La normativa in materia va ricercata in precedenti circolari. Una tra
queste, emanata dall’USP di Bari (Prot. n. 5628, II-III Bari - 31.10.2008), ha affrontato direttamente la
questione:
- ....in caso di trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza, gli stessi non potranno usufruire del sostegno perché non è possibile istituire ulteriori posti, né risulta possibile trasferire il docente già assegnato all’alunno nella scuola di partenza.
- In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, invece, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all’alunno disabile.
Nel caso di trasferimento
dell’alunno in scuole di comune diverso sarà , comunque, sempre
possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità
dell’insegnante assegnato all’alunno a seguirlo nella scuola di arrivo,
solo in tal caso verrà trasferito anche il posto.
(Fonte: Disabili.com).
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