sabato 25 ottobre 2014

La normativa in materia va ricercata in precedenti circolari. Una tra queste, emanata dall’USP di Bari (Prot. n. 5628, II-III Bari - 31.10.2008), ha affrontato direttamente la questione:

  1. ....in caso di trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza, gli stessi non potranno usufruire del sostegno perché non è possibile istituire ulteriori posti, né risulta possibile trasferire il docente già assegnato all’alunno nella scuola di partenza. 
  2. In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, invece, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all’alunno disabile.
Nel caso di trasferimento dell’alunno in scuole di comune diverso sarà , comunque, sempre possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità dell’insegnante assegnato all’alunno a seguirlo nella scuola di arrivo, solo in tal caso verrà trasferito anche il posto. 

(Fonte: Disabili.com).
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