Tutti gli alunni
in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare
le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola
materna, elementare, media e superiore) Ex art. 12 Legge 104/92. Si
tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola
non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito
penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo
nido e l’università (art. 12 Legge 104/92)... ecco alcuni nozioni
provenienti da Anffas onlus e LEDHA:
ISCRIZIONE: cosa fare
Prima di
procedere all’iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria
ASL di residenza e richiedere:
- L’attestazione
di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art.
2 DPR 24/2/94). Questo documento può anche essere compilato da un
medico privato convenzionato.
- La diagnosi
funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il
processo di integrazione, diversamente dalla certificazione medica,
non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone
anche in evidenza le potenzialità dell’alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).
Prima di
effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con i Capi
d’Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare
se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento
(consultare P.O.F. - Piano dell’Offerta Formativa). All’atto
dell’iscrizione i genitori debbono: presentare oltre alla
documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti
sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto,
esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia)
IMPORTANTE: le iscrizioni degli
alunni individuati in situazione di handicap non possono essere
rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni
superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92;
C.M. 364/1986).
Lo stesso vale per le scuole PARITARIE, rifiutare l'iscrizione ad un alunno disabile è vietato. Qualunque sia la
tipologia di disabilità: fisica, intellettiva, relazionale, sensoriale. Anche i
dirigenti scolastici delle scuole paritarie che lo fanno agiscono
in contrasto con la legislazione vigente e corrono un grosso rischio:
la perdita per la loro scuola dello status di "paritaria". Le scuole
private paritarie, infatti, per il solo fatto di aver deciso di fruire
della legge sulla parità, devono garantire il diritto allo studio, sono
responsabili dell'eliminazione delle barriere architettoniche e dell'uso
di personale ausiliario per l'assistenza igienica e l'igiene personale
degli alunni disabili. E' la legge 62/2000 a regolare il quadro: le
paritarie hanno gli stessi obblighi delle scuole statali. E l'Ufficio
scolastico regionale, secondo un decreto ministeriale firmato dal
ministro Gelmini nell'ottobre 2008, può revocare lo status di paritarie a
quelle scuole che non siano in regola con anche uno solo dei requisiti
previsti dalla legge.
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