PER I DSA: Specialmente utile in caso di "comorbilità" (Disabilità + DSA)...
La normativa fiscale prevede alcune tipogie di oneri "deducibili" (dal reddito) o spese "detraibili" (dalle imposte)... cioè a dire:
- "deducibili" = le spese sono scomputate dal "reddito imponibile" (prima di calcolare l'irpef - imposta sul reddito delle persone fisiche)
- "detraibili" = una volta calcolata l'irpef (che a sua volta si calcola "a scaglioni" sul reddito imponibile con aliquote progressive), le spese "detraibili" possono essere portate in diminuzione appunto dall'imposta dovuta (irpef), ma solo in una data percentuale della spesa medesima (normalmente il 19% della spesa, per gli oneri detraibili).
Nello specifico, vediamo di tracciare alcune tipologie:
1) sono deducibili ai fini irpef (...tra le altre) (ex art. 10 dpr n. 917/86; comma 1; lett b).
"le
spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti
indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
Lo stato di disabilità comprende anche, potenzialmente, i "disturbi di apprendimento" (vedi art. 3 legge 104/92; allegata)
- art. 3 Legge n. 104/92
"E'
persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità
nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici"
Al
contempo lo stato di disabilità di cui all'art. 3 della legge
104/92 deve essere accertato da una commissione medica presso la ASL
(vedi art. 4 legge 104/92; allegata)
- art. 4 Legge n. 104/92
"Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva
individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità
sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali."
Nei
casi di cui sopra, ove sussista uno status di certificata disabilità le
spese sono pertanto "deducibili" dal reddito (ossia, come detto sopra,
portate in diretta diminuzione del reddito imponibile), alternativamente
a) o direttamente dal soggetto portatore di disabilità (es.: il disabile adulto non a carico di nessuno);
b)
oppure sono deducibili dal reddito del familiare di cui il disabile sia
a carico (es. tipico: i genitori del bambino disabile);
2) detrazioni forfetarie per carichi di famiglia (ex. art. 12 dpr n. 917/86)
l'articolo
12 del TUIR prevede le detrazioni per "carichi di
famiglia" (detrazioni = in diminuzione diretta dell'irpef) ebbene, la
norma prevede che spetta una detrazione per ogni figlio, e la detrazione
è più elevata per i figli minori di tre anni. La medesima norma,
inoltre, prevede che per i figli "portatori di handicap" una specifica
ulteriore detrazione:
"Le predette detrazioni sono aumentate
di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
Ed
è questa credo la richiesta specifica del datore di lavoro nel caso di
specie, al fine di capire se il dipendente possa pregiarsi o meno della
predetta agevolazione.
Attenzione: anche in
questo caso la norma parla di disabilità ex art. 3 Legge n. 104/92
(cioè a dire disabilità certificata dalla commissione medica competente)
3) sono detraibili ai fini irpef (...tra le altre) le seguenti spese (ex art. 15 dpr n. 917/86; comma 1; lett c).
Sono inoltre detraibili dall'irpef, alcune altre spese in particolare si segnala l'art. 15 del TUIR che al comma 1, lett. c) prevede che possono essere detratte, entro i limiti del 19% del relativo ammontare:
"Le
spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro. Dette spese sono
costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica,
diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Ai
fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all' acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
Le
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, si assumono integralmente. "
Tali spese sono detrabili entro i limiti del 19% del relativo ammontare (detraibili= ossia portate in diminuzione dell'irpef)
NB: per far valere queste detrazioni occorre fare la dichiarazione dei redditi: modello 730 o modello UNICO
La voce in oggetto quindi comprende
3.1)
tutte le spese mediche che eccedono l'importo di euro 129,11
(e possono essere sostenute anche da persone normodotate, non
svantaggiate) esempio:
a) le spese mediche in genere; ecc.
b) farmaci (documentati con scontrino parlante; ossia completo di codice fiscale del contribuente)
c) tutti i ticket sanitari (esami specialistici, ecc.)
d) spese chirurgiche, dentistiche; spese mediche specialistiche; (anche psicologo); ecc.ecc.
3.2) per quanto riguarda l'ultima tipologia ossia le "spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione
dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" occorre
invece fare attenzione. Tali detrazioni spettano solo se sostenute a
beneficio di "persone portatrici di handicap".In questo caso tali spese
possono riguardare potenzialmente anche persone con forme di DSA
(..forse le forme particolarmente gravi di DSA), ad ogni modo vale
quanto detto sopra: tale status di disabilità deve essere certificato
dalla commissione medica competente presso la ASL.
Chiaramente quelle affrontate non esauriscono tutte le agevolazioni fiscali verso i portatori di handicap.
In allegato potete trovare un interessante opuscolo messo
a disposizione direttamente dalla Agenzia entrate, che cerca di fare il
punto sull'argomento per quanto attiene alle agevolazioni fiscali verso
le persone disabili; oltre che la "Legge-quadro" del 5 febbraio 1992, n°104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (@copyright sito Handylex.org)
(Fonte: http://www.aiditalia.org/).
0 commenti:
Posta un commento