Ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 170/2010,
l’individuazione di alunni e studenti con DSA avviene mediante
specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del
Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo citato dispone, inoltre, che le
Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi
nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la
medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture
accreditate.
Pertanto, il dettato della Legge innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate.
Pertanto, il dettato della Legge innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate.
Risulta tuttavia opportuno precisare, anche a seguito
delle numerose segnalazioni provenienti dal territorio, che le
disposizioni in parola hanno effetto solo a partire dall’entrata in
vigore della stessa Legge, ossia dal 2 novembre 2010. Gli alunni e gli
studenti, con diagnosi di DSA redatta anteriormente all’entrata in
vigore della Legge, potranno quindi regolarmente usufruire degli
strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella
normale attività didattica sia nell’ambito dei prossimi Esami di Stato (vedi Prot. MIURAOODGOS 3573 del 26 maggio 2011).
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