenza tranne citarli in conferenze scritte da portavoce di dubbia competenza. Di questi docenti, secondo dichiarazioni recenti ufficiose di opinionisti e consulenti di organizzazioni che conducono indagini, sono milleottocentottanta quelli sistematicamente utilizzati per supplire docenti assenti o posti ancora vacanti se non pure supplenze da conferire “fino ad avente diritto” che gli aspiranti delle graduatorie di Istituto rifiutano a propria tutela per ragionamenti e meccanismi che sarebbero assai contorti da spiegare. Vogliamo dare un’imperativa occhiata alle fonti normative, visto l’assunto de “La legge non ammette ignoranza”? Vogliamo alzare la testa, giacché è ora di dire basta alla politica del “volemose bene” e del “damose da fa” delle scuole rassegnate a tutto ciò che piove dall’alto o adesso viaggia in trafori ironici, ma il cui esito disastroso è mal gestito dalle singole istituzioni? Qui si sta legittimando quello che serpeggia in proposte vuote ed errate pedagogicamente messe a punto da persone ed enti che non hanno un giorno di vissuto d’aula dove ti manca dalla carta igienica al bidello, dal registro agli arredi d’aula banchi compresi, dalla fotocopia al dirigente scolastico. Ma sì diamo al vicario le redini della scuola, ma… a costo zero! Nulla non c’è traccia delle indennità spettanti ai docenti vicari. Anche loro impropriamente sfruttati. Anche loro a colmare tagli e fughe di chi riesce e neanche con certezza ad assicurarsi il collocamento a riposo. La class action? Finita nel nulla e nulla può risarcire se non un ricorso individuale. Che si rivolgano alla legge o lavorino gratis. In fondo se loro lavorano gratis, perché un docente pagato dallo Stato non dovrebbe invece fare “di tutto un po’ ”, perché…hai visto mai che un domani non ci siano più i docenti di sostegno … E allora? Meglio fare esperienza, imparare l’arte e metterla da parte! Se poi il danno esistenziale all’alunno disabile si dovesse verificare è il genitore che deve chiedere risarcimento, è il giudice che deve tirare per la giacca il dirigente scolastico. Il docente? Può essere cacciato solo se inidoneo allo scopo. Lo dice il Consiglio di Stato
Per uno scopo non appare inidoneo, state le numerose segnalazioni: le supplenze!
Per uno scopo non appare inidoneo, state le numerose segnalazioni: le supplenze!
Le linee guida del Miur sull’integrazione scolastica varate il 4/08/2009 vigono ad oggi tra l’indifferenza generale e la consuetudine che per far rispettare le leggi in Italia serve il tribunale. Non necessita conoscenza e applicazione, le leggi sono consigli, o meglio: sono ritenute benevoli consigli! I dettami inoltre non hanno prodotto giurisprudenza propria. Sono una rassegna delle leggi previgenti. Tre passi soli mi preme ricordare …
-pagina 14 “è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico”
Nelle proposte progettuali al contrario si moltiplicano soluzioni della serie: togliamo qualche ora di servizio a docente dalla contemporaneità e ammucchiamo su i diseredati, magari “idea geniale” per gruppi omogenei di disfunzionalità degli alunni. Una triste deportazione ovviamente fuori dall’aula, verso le aberranti “aule di sostegno” . Lo dico da anni: dove c’è l’aula cosiddetta di sostegno non ci sono io. A tutto c’è un limite!
Secondo passo …
-pag 15 “l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”
L’ho premesso. E’ nel titolo “Invece supplì!” E di riso ce n’è poco davvero. Supplì al telefono? No: non c’è nemmeno l’italianissima mozzarella. Supplì di persona, si il docente, subendo un abuso sia pure quando il fine vorrebbe giustificare i mezzi. In vece? Certo, usato avverbialmente “dicesi di persona o di cosa che sia in luogo d’altra”. In luogo d’altra? Sempre, quando torna comodo … tranne poi scoprire che la stessa docente è considerata dai più assegnata all’alunno e non alla classe nel team a pieno titolo come titolare.
Terzo passo della serie “non c’è due senza tre!” ma suggerisco a tutti i lettori un ripasso dell’intero testo …
- pag 18 “Le opportunità offerte dalla flessibilità organizzativa per il raggiungimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità sono molteplici. L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza”.
Chiudo precisando unicamente che quel “possa continuare anche in sua assenza” non è e non può essere interpretato come: “ il docente di sostegno è una risorsa della scuola che in assenza di altre risorse viene impunemente distratto dai propri compiti per sopperire ai tagli continui perpetrati e giustificati con un patto di stabilità che mortifica ed uccide la scuola pubblica e il diritto allo studio di cittadini che hanno pari dignità e diritti in base alla Costituzione in una nazione civile”.
Elena Duccillo
Coordinatrice provinciale Anief di Roma
-pagina 14 “è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico”
Nelle proposte progettuali al contrario si moltiplicano soluzioni della serie: togliamo qualche ora di servizio a docente dalla contemporaneità e ammucchiamo su i diseredati, magari “idea geniale” per gruppi omogenei di disfunzionalità degli alunni. Una triste deportazione ovviamente fuori dall’aula, verso le aberranti “aule di sostegno” . Lo dico da anni: dove c’è l’aula cosiddetta di sostegno non ci sono io. A tutto c’è un limite!
Secondo passo …
-pag 15 “l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”
L’ho premesso. E’ nel titolo “Invece supplì!” E di riso ce n’è poco davvero. Supplì al telefono? No: non c’è nemmeno l’italianissima mozzarella. Supplì di persona, si il docente, subendo un abuso sia pure quando il fine vorrebbe giustificare i mezzi. In vece? Certo, usato avverbialmente “dicesi di persona o di cosa che sia in luogo d’altra”. In luogo d’altra? Sempre, quando torna comodo … tranne poi scoprire che la stessa docente è considerata dai più assegnata all’alunno e non alla classe nel team a pieno titolo come titolare.
Terzo passo della serie “non c’è due senza tre!” ma suggerisco a tutti i lettori un ripasso dell’intero testo …
- pag 18 “Le opportunità offerte dalla flessibilità organizzativa per il raggiungimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità sono molteplici. L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza”.
Chiudo precisando unicamente che quel “possa continuare anche in sua assenza” non è e non può essere interpretato come: “ il docente di sostegno è una risorsa della scuola che in assenza di altre risorse viene impunemente distratto dai propri compiti per sopperire ai tagli continui perpetrati e giustificati con un patto di stabilità che mortifica ed uccide la scuola pubblica e il diritto allo studio di cittadini che hanno pari dignità e diritti in base alla Costituzione in una nazione civile”.
Elena Duccillo
Coordinatrice provinciale Anief di Roma
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