• BLOG DIDATTICO DI SOSTEGNO

    Si dice di solito "nero sul bianco" per marchiare negativamente qualcuno, io invece provo a cancellare questa macchia nera cercando di trasmettere non solo risorse ma anche valori umani. Se siete perplessi non preuccupatevi è un buon segno, in quanto la perplessità è l'inizio della conoscenza...

lunedì 26 gennaio 2015

http://facilitiamo.blogspot.it/

Con il passare del tempo molti insegnanti popolano il vasto regno del web! Così man mano si sta creando una rete di risorse online davvero interessanti, molti insegnanti segnalano le loro risorse nei loro spazi online. E' il caso del blog "Facilitiamo" del prof. Vito Villani che grazie al suo lavoro cerca di facilitare alcuni argomenti con sussidi come schemi, mappe o riproduzioni audio degli argomenti.

Il blog tratta diversi argomenti ed è strutturato per avere sezioni speciali:
Buona navigazione! 

sabato 24 gennaio 2015

(Art. di Salvatore Nocera) L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.
La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati <>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc.
La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <> o con la compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.

Inoltre:  gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <> esposti nell'albo della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <> (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati. Si precisa come la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari. Vedi anche Art. 15 ( O.M.90/2001) 
Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma non è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (C.M. 3390/2001).

domenica 11 gennaio 2015

L' antologia propone generi e temi con un'alternanza didatticamente efficace. Ogni volume propone 8 unità omogenee quanto a struttura, che facilitano il lavoro dell'insegnante grazie al fatto che contengono tutti gli strumenti didattici utili per capire a fondo i brani proposti nell'unità stessa.
L'accoglienza: i volumi si aprono ciascuno con una sezione (20 pp. circa) dedicata all'abilità della lettura
In ogni unità:
- una doppia pagina in apertura, dedicata alle abilità ascolto e parlato
- nella parte iniziale un "pacchetto" didattico di strumenti (Strumenti per leggere) utili per affrontare i brani dell'unità: a partire da testi modello (testo al microscopio), si spiegano in modo chiaro e schematico i generi, le tipologie testuali, i diversi elementi di narratologia; segue un laboratorio in cui il ragazzo mette in pratica gli strumenti appena appresi
- una ricca scelta di brani antologici, organizzati per blocchi tematici (sottounità) e articolati su tre livelli di difficoltà (testi gialli di livello facile, testi rossi di livello medio e testi blu per lettori più esperti). Seguono esercizi calibrati al corrispondente grado di difficoltà. Molti brani sono accompagnati da consigli per la lettura (Abilità lettura) e dalla rubrica Ali per leggere
- alla fine di ogni sottounità, un laboratorio di abilità che ha come obiettivo specifico il lessico, oppure la comprensione, oppure la scrittura.
Sono presenti anche numerose schede cinema che collegano testi antologizzati a film scelti tra quelli più vicini ai gusti dei ragazzi.

SCARICA GRATUITAMENTE I QUADERNI:


lunedì 5 gennaio 2015

Sotto la denominazione “scuola privata” si includono tre tipologie di scuola diversa da quella pubblica:

a) Scuola “privata”: gli alunni che frequentano questo tipo di scuole alla fine di ogni anno scolastico devono sostenere un esame di idoneità presso una scuola pubblica per essere ammessi all’anno scolastico successivo.
b) Scuola “privata paritaria”: sono scuole di gestione privata, ma equiparate a quelle pubbliche.
c) Scuola “privata paritaria e parificata”: sono solo quelle scuole primarie (ex elementari) che stipulano una convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale relativa all’O.M. 215/92 e al D.M. n° 84/08, sui quali si basa l’impegno della Direzione Scolastica Regionale a fornire un contributo per il pagamento dei docenti ( questo significa che le famiglie devono "contribuire non interamente" al pagamento dell'insegnante di sostegno).

Le scuole “paritarie” che hanno deciso di fruire della legge sulla parità (sia parificate che non parificate) sono obbligate ad accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta e devono garantire:
• diritto allo studio: la domanda d’iscrizione, anche di un alunno con disabilità, deve essere accolta;
• eliminazione delle barriere architettoniche;
• personale ausiliario (ex bidelli) adeguato per l’assistenza igienica e l’igiene personale degli alunni con disabilità;
• gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione che debbono essere assegnati dai Comuni per le scuole dell’infanzia e del Primo Ciclo e dalle Province per le scuole del Secondo Ciclo sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio;
• il Trasporto è garantito, su richiesta della scuola, dagli enti locali come previsto dalle leggi regionali per il diritto allo studio;
• costi: i genitori sono tenuti a pagare la retta “normale” prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo dovrebbe essere richiesto per i servizi dovuti per legge a favore dei disabili;
• anche nella formazione delle classi le scuole paritarie sono tenute ad uniformarsi alla normativa della scuola pubblica.

• L’insegnante per le attività di sostegno. In relazione a questo occorre distinguere: 

- Scuola dell’infanzia: viene erogato un piccolo contributo3 omnicomprensivo annuale per alunno con disabilità a richiesta della scuola all’ufficio competente del USP o della Direzione Scolastica Regionale (D.M. 21/05/07 art. 8 e DDG per lo studente n° 59/07 art. 4).

- Scuola Primaria: tali scuole si differenziano in scuole “paritarie” e scuole “paritarie parificate”.
Le scuole “paritarie parificate”, come già detto, ottengono un contributo per il pagamento dei docenti, compreso quello per le attività di sostegno, purché vi sia la documentazione (certificazione e Diagnosi Funzionale) relativa agli alunni con disabilità ivi iscritti.
Sempre dopo domanda documentata, le scuole “paritarie” non parificate godono invece solo del contributo omnicomprensivo del D.M. del 21/05/07 art. 8 e del DDG per lo studente n° 59/07 art. 5.
Scuole secondarie di I e II grado: possono chiedere il contributo di cui all’art. 8 del D.M. del 21/05/07 e all’art. 5 del DDG per lo studente n° 59/07.

N.B. Per tutti gli ordini di scuola: se si tratta di scuole cattoliche, risulta che molte diocesi hanno costituito un fondo per l’integrazione scolastica ricavato dall’8 per mille, al quale i dirigenti scolastici possono chiedere di accedere per pagare in parte le spese dell’insegnante di sostegno.

Non sempre la gestione del Sostegno nelle Scuole Private Paritarie di gestione privata è semplice: l’insegnante di sostegno è un diritto anche nelle scuole paritarie, le quali hanno l’obbligo di garantire il sostegno agli alunni e studenti con disabilità. Sempre più spesso accade che i diritti sanciti dalla legge siano palesemente ignorati, vediamo cosa dice la normativa e di conseguenza i tribunali...

In diversi casi moltri tribunali hanno dato ragione ai diritti dei bambini disabili ad avere un insegnante di sostegno retribuito dallo Stato o dalla scuola paritaria stessa e NON dalla famiglia... I Tribunali hanno menzionato la Legge 62/00 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) che affronta una serie di problemi circa il diritto degli alunni con disabilità a non essere discriminati rispetto ai compagni frequentanti le scuole statali e l’obbligo delle scuole paritarie a garantire l’integrazione scolastica; e la Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni)... in particolare:
  • l'Ordinanza 2122/13, emessa dal Tribunale Civile di Roma  ha stabilito che lo Stato è tenuto a pagare il sostegno anche nelle scuole paritarie o a rimborsarlo se da esse anticipato.
    Infatti, in base all’articolo 1, comma 4, lettera e, della citata Legge 62/00, la scuola paritaria è obbligata ad accettare alunni con disabilità, offrendo loro tutto quanto necessario per l’esercizio del loro diritto allo studio, adeguandosi a quanto previsto dalla Legge 104/92.
    Altrettanto interessante è poi il passaggio dell’Ordinanza concernente l’obbligo dello Stato di dover pagare il sostegno anche alle scuole paritarie.
    L’Ordinanza precisa infine che, qualora lo Stato non provveda immediatamente all’atto della richiesta al pagamento del sostegno, la scuola paritaria è comunque obbligata a fornirlo, fermo restando il suo diritto al rimborso dallo Stato di quanto ha dovuto anticipare. Ciò onde evitare che con il pagamento del sostegno a carico dell’alunno con disabilità ,questi venga discriminato rispetto ai compagni con disabilità delle scuole statali che per il sostegno non debbono pagare nulla.
Esistono inoltre dei precedenti in tal senso, sempre da parte del medesimo Tribunale, come l’Ordinanza del 17 dicembre 2002, che aveva riconosciuto sia «l’obbligo di una scuola non statale di accogliere una bambina con disabilità», sia «l’obbligo del Ministero e, conseguentemente, del Provveditorato di Roma di assumersi totalmente l’onere economico dell’insegnante di sostegno, rispettando così il diritto della persona portatrice di handicap all’educazione, all’integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità, nonché il diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini».
Successivamente, la Sentenza 15389/08, espressa il 10 giugno 2008, aveva riconosciuto il diritto dell’Istituto Paritario delle Suore Marcelline al rimborso del costo sostenuto per l’insegnante per il sostegno. 

TRAINING COGNITIVO - BOLOGNA- è uno studio privato per che effettua diagnosi e trattamenti per bambini e adulti con difficoltà di apprendimento, linguaggio e comunicazione... il loro sito mette a disposizione alcuni strumenti molto utili da provare per la didattica!

"E' pronta la tavola" è un software online che permette la creazione delle tavole pitagoriche personalizzate, in base ai parametri da noi inseriti! Facile da usare inoltre è possibile stampare la tavola creata... utile per le operazioni e in genere per l'apprendimento della matematica! Ovviamente è uno strumento compensativo nato per i bambini con DSA ma come tutte le risorse è utilizzabile con tutti i bambini! CLICCA QUI PER PROVARE IL PROGRAMMA!

venerdì 2 gennaio 2015

Anche il blog BIANCO SUL NERO vi augura un buon 2015, sereno, gioioso e pieno di soddisfazioni!!! 

Se vi va potete SCARICARE GRATUITAMENTE il calendario 2015 del blog! E' semplice, simpatico... formato da una sola pagina che racchiude tutti i mesi dell'anno! Portatelo a scuola, oppure stampatelo per la vostra casa o studio. CLICCA QUI! :-)

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