Bisogna leggere il decreto legislativo 297/94 per comprendere e avere chiarimenti in merito alle ripetenze degli alunni con disabilità.
Si fa notare, infatti, che la ripetenza di un anno scolastico dovrebbe
servire agli alunni in difficoltà a raggiungere gli obiettivi di un anno
del percorso di istruzione, in più anni, così come chiarito
nell’articolo 192 del decreto legislativo 297/94.
L'avvocato Nocera sottolinea che per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, non essendoci un
problema di valutazione non si vede il bisogno del trattenimento degli
alunni in tale ordine di scuola, cosa permessa fino al 2003 da una norma
poi abrogata dalla 53/03 che fissava a 6 anni di età l’inizio
inderogabile per tutti della scuola dell’obbligo. Per quanto riguarda gli alunni della scuola primaria neanche
sembrerebbe porsi il problema, secondo Nocera, con l’abolizione degli
esami di licenza elementare. Si fa notare, inoltre che nella scuola
elementare occorre l’unanimità dei docenti della classe, compreso il
dirigente scolastico per poter bocciare un alunno.
Nella scuola secondaria di primo grado, rimarca Salvatore Nocera,
anche se c’è l’articolo 14 comma 1 lettera c della legge 104/92 che
permette fino a 3 ripetenze della stessa classe per il raggiungimento
del 18° anno di età per l’obbligo scolastico, tale norma sembra aver
perso il suo senso da quando è possibile accedere alla scuola secondaria
di secondo grado, per gli alunni con disabilità, senza essere in
possesso del diploma di scuola media ma solo grazie ad un certificato
che attesti i crediti formativi maturati.
Nella scuola secondaria di secondo grado la ripetenza è consentita,
per gli alunni con disabilità, secondo Nocera, soltanto quando si segue
una programmazione normale o un PEI semplificato e non quando l’alunno
segue un PEI differenziato che non richiede il raggiungimento di
obiettivi presenti nei programmi ministeriali.
Nocera scrive nel suo articolo che ritiene sbagliata quando i
consigli di classe consentono ad alunni con PEI differenziato la
ripetenza.
In passato ci sono state diversi ricorsi al TAR che hanno stravolto le decisioni intraprese dalle scuole.
Il TAR Lazio ha pronunciato l’ordinanza sospensiva n. 2845/2012
con la quale un alunno ultradiciottenne con grave disabilità è stato
ammesso in via cautelare a frequentare la scuola media del mattino.
L’Ordinanza è interessante perché, a mia memoria, è la prima volta che un TAR si pronuncia su tale argomento assai delicato... per maggiori dettagli chicca qui: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=11117
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