Il riferimento normativo è il DPR 81/2009 che all’art. 5 recita:
“Classi con alunni in situazione di disabilita‘
1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell’articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalita’ di distribuzione delle risorse utili all’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell’infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente. La presente disposizione, al fine di garantire la continuita’ del servizio, resta efficace fino all’adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell’articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalita’ di distribuzione delle risorse utili all’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell’infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente. La presente disposizione, al fine di garantire la continuita’ del servizio, resta efficace fino all’adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono
alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20
alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale
consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni
disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca
espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della
classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella
scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far
conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui
all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. L’istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i
parametri di cui ai commi 1 e 2 e’ effettuata nel limite delle dotazioni
organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro
dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale docente.
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