Da Orizzonte scuola:
I Consigli di classe e le commissioni non possono formulare in
autonomia gli orari dei docenti di sostegno. Da diversi anni assistiamo
alla programmazione degli orari dei docenti di sostegno da parte dei
Consigli di classe e commissioni orario.
Questa prassi diffusa in diverse istituzioni scolastiche, accelera la
definizione degli orari senza tener conto della valutazione del
curriculum degli alunni con disabilità.
Il DPR n.275/99 all’art. 8 comma 4 (definizione del curricolo locale)
assegna alle scuole l’opportunità di determinare una quota del
curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività che
valorizzino “gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni” e la necessità di “rispondere in modo adeguato
alle diverse esigenze formative degli alunni, che si determinano e si
manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita”.
Inoltre il D.I. 26 giugno 2000, n° 234 – Regolamento recante norme in
materia di curricoli dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 sempre in merito ai
programmi d’insegnamento e agli orari di funzionamento delle scuole di
ogni ordine e grado, riprende “Il curricolo obbligatorio è realizzato
utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e
didattica prevista dal D. P.R. 275/1999”.
La libera scelta del curricolo deve poter trovare applicazione
concreta nella formulazione di un quadro orario che risponda alle
“effettive esigenze rilevate” dell’alunno con disabilità (Sentenza Corte
Costituzionale n. 80 del 2010).
Una ragione in più per contestualizzare l’attività didattica dei
docenti al piano educativo individualizzato (PEI) e al progetto di vita
dell’allievo (linee guida integrazione scolastica 4 agosto 2009).
I Consigli di classe “si riuniscono in ore non coincidenti con
l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti
reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le
competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione
previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 Dlgs 297/94”.
La competenza e la formulazione dell’orario dei docenti di sostegno
possono trovare applicazione da una scelta condivisa in sede di
Consiglio d’Istituto e Collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico
tenendo conto delle “eventuali proposte e pareri dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe”.
Ogni altra distribuzione oraria difforme da quanto previsto
dall’attuale normativa e orientamento giurisprudenziale non può essere
accolta dagli organi collegiali... quindi è il Dirigente Scolastico che ha potere assoluto sulla formulazione dell'orario!!!
--------------------------------------------------
Nessuna norma prevede che il docente per il sostegno si faccia l'orario per conto suo; anzi la normativa sulla dirigenza scolastica prevede che l'orario dei docenti è fissato dal Dirigente scolastico.
Nel caso in cui il docente avesse anche un altro ragazzo da seguire in altra scuola, bisognerebbe che i due dirigenti si coordinino.
0 commenti:
Posta un commento