giovedì 4 dicembre 2014

La partecipazione obbligatoria ai corsi sulla sicurezza discende dall’art. 20, comma 2, lettera h), del D.Lgs. 81/2008, il quale afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
 
L'11 gennaio 2012 è stato pubblicato nella G.U. I' accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 che disciplina la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ai sensi dell'art. 37 del D.lgvo 81/2008.

Il corso obbligatorio sulla sicurezza sul lavoro è formato da due parti fondamentali:
  • la parte generale;
  • la parte specifica.
Tenendo conto che la scuola è classificata come a rischio medio, tutti i lavoratori (coordinatrice, docenti infanzia, educatrici nido, cuoche, ausiliarie ecc..) devono effettuare: un corso di "formazione generale" della durata di 4 ore un corso di "formazione specifica" della durata di 8 ore seguito da un corso di aggiornamento di 6 ore diluito in più incontri nell'arco di 5 anni.
 
I contenuti della "formazione generale" sono standardizzati e quindi ogni lavoratore una volta effettuato il corso di 4 ore ottiene un "credito formativo" che gli eviterà la ripetizione di corsi e nozioni anche con il cambiamento del lavoro. La formazione "specifica" potrà essere un titolo permanente, ma solo se il lavoratore sarà assunto nello stesso settore. 
Per valutare l'integrazione sarà opportuno prendere in esame ogni singola posizione.

QUINDI:
NON è necessario rifrequentare il corso, per quello che riguarda la parte GENERALE. Infatti tale formazione ha carattere PERMANENTE e può essere effettuata una sola volta.

Sulla parte di formazione SPECIFICA è invece necessario determinare se è ancora valida. Infatti non deve essere più vecchia di 5 anni. In caso contrario deve essere svolta attraverso un breve corso della durata di 4 ore che verrà tenuto in aula da docenti certificati.

Sono da considerarsi validi tutti i corsi di formazione svolti, prima dell’11 Gennaio 2012, nei confronti dei lavoratori e dei preposti, anche se la loro durata è stata inferiore al numero di ore attualmente previsto. 
Vi è comunque un obbligo di “aggiornamento”, con durata minima di 6 ore, per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo (lo stesso obbligo deve essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo). 

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