Di seguito un excursus storico sulle leggi riguardanti la scuola e gli alunni con disabilità:
L. Casati 13/11/1859 – Prima legge italiana sulla scuola
L. Coppino 1877: stanzia fondi ai Comuni per le
scuole e impone ai genitori di mandare i figli a scuola fino a 9 anni;
non ci sono sanzioni per gli inadempienti.
L. Orlando 1904: innalza l’obbligo fino a 12 anni e impone ai Comuni di istituire scuole fino alla IV elementare.
L. Credaro 1911: impone che sia lo Stato a occuparsi dell’istruzione e non i Comuni.
Riforma Gentile 1923:
- innalza l’obbligo scolastico fino a 14 anni (5 anni elementari + 3 anni di avviamento professionale per chi non va alle medie);
- rende obbligatorio l’insegnamento della religione cattolica;
- istituisce la fondazione delle scuole magistrali;
- istituisce la fondazione di scuole speciali[1] per handicappati sensoriali (udito + vista)
Costituzione Italiana (1 Gennaio 1948):
- Art. 3: riconosce la diversità come risorsa da valorizzare e quindi combatte l’emarginazione del disabile;
- Art. 38: tutti hanno diritto allo sviluppo della persona umana, anche gli inabili e i minorati; lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
L. 517/67 – Prevede la figura del docente di sostegno nella scuola dell’obbligo
L. 118/71 – Inserimento nella scuola media di mutilati e invalidi civili
Art. 27 – Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento trasporti pubblici
Art. 28 – Provvedimenti per la frequenza scolastica:
gli alunni sono ammessi nelle classi normali, salvi i casi in cui i
soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni
fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso
l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali (comma 3)
Decreti delegati 31/05/74 emanati in seguito alla Legge Delega n.477 del 30/07/73
Si tratta di decreti legislativi, emanati dal Governo su precisa
delega del Parlamento, con la quale, il Governo viene delegato ad
emanare disposizioni aventi valore di legge in una determinata materia
ed in un determinato termine.
I decreti delegati che interessano la scuola sono cinque (n.416,417,418,419,420 datati 31 maggio 1974), tutti emanati sotto la forma di Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).
La legge-delega prevede l'istituzione degli organi collegiali della
scuola, con l'intento di realizzare una più attiva partecipazione di
tutte le componenti (docenti, studenti, genitori, personale ausiliario)
nell'attività educativa e nella gestione della vita scolastica.
Tramite gli organi collegiali è inoltre possibile realizzare
l'apertura della scuola all'apporto delle realtà formative ed educative
del territorio e delle istituzioni operanti nell'ambito del sociale. Ciò
consente evidentemente di tradurre in pratica l'esercizio della libertà
e della democrazia tramite l'abitudine al confronto e alla
collaborazione.
I Decreti Delegati, emanati successivamente per dare regolamentazione
e attuazione pratica ai principi della legge delega n. 477 riguardano i
seguenti temi:
1. DPR 31 maggio 1974, n. 416, riordinamento organi collegiali;
2. DPR 31 maggio 1974, n. 417, stato giuridico del personale della scuola;
3. DPR 31 maggio 1974, n. 418, corresponsione di un compenso per il lavoro straordinario;
4. DPR 31 maggio 1974, n. 419, sperimentazione e sulla ricerca educativa;
5. DPR 31 maggio 1974, n. 420, stato giuridico del personale non docente.
2. DPR 31 maggio 1974, n. 417, stato giuridico del personale della scuola;
3. DPR 31 maggio 1974, n. 418, corresponsione di un compenso per il lavoro straordinario;
4. DPR 31 maggio 1974, n. 419, sperimentazione e sulla ricerca educativa;
5. DPR 31 maggio 1974, n. 420, stato giuridico del personale non docente.
D.P.R. 970/75 – Istituzione di corsi biennali per assistere i disabili (accessibili con il diploma)
Il personale di scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di
interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono
particolari finalità deve essere fornito di apposito titolo di
specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico,
di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero
della Pubblica Istruzione.
L. 517/77 – Integrazione delle persone disabili nella scuola pubblica
Introduce e regolamenta il P.E.I.
Sentenza Corte Costituzionale n°215/87 – Abolizione legge 118/71, Art. 28, comma 3
La sentenza dichiara incostituzionale la legge 118/71 all’articolo
28, comma 3. Le scuole secondarie superiori non possono rifiutare
l’iscrizione di nessun alunno H.
C.M. 04/01/88 – Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni H
Prevede che nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro il
ragazzo H sia accompagnato dal docente di sostegno che lo ha seguito
nella scuola di provenienza. Il DS della scuola nuova fa richiesta al
CSA e il docente della scuola di provenienza può seguire l’alunno fino a
3 mesi.
C.M. 262/88 - Attuazione della 215/87 – Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap.
L’iscrizione può essere rifiutata dal DS solo se nella scuola sono
previste delle attività con strumentazione lesiva per lo studente H.
Legge 104/92 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- Art. 3 (soggetti aventi diritto):
- comma 1: è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
- comma 3: qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
- Art. 4 (accertamento dell’handicap): viene fatto dalle AUSL.
- Art. 5 (diritti della persona handicappata)
- Art. 12 (diritto all’educazione e all’istruzione): anche nei casi gravi non si può negare il diritto all’istruzione.
- Art. 13 (integrazione scolastica)
O.M. 80 del 9/03/95 – Norme per lo svolgimento degli scrutini
- Art. 13 (Valutazione degli alunni handicappati): Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali (ciechi o sordi) non si procede di norma ad alcuna programmazione differenziata, ma solamente per obiettivi minimi. ma solamente con quella per obiettivi minimi. Per gli alunni con handicap psichici ci deve essere una valutazione differenziata da parte del consiglio di classe, sulla scorta del P.E.I. In quest’ultimo caso gli allievi conseguono la qualifica professionale o di maestro d’arte, spendibile come credito per successivi corsi. Possono ripetere le classi fino a 3 volte e in caso di bocciatura è necessario abbassare gli obiettivi del P.E.I. In calce alla pagella deve essere apposta la seguente annotazione "la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995".
C.M. 266/97 – Conferma le disposizioni della precedente O.M. 80/95
D.M. 141/99 – Formazione classi con alunni in situazione di handicap
Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che
accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più
di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una
riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze
formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione
definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai
docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro
personale della stessa scuola. La presenza di più di un alunno in
situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in
ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali
che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite
con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale
limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità
didattica nelle stesse classi. Le classi e le sezioni delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di
handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza
superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto,
peraltro,) previa valutazione della gravità dell’handicap e delle
situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente
alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili
in ciascuna scuola.
O.M. n.90 del 21/05/01 – Norme per lo svolgimento degli scrutini
- Art.15: ribadisce quanto detto nell’O.M. 80/95; inoltre qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione. È possibile passare da una programmazione differenziata ad una per obiettivi minimi da un anno all’altro e non servono prove di verifiche relative agli anni precedenti (tipo debiti formativi).
Legge 133/01
Autorizza il DS a sdoppiare le classi e a ridurre il numero degli alunni H al fine di rispettare le disposizioni del D.M. 141/99
Sentenza Consiglio di Stato 18/01/07
Gli alunni H non possono riscriversi allo stesso corso di studi dello
stesso grado. Conseguito il primo titolo non possono frequentare altri
corsi ordinari di pari livello. Possono conseguire un altro diploma o
come esterni o mediante la frequenza delle scuole serali.
Dossier dell’alunno disabile
- Relazione iniziale del docente di sostegno: viene presentata dal docente specializzato al primo consiglio di classe e presenta l’alunno H.
- Programmazione per l’alunno (per obiettivi minimi o differenziata): viene redatta dal consiglio di classe e va fatta con riferimento al P.E.I. e alla programmazione della classe (la programmazione per obiettivi minimi non si deve discostare molto dalla programmazione della classe); la famiglia deve autorizzare la programmazione differenziata, altrimenti si va per obiettivi minimi. Nel caso di programmazione differenziata va scritto in calce alla pagella “la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’O.M. 80 del 09 Marzo 1995”.
- Diagnosi funzionale: va fatta una sola volta nella vita dell’alunno dai neuropsichiatri.
- Certificazione amministrativa:
- viene rilasciata ogni anno dal neuropsichiatra, dopo che l’alunno H è stato sottoposto alla visita (accompagnato dalla famiglia);
- riporta in via sintetica la diagnosi;
- va richiesto alla famiglia entro novembre;
- il neuropsichiatra deve riportare la connotazione di gravità ai sensi dell’Art. 3, comma 3, della legge 104/92.
- Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): viene redatto dal GLIS (Gruppo Misto: composto dall’equipe medica, dalla famiglia, dal docente di sostegno, da un docente curricolare (solitamente il coordinatore) e dal DS) entro febbraio e riporta ciò che sa fare l’alunno nel sociale. In genere viene redatto alla scuola materna, in II elementare, IV elementare, in II media, in II superiore, in IV superiore e tutte le volte in cui si presentino degli elementi rilevanti per modificarlo.
- Progetto educativo individualizzato (P.E.I. o P.E.P.): viene redatto ogni anno entro giugno dal GLIS e riguarda la programmazione per l’alunno relativa all’anno scolastico successivo; materialmente viene redatto dal docente di sostegno.
- Progetto educativo-didattico (P.E.D.): sono due di cui il primo serve a chiedere lo sdoppiamento delle classi ai sensi del D.M. 141/99, il secondo serve per ottenere una deroga di 18 ore su un alunno in base alla connotazione di gravità, ai sensi della L. 333/01. Vengono redatti dal consiglio di classe.
Consiglio di classe
Programmazione per l’alunno
P.E.D.
P.E.D.
Medici
Diagnosi funzionale
Certificazione amministrativa (entro novembre)
Certificazione amministrativa (entro novembre)
G.L.I.S.
P.D.F. (entro febbraio)
P.E.I. (entro giugno)
[1]
Le scuole speciali sono delle scuole frequentate da persone con
particolari tipologie di handicap e si differenziano dalle classi
differenziali in quanto in queste ultime venivano inseriti alunni con
handicap diversi.
(Fonte: http://dida.orizzontescuola.it/).
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