Avere l’insegnante di sostegno è un diritto e non un obbligo. È una
“risorsa” per favorire l’integrazione, non la “conditio sine qua non”
per l’inserimento scolastico. È il GLHO che definisce nel PEI le risorse
(anche umane) necessarie all’attuazione del progetto didattico, ma la
famiglia può decidere di rinunciare a tale figura, senza perdere gli
altri diritti riservati agli alunni certificati (ad esempio per
l’utilizzo di prove equipollenti o di tempi più lunghi per lo
svolgimento delle prove).
Considerando che ogni alunno con handicap ha diritto al sostegno ma non ha dovere di accettarlo si potrà, nei casi specifici e qualora lo si ritenga necessario (le possibili motivazioni sono molteplici, come la poca fiducia nelle competenze dell'insegnante o il numero di ore ridotte) richiedere la sospensione del sostegno. La semplice rinuncia AL SOSTEGNO non incide sul riconoscimento della situazione di handicap. Quindi basta redigere una semplice comunicazione e consegnarla in direzione a scuola e per conoscenza all'Ufficio scolastico di appartenenza.
Bisogna però ricordare che l'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 conferisce ai genitori il potere di rifiutare la valutazione differenziata e passare a quella semplificata, fermo restando il dovere del Consiglio di classe di precisare ai genitori, ai soli fini della valutazione, che l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e verrà valutato come tutti gli altri e, quindi, col rischio di non essere ammesso all'anno successivo.
Considerando che ogni alunno con handicap ha diritto al sostegno ma non ha dovere di accettarlo si potrà, nei casi specifici e qualora lo si ritenga necessario (le possibili motivazioni sono molteplici, come la poca fiducia nelle competenze dell'insegnante o il numero di ore ridotte) richiedere la sospensione del sostegno. La semplice rinuncia AL SOSTEGNO non incide sul riconoscimento della situazione di handicap. Quindi basta redigere una semplice comunicazione e consegnarla in direzione a scuola e per conoscenza all'Ufficio scolastico di appartenenza.
Bisogna però ricordare che l'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 conferisce ai genitori il potere di rifiutare la valutazione differenziata e passare a quella semplificata, fermo restando il dovere del Consiglio di classe di precisare ai genitori, ai soli fini della valutazione, che l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e verrà valutato come tutti gli altri e, quindi, col rischio di non essere ammesso all'anno successivo.
(Fonte: http://www.coordown.it/).
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