giovedì 14 aprile 2016

Talvolta succede che proprio le gite scolastiche siano gravate di problemi di gestione pratica dell’alunno disabile, tali da impedirgli di prendere parte a questo importante momento formativo, con il giusto disappunto di genitori che, talvolta, pur di non far perdere al figlio l’esperienza, si attivano per colmare le carenze della scuola. 
  • Ma quali sono i diritti degli studenti con disabilità , quanto alle gite scolastiche?  
  • Cosa deve garantire la scuola in merito a questo importante momento relazionale dell’alunno e di tutta la classe?  
  • E’ necessario che lo studente sia accompagnato da un famigliare? 
  • L’eventuale costo aggiuntivo per il suo trasporto è a carico dell’intera classe?
Su questo torna utile un approfondimento del servizio legale della Ledha  - Lega per i diritti delle persone con disabilità -, che proprio su questo mette in chiaro alcuni elementi. In primis l’appello all'art. 3 della Costituzione Italiana e del principio di integrazione scolastica, ribadendo il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate, esattamente come tutti gli altri compagni, sulla base del principio di uguaglianza.

Come fare, quindi, a garantire parità di diritti a tutti gli studenti, anche nel corso della gita scolastica?

Innanzitutto partendo da una organizzazione che tenga conto delle esigenze e delle difficoltà dell’alunno con disabilità . Ricordiamo infatti che è la singola scuola a decidere circa le gite d’istruzione, quindi sarà necessaria una seria valutazione circa il luogo da visitare, ma anche il trasporto da utilizzarsi, il programma di visite e l’accessibilità di spazi e servizi relativi. E’ quindi a capo dell’istituzione scolastica la messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari  (c.d. accomodamenti ragionevoli) a far sì che l’alunno con handicap possa partecipare al viaggio d’istruzione. Se così non fosse, si entrerebbe in contrasto con  l’articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili, configurandosi come discriminazione.

Partendo quindi dall’organizzazione del viaggio, chiariamo subito che, come ricordato dal testo di Ledha, la scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni. Questo significa che la scuola non può pretendere che ci sia un famigliare ad accompagnare l’alunno. Può essere un familiare, ma non è obbligatorio. Spetta infatti agli organi collegiali della scuola designare un accompagnatore qualificato che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari). Inoltre, nel caso dei disabili è necessario che tra gli accompagnatori ci sia il docente di sostegno e, qualora previsto, l'assistente all'autonomia. Quest'ultimo deve essere pagato dall'ente locale dal quale dipende anche se, di solito, la quota non è dovuta perché gli organizzatori prevedono alcune gratuità .

E’ sempre la scuola, poi, che in fase di organizzazione del viaggio, per la definizione dei costi, deve comunicare all’agenzia viaggi la presenza di alunni disabili  e relative loro necessità (ivi compresa la presenza di un accompagnatore). La spesa di viaggio relativa alla presenza di un accompagnatore va attribuita a tutta la classe, e non alla singola famiglia con alunno disabile: se così non fosse si tratterebbe di discriminazione. 
Essendo la gita momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di Classe, la sua organizzazione compete principalmente ai docenti accompagnatori con la collaborazione degli studenti nei modi e nei termini decisi dal Consiglio di classe; tuttavia in fase di progettazione è necessario anche il contributo dei genitori, opportunamente convocati dal docente accompagnatore stesso.
Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:
“a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".
Al punto 9 precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto". Significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle. Pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.
Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell'assistenza a tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più. Nelle scuole superiori, un compagno maggiorenne che faccia da tutor, potrebbe evitare tale spesa al bilancio d'Istituto. 

Le Norme
  • Nota 23 maggio 1981, prot.n. 4914.- Gite per i bambini di scuola materna.
L'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, mentre attribuisce ai consigli di circolo e di istituto il potere di deliberare i criteri per la programmazione e l'attuazione, tra l'altro, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, non pone alcuna limitazione per ciò che concerne il caso specifico delle scuole materne. Questo Servizio, sentito anche il parere del Gabinetto dell'On. Ministro, ritiene pertanto che i consigli di circolo possano deliberare l'effettuazione di gite anche per i bambini della scuola materna statale, ovviamente secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini medesimi.
 
  • Nota 8 luglio 1983, n. 6080 di protocollo.
Visite guidate e viaggi d'istruzione per bambini frequentanti la scuola materna statale. Disposizioni di carattere permanente in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione.
 
Con la C.M. n. 253 del 14 agosto 1991, sono state emanate disposizioni, con carattere permanente, che unificano e rendono più organica la disciplina amministrativa in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione. La citata circolare, chiarisce la tipologia dei viaggi e pone precisi limiti per le iniziative, in rapporto all'età degli alunni destinatari.
Le tipologie dei viaggi individuate dalla circolare n. 253 risultano le seguenti:
Viaggi di integrazione culturale;
a) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo;
b) visite guidate;
c) viaggi connessi ad attività sportive.
d) Destinatari Per gli alunni partecipanti alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione è previsto l'obbligo del possesso di idoneo documento di identificazione, per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio.
 
Destinazione:
La circolare disciplina, per la prima volta in forma organica, il problema della destinazione dei viaggi; in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata è prevista una diversa territorialità per l'effettuazione dei viaggi:
- Scuola Secondaria di secondo grado: - Territorio Nazionale e Paesi esteri; 
- Scuola Media: - Territorio nazionale, con possibilità di brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento in Paesi esteri confinanti;
- Scuola Elementare - secondo ciclo: - Regione di appartenenza;
- Scuola Elementare - primo ciclo: - Provincia di appartenenza.
L'indicazione generale, per tutti gli ordini di scuola, è comunque quella di scegliere località prossime alla sede scolastica, evitando viaggi lunghi e costosi.

Per le violazioni sul diritto alla Gita Scolastica
Qualora fosse negato ad un alunno disabile, l’andare alla Gita scolastica, ritengo che i genitori o un'associazione di promozione sociale di disabili e loro familiari dovrebbe impugnare avanti al TAR la delibera di gita per violazione dell'art 12 commi 1,2,3,e 4 della L.n. 104/92 e delle Circolari emanate proprio per garantire la partecipazione degli alunni con handicap alle gite, intese come momenti formativi di enorme importanza. Col ricorso al TAR si dovrebbe chiedere l'immediata sospensione della delibera.
Anche quest'ultimo atto, apparentemente burocratico, rientra invece nella logica della sensibilizzazione della società al rispetto dei diritti ed alla diffusione della cultura dell'integrazione, come è avvenuto per tante sentenze a partire da quella fondamentale n. 215/87 della Corte costituzionale.
Il diritto non è un privilegio concesso per pietà all'alunno con handicap , ma è espressione del principio di non discriminazione , sancito in numerosi documenti di diritto internazionale e riprende l'art 3 comma 2 della nostra Costituzione. Si può vedere , secondo le sue disponibilità economiche, se lei potrà in qualche parte, contribuire alla spesa, che comunque rimane un onere per la scuola, che, come dicevo, può azzerare se un compagno maggiorenne o altro membro della comunità scolastica che comunque andrebbe alla gita, si assume il compito di curarsi dell'alunno con handicap.


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