• BLOG DIDATTICO DI SOSTEGNO

    Si dice di solito "nero sul bianco" per marchiare negativamente qualcuno, io invece provo a cancellare questa macchia nera cercando di trasmettere non solo risorse ma anche valori umani. Se siete perplessi non preuccupatevi è un buon segno, in quanto la perplessità è l'inizio della conoscenza...

venerdì 10 giugno 2016

Revisione per l'indennità di accompagnamento minori con autismo. 

Nel caso non vi sia stato riconosciuto il diritto all'esonero dalla commissione medica provinciale, non perdete tempo ed energie ( così consigliano molti genitori...) per presentare ricorso amministrativo e/o giurisdizionale. Scrivete un' istanza di riesame su atti in autotutela ai sensi della L.241/1990 alla Commissione Medica Superiore, allegando il verbale di visita Inps e della 104 e vi sarà comunicato a mezzo raccomandata AR nel giro di una quindicina di giorni, l'annullamento della revisione già fissata e la nuova data di revisione al compimento del 18° anno d'età. Ovviamente, deve ricorrere l'estremo della gravità.

-> Ecco il fax-simile dell'istanza da scaricare, clicca qui sotto:
Versione .doc
Versione .pdf 


domenica 5 giugno 2016

Ecco a voi un modello di relazione finale per la scuola primaria, semplice e facile da complilare... utile per chi ha tante classi! Il modello è già predisposto per ogni tipo di classe, basta aggiungere alcuni dati variabili e alcune brevi descrizioni se necessarie. Buon lavoro!

- CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL MODELLO E SCARICARLO SUL PC!

Vedi anche: ADEMPIMENTI FINALI, ESEMPI DI RELAZIONI, COMPILAZIONE REGISTRO E VALUTAZIONE! 


mercoledì 4 maggio 2016

La CM 291/92 pone delle limitazioni per gli "alunni della scuola dell'obbligo" ed in particolare del "primo ciclo della scuola elementare". 
L'art. 5 comma 4 prevede: “riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione. In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, purché la meta prescelta sia, per l'appunto, confinante;  riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale. 
Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine. Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali. Le scuole associate all'UNESCO potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti viaggi in Europa, in connessione con le attività proprie di tale organismo”.
Le agenzie prevedono normalmente le gratuità per i docenti accompagnatori secondo i rapporti della CM 291/92 .  Peraltro proprio a proposito delle gratuità la stessa circolare prevede: "9.4 - Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione".  
Infatti al comma 8 si precisa che "L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio" E con riferimento agli alunni: "La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili. Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione”. 

INOLTRE SI RICORDA - L’ art. 4 comma  sempre della CM 291/92 prevede che:  Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui  programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche”. Tuttavia la CM 623/96 precisa: “L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche (...)”. Questo significa che i Regolamenti dei singoli istituti possono darsi autonoma disciplina sull'argomenti in questione. 

sabato 16 aprile 2016

La scuola ha un ruolo determinate nella formazione non solo del bambino e ragazzo di oggi, ma soprattutto dell’uomo di domani. Di conseguenza è necessario che gli insegnanti siano preparati, al fine di consentire un corretto inserimento degli alunni affetti da tale malattia ed evitare loro inutili ansie, malcontenti e soprattutto emarginazione. Ancora oggi l'epilessia viene erroneamente considerata una malattia mentale e spesso gli insegnanti di un bambino con epilessia si chiedono se ci sono diversità fra questo bambino e gli altri alunni. In alcuni ambienti scolastici permane il pregiudizio che le crisi epilettiche siano causa di una riduzione delle capacità mentali, o almeno che gli alunni affetti da tale malattia abbiano disturbi del comportamento. Anche se è vero che i farmaci antiepilettici possono di per sé indurre effetti collaterali sul versante neuropsicologico (da disturbi di attenzione e concentrazione, a deficit più specifici ad es. della memoria o della denominazione), solo una piccola parte di alunni con epilessia presenta effettivamente dei ritardi nello sviluppo e nell’ apprendimento. 
Dall'altro lato l'epilessia può coesistere con disturbi, disabilità e handicap.

Informare gli insegnanti
Quando il bambino con epilessia fa il suo ingresso a scuola i genitori devono informare il Dirigente della malattia di cui soffre il figlio; il Dirigente, a sua volta deve individuare la miglior strategia per informare, insieme ai genitori, gli insegnanti della classe del bambino, non trascurando però di assicurarsi che le norme di comportamento, in caso di crisi epilettica siano note anche gli altri insegnanti e al personale scolastico. Infatti non è, in generale, prevedibile dove e quando abbia luogo una crisi.
E’ importante che l’informazione agli insegnanti della classe, da parte del Dirigente, sia fatta in collaborazione stretta con i genitori. Si può quindi prevedere che all’inizio, o al termine, del primo Collegio Docenti, che normalmente viene effettuato prima dell’inizio dell’anno scolastico, siano invitati i genitori dell’alunno affetto da epilessia. In tale sede i genitori forni-ranno esatte indicazioni su come si manifestano le crisi e sui possibili problemi causati dalle crisi stesse. Se possibile, è auspicabile la partecipazione del neurologo che ha in cura lo studente, di un suo collaboratore o del pedagogista, se il ragazzo ha un suo piano educativo individuale. In ogni caso, se il neurologo curante non è disponibile, è prevista la collaborazione tra scuola e medico dell’UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) di zona, su richiesta della scuola.
I medici dell’UONPIA hanno inoltre notevole competenza nel rispondere ai quesiti in merito anche agli aspetti più strettamente organizzativi: gestione delle attività durante le ore di educazione motoria, come sorvegliare a “distanza” durante gli intervalli, come gestire la presenza di un supplente non a conoscenza del caso, gite scolastiche, medicinali etc. Infatti se l’insegnante conosce le caratteristiche delle crisi potrà riconoscerle ed evitare, oltre a danni fisici dovuti alle manifestazioni delle crisi, di punire il bambino ingiustamente per il suo comportamento durante la crisi (es. se fa scarabocchi, o non risponde alle domande, etc.).

IMPORTANTE - La gestione pratica delle crisi epilettiche
Una crisi tonico-clonica, definita genericamente “convulsioni”, in una persona epilettica non è un’emergenza medica. La crisi infatti, di regola, cesserà spontaneamente in 1-2 minuti lasciando una sensazione di stanchezza, stordimento, talora confusione mentale.
Le crisi possono durare molto di più (a seconda del tipo di epilessia) ma il protocollo da seguire resta identico.

E’ importante restare calmi perché, per quanto la crisi possa essere impressionante da vedere, nella maggior parte dei casi recede senza lasciare nessun esito e non rappresenta quasi mai un pericolo per la vita.
I rischi maggiori sono legati al trauma che il paziente può provocarsi cadendo a terra, o per via del vomito.

Di fronte a una crisi epilettica di questo tipo:
  1. Non spaventarsi!
  2. Se il bambino/ragazzo cade, tenerlo disteso su un fianco, NON bloccargli i movimenti, NON inserire alcunché in bocca, assicurarsi però che non vi siano ostacoli alla respirazione.
  3. Proteggere la testa con cuscini o qualcosa di morbido, per evitare che si ferisca, senza bloccarne i movimenti.
  4. Fare spazio e togliere dalle vicinanze gli oggetti taglienti o appuntiti.
  5. Evitare che i compagni gli si affollino intorno.
  6. Togliere eventuali occhiali, allentare vestiti stretti.
  7. Controllare la durata della crisi con un orologio e osservare bene cosa succede durante la crisi per poterla descrivere successivamente ai genitori o al medico.
  8. Se entro 5 minuti la crisi non cessa spontaneamente, somministrare il farmaco apposito, secondo le indicazioni mediche.
  9. Se anche con la somministrazione del farmaco, o in assenza di esso, la crisi non si risolve, chiamare il 118.
  10. Al termine della crisi tranquillizzare il bambino/ragazzo e fornirgli l’assistenza necessaria.
  11. Riferire ai genitori, con il maggior numero di dettagli possibili (tempistica e manifestazioni), la crisi e la sua evoluzione.
Le regole sopra indicate sono generali e si applicano in qualsiasi situazione di crisi tonico-clonica, e non solo in ambito scolastico. Ci sono però altre evenienze delle quali è opportuno tener conto. Ad esempio in alcune crisi epilettiche di questo genere, la manifestazione tonico-clonica può essere accompagnata dall’emissione di suoni, di saliva o vomito. Può inoltre accadere che ci sia perdita di controllo della vescica e dell’intestino.
Quando si è già a conoscenza di queste evenienze è opportuno tenere in classe un lenzuolo/coperta con cui coprire il corpo del bambino, per evitargli imbarazzo di fronte ai compagni.
E’ certamente intuitivo, ma val comunque la pena ripeterlo, che sarà cura dell’insegnante scegliere, per il bambino/ragazzo, un banco il più possibile lontano da oggetti pericolosi (caloriferi, armadi, magari a vetro etc.) contro i quali, in caso di crisi, il bambino potrebbe provocarsi lesioni.

Parimenti, soprattutto all’entrata in scuola al mattino, al termine delle lezioni e durante eventuali cambi di aula durante il giorno, se il bambino deve fare delle scale, è indispensabile che a fianco abbia qualcuno che possa proteggerlo in caso di eventuale crisi. Anche se è presente un ascensore, il ragazzo non deve mai essere lasciato solo. 

L'utilizzo del farmaco MicroNoan ®
Alcuni casi di epilessia richiedono l’utilizzo di un farmaco idoneo a bloccare la crisi in tempi rapidi. Si tratta di un ansiolitico che contiene una benzodiazepina, come principio attivo. Il nome commerciale più diffuso è MicroNoan ®. E’ venduto sotto forma di microclisteri poiché la somministrazione per via rettale consente un rapido assorbimento ed è effettuabile anche da personale non specializzato.
La scuola, come indicato dalle Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico (Ministeri Istruzione e Salute 25/11/05) e dal successivo protocollo d’intesa firmato nelle diverse regioni è tenuta a somministrare questo farmaco. Deve essere ef fettuata una formale richiesta dei genitori, comprensiva di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
Nel caso di somministrazione di questo farmaco, l’insegnante o la persona designata in ambito scolastico, deve aver cura, se possibile, di allontanare i compagni di classe, per evitare problemi di imbarazzo al bambino/ragazzo che, se pur non cosciente al momento, potrebbe essere oggetto di commenti, battute e scherzi da parte dei compagni, in momenti successivi. Per tutte le indicazioni specifiche relative alle modalità di conservazione e somministrazione, il Dirigente scolastico e gli insegnanti devono attenersi a quanto indicato dal certificato medico che accompagna la richiesta.
E’ molto probabile che in caso di somministrazione di MicroNoan®, ma molto spesso anche senza farmaco, come unica conseguenza della crisi stessa, il bambino/ragazzo si addormenti e debba riposare per un certo periodo di tempo. In questo caso la scuola dovrà avere a disposizione un locale tranquillo (infermeria od altro), nel quale però il bambino non dovrà mai essere lasciato solo. Oltre ai farmaci da somministrare in caso di crisi, ci sono situazioni terapeutiche in cui al bambino/ragazzo deve essere somministrato durante le ore scolastiche, di solito al momento del pranzo, il normale farma-co antiepilettico che già assume mattina e sera. Anche in questo caso è necessaria un’idonea certificazione dello specialista di riferimento, il quale indicherà il tipo di farmaco, la dose e l’orario di assunzione. Sarà poi l’amministrazione scolastica che autorizzerà gli insegnanti alla somministrazione del farmaco.

Le crisi senza totale perdita di coscienza
Come già indicato in precedenza, esistono diversi tipi di epilessia e le crisi hanno manifestazioni differenti da soggetto a soggetto, soprattutto nel caso di crisi parziali/focali. In questi casi, è la famiglia stessa che, nel caso non si tratti del primo episodio, è in grado di mettere al corrente la scuola delle diverse manifestazioni. Parimenti è essenziale che la scuola informi la famiglia, nel caso osservi comportamenti che, magari fino a quel momento, si erano verificati solo a scuola e ai quali la famiglia non aveva mai assistito.

Non è possibile fare un’esaustiva descrizione delle possibili manifestazioni di queste crisi, ma verranno portati alcuni esempi. Le mioclonie possono portare a movimenti incontrollati e ripetuti del capo, dei muscoli facciali o degli arti, il più delle volte senza perdita di coscienza, ma con l’impossibilità di fermare questi movimenti. Se è vero che il bambino/ragazzo appare sveglio è altresì vero che molto spesso il suo livello di coscienza in quei momenti è limitato se non assente. E’ quindi del tutto inutile cercare di alzare il suo livello di attenzione con sollecitazioni vocali chiamandolo ripetutamente per nome o facendogli esortazioni a smettere o chiedendogli che cosa gli sta succedendo. E’ opportuno invece verificare, per prima cosa, che i movimenti involontari non gli arrechino alcun danno fisico e poi attendere che la crisi abbia termine. Questo comportamento vigile, ma teso a non sottolineare ciò che sta avvenendo, aiuta i compagni ad accettare il compagno anche con le sue “stranezze”. 
Le crisi possono avere anche manifestazioni di tipo vocale. Improvvisamente il bambino/ragazzo dice cose senza senso o urla. Allo steso modo posso evidenziarsi anche crisi di tipo motorio. Improvvisamente il bambino/ragazzo si alza dal banco, e si accinge a compiere azioni che sono avulse dal contesto di quel momento, senza dare una spiegazione logica.
Di più difficile riconoscimento sono le crisi definite come assente e sembra perso fra i suoi pensieri e non attento lezioni. A volte queste manifestazioni non vengono riconosciute come crisi epilettiche, ma semplicemente come normali comportamenti dovuti al particolare“assenze” soprattutto se hanno una durata di pochi secondi. Il bambino/ragazzo ha lo sguardo tipo di carattere. Anche qui la scuola può e deve avere un duplice ruolo. Da una parte, se la famiglia è a conoscenza del problema e ha avvisato la scuola, deve tenere conto che la conseguente minore resa scolastica ha un’origine patologica, dall’altra, se la famiglia ne è all’oscuro, deve informarla e sollecitarla a sottoporre il bambino/ ragazzo a controlli medici.

Il rendimento scolastico
Quanto sino ad ora detto sulle manifestazioni delle diverse forme epilettiche e sull’effetto dei farmaci, rende facilmente intuibile che questa patologia può avere effetti anche sul rendimento scolastico.
L’uso del “può” è d’obbligo perché non tutti gli alunni che soffrono di questa patologia, fortunatamente, presentano problemi.
Uno tra gli aspetti più critici, relativi al rendimento scolastico di un alunno epilettico è la “variazione” correlata alle alterazioni derivanti dalle crisi, per cui spesso questi bambini hanno “inspiegabili” cadute di rendimento, alternano cioè giornate in cui sono del tutto collaborativi e ricettivi, a giornate in cui sono svogliati e assenti a volte. Questi comportamenti incostanti sono difficilmente rilevabili nel periodo della scuola materna, mentre possono essere notati più facilmente sui banchi di scuola.
L’insegnante di sostegno anche per poche ore alla settimana, escludendo i casi più gravi dove è necessaria una presenza continuativa, può essere utile per consolidare concetti primari o per recuperare i “vuoti” dovuti alle crisi o ad assenze per accertamenti o esami. La presenza dell’insegnante di sostegno o di un educatore diventa ancora più importante quando il bambino ha numerose crisi e perde il contatto con la realtà per tempi più lunghi. A maggior ragione nel contesto attuale dove, complice anche la crisi finanziaria, la scuola non riesce a garantire la pronta sostituzione di una insegnante assente con un supplente. In tal caso infatti non è raro che gli alunni della classe scoperta vengono smistati in altre, in cui gli insegnanti non sono neces-sariamente al corrente di tutte le informazioni necessarie con conseguente ridotta garanzia della tutela alla salute dell’alunno.

Tante sono le strategie che un insegnate sensibile e attento, può applicare senza dover modificare i criteri di valutazione e soprattutto senza operare evidenti discriminazioni rispetto ai compagni.
Non bisogna infatti dimenticare che, nella maggior parte dei casi, i ragazzi affetti da epilessia non grave, devono dedicare allo studio a casa un tempo decisamente superiore ai loro coetanei sani. Dati i citati problemi di concentrazione, le lezioni vengono lette e ripetute più volte, e non è raro dover alternare periodi di pausa a periodi di studio. Il risultato è che, al contrario del coetaneo che, finiti i compiti può liberare la mente e dedicare il rimanente tempo ad un giusto svago, nel caso dei bambini con problemi di epilessia il tempo da dedicare allo svago con la consapevolezza di aver terminato tutti i compiti scolastici è inferiore o, a volte, inesistente. Anche questo è un fattore che influisce negativamente sugli aspetti psicologici.

Come comportarsi coi compagni

E’ constatato che per un bambino con epilessia, la scuola è uno dei pochi momenti di confronto con gli altri. Proprio l’epilessia però, con le sue manifestazioni, espone a reazioni di rifiuto da parte dei compagni di classe. Il comportamento dell’insegnante è del tutto determinante nel risolvere o almeno attenuare questo atteggiamento di rifiuto. Sono già state fornite indicazioni inerenti il comportamento che deve tenere l’insegnante in caso di insorgenza in classe di crisi epilettica. E’ opportuno però fornire alcuni suggerimenti relativi a come gestire questa problematica con i compagni di classe.

La maggior parte di loro, come è intuibile, si sentirà molto spaventata, non rendendosi conto di quello che sta succedendo. Il loro compagno/a che fino ad un attimo prima era lì a parlare, ascoltare, insieme a loro, improvvisamente è a terra, si dibatte, magari emet te strani suoni e così via. La crisi può anche far ridere, e i bambini nella loro innocenza sanno essere anche crudeli.
Bisogna dar loro delle spiegazioni che si avvicinino il più possibile alla realtà, tenendo conto della loro età, ma che instillino nella loro mente il concetto che il loro compagno/compagna NON è “diverso”, “pazzo”, “violento” e neppure un “buffone”, magari spiegando come aiutarlo o chiedere aiuto.

Nel caso si debbano dare spiegazioni a bambini del primo ciclo scolastico, soprattutto delle prime classi, sarà opportuno utilizzare esempi di vita e oggetti comuni o fiabe, piuttosto che spiegazioni mediche, stimolandoli anche a fare domande. Utili esempi sono riportati nei siti WEB sotto indicati.
www.iwebmaster.it : dove si può scaricare gratuitamente come e-book il libro 'Sara e le sbiruline di Emily'. 
Il medesimo libro, se non si ha a disposizione un e-book, è visionabile dal sito www.fondazionelice.it nella sezione “Cultura e sport”.
www.biancosulnero.blogspot.com/2010/08/una-favola-che-educa-i-bambini-in-caso.html : dove si può ascoltare una fiaba che spiega l’epilessia ai bambini. 
Quando si tratta di bambini di 8-11 anni o ragazzi già alle scuole medie, si può approcciare il problema certamente in maniera più scientifica. Semplici spiegazioni delle modalità di funzionamento del cervello e della tra-smissione elettrica degli stimoli nervosi, possono consentire di introdurre il concetto di corto circuito, di scarica elettrica anomala e così via.

Fonte: http://www.aebo.it/epilessia_scuola.html

venerdì 15 aprile 2016

L'INVALSI ha pubblicato una nota sulla partecipazione degli studenti con Bisogni educativi speciali, che svolgeranno le prove INVALSI previste per il mese di maggio 2016. 

Le prove sono previste per: 
  • classe II e V scuola primaria;
  • classe II scuola secondaria secondo grado. 
Per quanto riguarda la disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992, decide la scuola se far svolgere la prova in caso di disabilità intellettiva o di altre disabilità; lo studente deve svolgere la prova in caso di disabilità motoria e i risultati vanno inclusi in quelli dell'intera classe. 
Riguardo agli strumenti compensativi, per la disabilità intellettiva si useranno tempi più lunghi e strumenti tecnologici, negli altri casi di disabilità decide la scuola; per tutti il documento di riferimento è il PEI.

Per quanto riguarda gli studenti con disturbi evolutivi specifici, corredati di certificazione o diagnosi per ADHD, borderline cognitivi o altri disturbi evolutivi specifici, la prova Invalsi va somministrata, si includono i risultati, la scuola decide gli strumenti compensativi e il riferimento è il PDP. 

Per i DSA certificati ai sensi della legge 170/2010, la somministrazione della prova è decisa dalla scuola, i risultati sono inclusi, gli strumenti compensativi sono decisi dalla scuola, il documento di riferimento è il PDP.

Per quanto riguarda gli studenti con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, la prova deve essere svolta, i risultati inclusi a quelli dell'intera classe, non va dato nessun strumento compensativo. 

RIFERIMENTI:

Fonte: OrizzonteScuola.it

giovedì 14 aprile 2016

Talvolta succede che proprio le gite scolastiche siano gravate di problemi di gestione pratica dell’alunno disabile, tali da impedirgli di prendere parte a questo importante momento formativo, con il giusto disappunto di genitori che, talvolta, pur di non far perdere al figlio l’esperienza, si attivano per colmare le carenze della scuola. 
  • Ma quali sono i diritti degli studenti con disabilità , quanto alle gite scolastiche?  
  • Cosa deve garantire la scuola in merito a questo importante momento relazionale dell’alunno e di tutta la classe?  
  • E’ necessario che lo studente sia accompagnato da un famigliare? 
  • L’eventuale costo aggiuntivo per il suo trasporto è a carico dell’intera classe?
Su questo torna utile un approfondimento del servizio legale della Ledha  - Lega per i diritti delle persone con disabilità -, che proprio su questo mette in chiaro alcuni elementi. In primis l’appello all'art. 3 della Costituzione Italiana e del principio di integrazione scolastica, ribadendo il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate, esattamente come tutti gli altri compagni, sulla base del principio di uguaglianza.

Come fare, quindi, a garantire parità di diritti a tutti gli studenti, anche nel corso della gita scolastica?

Innanzitutto partendo da una organizzazione che tenga conto delle esigenze e delle difficoltà dell’alunno con disabilità . Ricordiamo infatti che è la singola scuola a decidere circa le gite d’istruzione, quindi sarà necessaria una seria valutazione circa il luogo da visitare, ma anche il trasporto da utilizzarsi, il programma di visite e l’accessibilità di spazi e servizi relativi. E’ quindi a capo dell’istituzione scolastica la messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari  (c.d. accomodamenti ragionevoli) a far sì che l’alunno con handicap possa partecipare al viaggio d’istruzione. Se così non fosse, si entrerebbe in contrasto con  l’articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili, configurandosi come discriminazione.

Partendo quindi dall’organizzazione del viaggio, chiariamo subito che, come ricordato dal testo di Ledha, la scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni. Questo significa che la scuola non può pretendere che ci sia un famigliare ad accompagnare l’alunno. Può essere un familiare, ma non è obbligatorio. Spetta infatti agli organi collegiali della scuola designare un accompagnatore qualificato che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari). Inoltre, nel caso dei disabili è necessario che tra gli accompagnatori ci sia il docente di sostegno e, qualora previsto, l'assistente all'autonomia. Quest'ultimo deve essere pagato dall'ente locale dal quale dipende anche se, di solito, la quota non è dovuta perché gli organizzatori prevedono alcune gratuità .

E’ sempre la scuola, poi, che in fase di organizzazione del viaggio, per la definizione dei costi, deve comunicare all’agenzia viaggi la presenza di alunni disabili  e relative loro necessità (ivi compresa la presenza di un accompagnatore). La spesa di viaggio relativa alla presenza di un accompagnatore va attribuita a tutta la classe, e non alla singola famiglia con alunno disabile: se così non fosse si tratterebbe di discriminazione. 
Essendo la gita momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di Classe, la sua organizzazione compete principalmente ai docenti accompagnatori con la collaborazione degli studenti nei modi e nei termini decisi dal Consiglio di classe; tuttavia in fase di progettazione è necessario anche il contributo dei genitori, opportunamente convocati dal docente accompagnatore stesso.
Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:
“a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".
Al punto 9 precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto". Significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle. Pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.
Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell'assistenza a tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più. Nelle scuole superiori, un compagno maggiorenne che faccia da tutor, potrebbe evitare tale spesa al bilancio d'Istituto. 

Le Norme
  • Nota 23 maggio 1981, prot.n. 4914.- Gite per i bambini di scuola materna.
L'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, mentre attribuisce ai consigli di circolo e di istituto il potere di deliberare i criteri per la programmazione e l'attuazione, tra l'altro, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, non pone alcuna limitazione per ciò che concerne il caso specifico delle scuole materne. Questo Servizio, sentito anche il parere del Gabinetto dell'On. Ministro, ritiene pertanto che i consigli di circolo possano deliberare l'effettuazione di gite anche per i bambini della scuola materna statale, ovviamente secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini medesimi.
 
  • Nota 8 luglio 1983, n. 6080 di protocollo.
Visite guidate e viaggi d'istruzione per bambini frequentanti la scuola materna statale. Disposizioni di carattere permanente in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione.
 
Con la C.M. n. 253 del 14 agosto 1991, sono state emanate disposizioni, con carattere permanente, che unificano e rendono più organica la disciplina amministrativa in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione. La citata circolare, chiarisce la tipologia dei viaggi e pone precisi limiti per le iniziative, in rapporto all'età degli alunni destinatari.
Le tipologie dei viaggi individuate dalla circolare n. 253 risultano le seguenti:
Viaggi di integrazione culturale;
a) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo;
b) visite guidate;
c) viaggi connessi ad attività sportive.
d) Destinatari Per gli alunni partecipanti alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione è previsto l'obbligo del possesso di idoneo documento di identificazione, per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio.
 
Destinazione:
La circolare disciplina, per la prima volta in forma organica, il problema della destinazione dei viaggi; in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata è prevista una diversa territorialità per l'effettuazione dei viaggi:
- Scuola Secondaria di secondo grado: - Territorio Nazionale e Paesi esteri; 
- Scuola Media: - Territorio nazionale, con possibilità di brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento in Paesi esteri confinanti;
- Scuola Elementare - secondo ciclo: - Regione di appartenenza;
- Scuola Elementare - primo ciclo: - Provincia di appartenenza.
L'indicazione generale, per tutti gli ordini di scuola, è comunque quella di scegliere località prossime alla sede scolastica, evitando viaggi lunghi e costosi.

Per le violazioni sul diritto alla Gita Scolastica
Qualora fosse negato ad un alunno disabile, l’andare alla Gita scolastica, ritengo che i genitori o un'associazione di promozione sociale di disabili e loro familiari dovrebbe impugnare avanti al TAR la delibera di gita per violazione dell'art 12 commi 1,2,3,e 4 della L.n. 104/92 e delle Circolari emanate proprio per garantire la partecipazione degli alunni con handicap alle gite, intese come momenti formativi di enorme importanza. Col ricorso al TAR si dovrebbe chiedere l'immediata sospensione della delibera.
Anche quest'ultimo atto, apparentemente burocratico, rientra invece nella logica della sensibilizzazione della società al rispetto dei diritti ed alla diffusione della cultura dell'integrazione, come è avvenuto per tante sentenze a partire da quella fondamentale n. 215/87 della Corte costituzionale.
Il diritto non è un privilegio concesso per pietà all'alunno con handicap , ma è espressione del principio di non discriminazione , sancito in numerosi documenti di diritto internazionale e riprende l'art 3 comma 2 della nostra Costituzione. Si può vedere , secondo le sue disponibilità economiche, se lei potrà in qualche parte, contribuire alla spesa, che comunque rimane un onere per la scuola, che, come dicevo, può azzerare se un compagno maggiorenne o altro membro della comunità scolastica che comunque andrebbe alla gita, si assume il compito di curarsi dell'alunno con handicap.


giovedì 7 aprile 2016

IGEA Centro Promozione Salute è un'Associazione di Promozione Sociale che offre la possibilità di SCARICARE GRATUITAMENTE il nuovo ebook sui disturbi specifici di apprendimento, basta registrarsi gratuitamente e salvare il file sul proprio pc. 

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domenica 3 aprile 2016

Il progetto editoriale EricksonLIVE offre  uno spazio speciale in cui presentare opere di qualità, sia a stampa tradizionale che in e-book (ed eventuali altri supporti). Si tratta di strumenti pensati per non solo per specialisti di alta qualificazione, ma anche per operatori di base, volontari, familiari, utenti e cittadini attivi: figure cruciali che maturano nel corso della propria esperienza professionale preziosissime competenze.

Sono più di 80 i libri scaricabili gratuitamente, tra racconti, presentazioni di buone prassi, metodologie e strumenti di lavoro inerenti al mondo della scuola, dell’educazione e del settore sociosanitario, semplicemente registrandosi sul portale dedicato (http://www.ericksonlive.it/). 

sabato 19 marzo 2016

Ecco a voi alcune "dritte" o faq rivolte ai genitori di bambini o ragazzi con "Bisogni Educativi Speciali", sono utili anche agli insegnanti per comprendere che molte delle richieste fanno parte dell'iter e dei diritti dell'utenza:




Cosa devono fare i genitori se la scuola propone una valutazione psicologica a causa di cattivi risultati scolastici del figlio?
Innanzitutto non devono spaventarsi: le difficoltà scolastiche possono avere molteplici cause e nella maggior parte dei casi sono problemi risolvibili se trattatati con attenzione e competenza. E’ poi opportuno chiedere agli insegnanti un resoconto dettagliato delle difficoltà da loro rilevate (magari per confrontarle con quelle che i genitori stessi hanno già riscontrato a casa), il motivo secondo il quale è ritenuta necessaria una valutazione e se sono stati messi in atto delle strategie atte a risolverle, come la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Oltre che eventualmente accettare il consiglio di rivolgersi ai specialisti privati o ai servizi pubblici, sarebbe, infine, utile chiedere anche al minore stesso che idea si è fatto delle sue difficoltà: a volte i diretti interessati sono sorprendentemente consapevoli di che cosa non vada.
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Come viene fatta la valutazione delle difficoltà del minore?
La valutazione comprende, normalmente, una serie di colloqui, che possono variare da tre a cinque. In alcune strutture private i tempi possono essere ancora più brevi. In genere il primo colloquio avviene in presenza dei genitori, durante il quale si raccolgono più informazioni possibili sul minore (vita scolastica, sviluppo, personalità, relazioni…); in seguito il minore sarà solo alla presenza dello specialista. Prima verranno valutati gli apprendimenti attraverso dei test standardizzati; poi, sulla base dei risultati, verranno fatti, se necessario, degli approfondimenti per individuare con più precisione le azioni utili per un trattamento. L’ultimo colloquio sarà nuovamente con il genitore, durante il quale saranno esposti i risultati della valutazione ed eventuali proposte di trattamento e/o certificazione.
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Cosa deve rilasciare l'ente o lo specialista alla fine della valutazione?
Se al minore fosse riscontrato un DSA, alla famiglia deve essere rilasciata una diagnosi con un codice indicante lo specifico disturbo dello studente  e quelli che sono i suggerimenti che la scuola deve seguire per stilare il PDP. E’ inoltre buona prassi che venga rilasciata anche la diagnosi funzionale (obbliagatoria per legge in caso di verbale secondo la legge 104/92), necessaria per una migliore pianificazione della futura didattica. Se ci si è rivolti alle ASL, è possibile che questa venga spedita a casa o consegnata dopo alcuni giorni all’ultimo colloquio con la famiglia. Dal privato viene consegnata in tempi, di solito, più brevi. Qualora non fosse riscontrato un disturbo specifico, lo specialista può rilasciare comunque una relazione che può essere seguita dalla scuola, ma con nessun obbligo di legge. La scuola, se lo ritiene opportuno, può stilare lo stesso un piano didattico personalizzato per aiutare il minore, ma, per poterlo attuare, deve essere controfirmato dal genitore. Se nulla viene fatto, i genitori hanno il diritto di invitare gli insegnanti ad una didattica più sensibile e conforme all'attuale normativa.
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Cosa deve fare la famiglia una volta ricevuta la relazione con il riconoscimento dei BES?
Una volta ricevuta la relazione dallo specialista, la famiglia deve portarla a scuola, assieme al documento di consegna e liberatoria (un esempio da modificare). In seguito è opportuno accertarsi che tale documentazione venga letta dagli insegnanti di riferimento della classe dello studente. Per essere sicuri che ciò avvenga è opportuno contattare telefonicamente (attraverso la segreteria didattica) l'insegnante coordinatore di classe, e qualora presente, il referente per il sostegno scolastico o per i DSA (che di solito è un punto di riferimento anche per i BES).
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E se le difficoltà permangono nonostante il PDP?
Innanzitutto bisogna discuterne con gli insegnanti (meglio se tutti assieme). I motivi potrebbero essere anche semplicemente legati a delle strategie di azione che si pensavano utili e che invece non lo sono state. A volte, invece, capita che le linee guida del PDP non vengono messe in atto. Se questo fosse il caso è necessario avvertire l'insegnate coordinatore o, se necessario, la presidenza per sollecitare un cambiamento. Potrebbe essere utile contattare lo specialista di riferimento per aiutare gli insegnanti, qualora si trovassero in difficoltà nel capire come raggiungere gli obiettivi del PDP.
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A chi ci si deve rivolgere per avere una valutazione riconosciuta dalla scuola?
Di solito le scuole inviano i genitori ai servizi per l’età evolutiva delle ASL del territorio. Questi sono gli enti che hanno la facoltà di emanare diagnosi ufficiali. La valutazione sarà garantita dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi soggetta solo al pagamento del ticket. L’unica difficoltà sono i tempi di accesso a queste strutture, di solito molto lunghi; inoltre non è possibile scegliere lo specialista che farà la valutazione (sarebbe infatti importante accertarsi che questo sia aggiornato relativamente ai DSA, in quanto è solo negli ultimi anni che la ricerca si è sviluppata in merito). Le scuole dovrebbero informare, però, che è possibile rivolgersi anche ad enti o specialisti privati. Questi possono rilasciare una diagnosi che può essere già valida a livello ufficiale, oppure riconosciuta per intero o in parte dalle ASL di competenza. Se il privato è accreditato (perché dimostra di lavorare a livello multidisciplinare e di avere una formazione certificata nell’ambito d’interesse ed è inserito in una lista di specialisti riconosciti), la diagnosi ha già valore cogente e quindi può essere portata direttamente a scuola. Lo specialista può anche solamente svolgere una parte della diagnosi che potrà essere completata e convalidata dalle ASL. Ciò permette di accorciare notevolmente i tempi e da la libertà alla famiglia di scegliere lo specialista che ritiene più competente ed adatto ai bisogni del figlio. Purtroppo i costi sono un po’ più alti, ma anche qui le tariffe sono molto variabili, quindi non è una soluzione da scartare a priori, anzi. Il privato poi, può seguire il minore per il trattamento, cosa che le ASL non possono sempre fare (anche se importantissimo) ed avere una maggiore disponibilità nelle relazioni con la scuola.
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Cosa può fare lo specialista per aiutare il minore oltre che alla valutazione?
La valutazione sta alla base di qualsiasi intervento d’aiuto. Un’accurata analisi delle problematiche è necessaria per aver chiaro che progetto attivare. Lo psicologo specializzato, oltre alla valutazione, infatti, ha un ruolo importantissimo, che è quello di proporre al minore un programma di potenziamento di quelle abilità che dalla valutazione fossero risultate carenti. Lo psicologo, inoltre, suggerisce al bambino o ragazzo quali possano essere per lui le migliori strategie nello studio e lo segue nel tempo, monitorando la situazione in modo tale che continui a migliorare. Potrebbe essere necessario anche un affiancamento alla famiglia e agli insegnanti, per spiegare loro cosa fare e cosa no. Purtroppo questi compiti sono lasciati, dal nostro sistema sanitario, totalmente di competenza dei privati.
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La famiglia ha l’obbligo di portare il proprio figlio in valutazione o di consegnare la diagnosi alla scuola?
La famiglia può scegliere di portare o meno il figlio al servizio e può anche scegliere in assoluta libertà di non consegnare l’esito della valutazione alla scuola. Tuttavia è vivamente consigliato seguire il consiglio degli insegnanti, se è chiaro che questo sia ben motivato. La valutazione, inoltre, è in genere ben accolta dal minore, che spesso è curioso di capire che cosa non sta funzionando.
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Perché è un bene fare la valutazione e comunicare l’esito alla scuola?
Perché questo, se da una parte obbliga, da normativa, gli insegnanti ad attivare tutte le risorse disponibili, dall'altra da loro una maggiore libertà nell'aiutare lo studente e di farlo nel modo migliore.
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Come conviene relazionarsi con il proprio figlio relativamente al disturbo e alla vita scolstica?
IniziaImente è fondamentale essere sinceri e trasparenti. Bisogna dire al proprio figlio che cosa sta succedendo, le cause delle sue difficoltà e con calma spiegargli come tutti lo sosterranno e lo aiuteranno nei suoi sforzi. E’ meglio evitare espressioni compassionevoli o al contrario sminuire il problema. E’ assolutamente sconsigliato far finta che non sia successo nulla o peggio colpevolizzarlo, perché non è mai in nessun caso colpa sua.
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Lo specialista ha l’obbligo di recarsi a scuola per conferire con gli insegnanti?
Nel caso dei DSA  o altri tipi di BES no, anche se sarebbe molto utile. Nel caso di certificazione tramite legge 104, invece, il neuropsichiatra dell'ASL che ha in carico lo studente, è obbliagato agli incontri stabiliti dal Gruppo Operativo per l'Handicap (GLHO) della scuola frequentante.
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Ogni quanto si deve fare la valutazione? E il PDP?
La valutazione, in genere, è bene farla all’inizio di ogni ciclo scolastico o ogni qualvolta lo si ritenga necessario. Il PDP va stilato ogni anno entro i due mesi dall’inizio dell’anno scolastico e in ogni caso il prima possibile dalla ricezione della diagnosi.
L’insegnante di sostegno è un docente contitolare della classe e partecipa totalmente sia in fase di programmazione, sia in fase di gestione della classe alle diverse attività di apprendimento e di insegnamento, con particolare attenzione ai modi ed ai tempi dell’inclusione, costituendo una risorsa didattico / educativa - preziosa - tra altre.
In tal senso può certamente collaborare ad azioni di personalizzazione e/o individualizzazione rivolte anche ad alunni con BES, senza nulla togliere, però, a tutti gli interventi richiesti per l’alunno (gli alunni) con disabilità inseriti in classe. Di certo non può essere demandata a questa figura la responsabilità di “seguire” gli alunni con BES, creando di fatto una classe/gruppo differenziato.
Si fa ovviamente riferimento anche al "buon senso".

venerdì 18 marzo 2016

Ecco a voi una utile guida a cura della Casa EditriceRRC sull'applicazione della normativa relativa ai BES e DSA, in particolar modo troverete materiali per la progettazione del Piano Didattico Personalizzato e relativi suggerimenti sulla predisposizione di comunicazioni verso la famiglia e fax-simili da apporre agli atti della scuola.



Clicca qui -> Scarica il quaderno Operativo!

mercoledì 16 marzo 2016

Nelle scuole pubbliche da diverso tempo vige l'insegnate di sostegno, un valido supporto per l'allievo che presenta difficoltà d'apprendimento e per la classe stessa. Nonostante l'indiscussa utilità di tale servizio, in determinati casi i genitori del ragazzo o del bambino disabile possono decidere di rinunciare al sostegno.
Per quel che concerne la normativa va detto che l'insegnate di sostegno è un dirittto per gli alunni e non un dovere, quindi qualora insorgano delle motivazioni valide di incompatibilità o negatività del servizio connesso alle esigenze dell'allievo, la famiglia o chi ne fa le veci, potrà rinunciare all'insegnante di sostegno.
Gli alunni cui viene destinato il sostegno avranno assegnate una certa quantità di ore settimanali, in base alle esigenze di classe, della zona e delle difficoltà oggettive dell'allievo, sebbene il sostegno nasca come supporto per la classe, nel tempo è divenuto erroneamente, un supporto mirato diretto solo ed esclusivamente all'allievo con handicap o ritardo cognitivo o d'apprendimento. Per questo motivo , in taluni casi, ove sia necessaria un integrazione più proficua dell'allievo all'interno della classe ed una maggior responsabilizzazione degli insegnanti di ruolo nei confronti dell'allievo, potrà essere utile e proficuo rinunciare al sostegno, come previsto dalla legge.
Nei casi di incompatibilità tra allievo ed insegnante, si comunicherà una rinuncia facendo ricorso al TAR, ma mantenendo il diritto al sostegno, in questo caso verrà nominato un nuovo insegnante. Anche nel caso in cui le ore di sostegno sia insufficienti si dovrà ricorrere ad un ricorso tramite TAR.
Nel caso di rinuncia, il Dirigente Scolastico, previa autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, avvalendosi della graduatoria d'istituto, provvederà, a breve, a nominare un nuovo insegnante.

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 45/01 ha stabilito che, qualora un docente di sostegno abbia competenze non confacenti ai bisogni formativi dell’alunno assegnatogli, deve essere sollevato dall’incarico.
La sentenza in questione riguarda il caso di un docente di scuola secondaria di II grado nominato dall’Ambito Territoriale Provinciale competente (ex Provveditorato agli studi) presso un liceo classico lombardo. Dalla sentenza, sebbene relativa ad uno specifico caso di scuola secondaria di secondo grado, si ricava, considerati anche i richiami normativi dei giudici, un principio di carattere generale:
Il sostegno da offrire all’alunno, pur avendo come finalità l'inserimento globale nell'istituzione scolastica, deve rispondere alle particolari necessità dell'allievo e, qualora ciò non avvenga, non può essere sottoposto alla stretta osservanza della normativa secondaria cioè al sistema delle nomine secondo ordine di graduatoria, rendendolo quindi un vuoto ottemperamento alla norma.

Ricostruiamo brevemente i fatti.

I genitori di un’alunna disabile impugnano la nomina conferita dall’ATP ad un insegnante di Educazione Fisica specializzato per le attività di sostegno, in quanto lo stesso non riesce a far esternare alla figlia, frequentante la prima classe di un liceo classico, le sue conoscenze di latino e greco, soprattutto, tramite produzione scritta; conoscenze per le quali sono richieste competenze specifiche che il docente in questione, considerato il percorso formativo, non può certamente possedere.
Dopo l’annullamento della nomina, decretata dal TAR Lombardia, il MIUR  si appella sostenendo che l’obbligo dell’Amministrazione, secondo la normativa vigente, non si estenderebbe alla scelta di un assistente la cui preparazione coincida con quella specialistica dell’alunna e con la materia di insegnamento impartita, essendo richiesto soltanto che l’insegnante di sostegno soddisfi i requisiti formali di cui al DPR n.970/1975 e che sia individuato sulla base dell’ordine dell’apposita graduatoria.
Il CdS, come suddetto, respinge l’istanza in quanto la stretta osservanza del sistema delle nomine secondo ordine di graduatoria, nel caso specifico, non permette di raggiungere lo scopo della norma primaria: la piena integrazione che passa proprio dal soddisfacimento dei bisogni dell’allieva.
I Giudici argomentano la loro decisione rifacendosi alla normativa scolastica: la legge n. 521/77 e le circolari MIUR n. 1/1988 e n. 226/1988

Cosa prevedono tali normative?

La legge n. 517/77 – articolo 2 – stabilisce che:
Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Si deve, dunque, garantire un’integrazione specialistica e forme particolari di sostegno,come ribadito dai giudici.

La circolare MIUR del 4/1/1988 n.1 prevede un raccordo tra le scuole dell’infanzia, primaria e media, affinché il passaggio da un segmento d’istruzione all’altro venga facilitato tramite lo scambio d’informazioni tra la scuola che ha seguito l’allievo e quella che lo seguirà, in modo da favorirne l’integrazione e il successo formativo.
Il richiamo di tale circolare, che non riguarda nello specifico la scuola secondaria di II grado, è stato effettuato dai giudici probabilmente per affermare il principio generale che la scuola d’arrivo, collaborando con quella precedentemente frequentata dall’alunno, deve fare il possibile per favorire il processo di inserimento, inclusione e soddisfacimento dei bisogni del disabile.

La circolare MIUR del 22/9/1988 n.226, invece, riguarda specificatamente la situazione dell’alunna in questione, in quanto affronta la tematica del passaggio degli allievi disabili dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

La circolare, emanata in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.  215/87, prevede che i dirigenti delle scuole medie, nel trasmettere le pre-iscrizioni ai competenti istituti di istruzione secondaria superiore, debbono comunicare la presenza di alunni disabili, indicando la peculiarità dei bisogni di ciascuno in relazione alla tipologia dell’handicap, quindi l’individuazione dell’area di prevalente interesse per l’alunno tra quelle umanistica, scientifica e tecnologica.
È chiaro, pertanto, che se l’allieva necessita un supporto in ambito umanistico, principalmente nelle discipline di latino e greco, non le può essere assegnato, solo per rispettare l’ordine di graduatoria, un docente che non ha competenze al riguardo.
In quest’ultimo caso,  infatti, si verrebbe a svuotare la ratio della norma primaria: la  legge  30 marzo 1971, n.118, come emendata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.215 del 3-8 giugno 1987, recepita con la sopra citata circolare MIUR n. 226/88, che prescrive un obbligo per lo Stato di assicurare, attraverso misure di integrazione e di sostegno, la frequenza anche degli istituti superiori.

Per  le ragioni sopra esposte, il CdS ha respinto l’istanza del MIUR confermando l’annullamento della nomina al docente in questione.

La Sentenza, come affermato all’inizio, stabilisce un principio di carattere generale:  sebbene si debbano rispettare le norme che disciplinano l’attribuzione degli incarichi, secondo un ordine di graduatoria, ciò non può far venire meno il dovere dello Stato di assicurare le forme di sostegno rispondenti alla natura dell’handicap e dei bisogni formativi dell’alunno.
Tale principio, considerati i riferimenti normativi richiamati, sembra essere estensibile a tutti gli ordini e gradi di scuola.

E’ doveroso evidenziare che il caso in oggetto riguarda un docente incaricato dall’ATP, quindi supplente; nel caso di docenti di ruolo, invece, le scuole potrebbero prendere delle precauzioni a monte, per evitare che si verifichino casi come quello appena descritto.

E’  ipotizzabile che in fase di costituzione degli organici si faccia attenzione alla natura dell’handicap e ai bisogni formativi degli allievi iscritti a scuola, in modo da richiedere docenti che abbiano competenze tali da soddisfare i bisogni degli allievi. La richiesta dell’organico di sostegno, per le scuole secondarie di secondo grado, avverrà in base alle aree almeno sino all’anno scolastico 2016/17, questo perché la legge n. 128/2013 ha previsto l’unificazione delle aree di sostegno, per le GaE e la prima fascia delle graduatorie di istituto, dall’aggiornamento del 2017 (ricordiamo che il decreto Milleproroghe 2016 ha rinviato l’aggiornamento delle GaE all’anno scolastico 2018/19), mentre per le graduatorie d’Istituto di II fascia a partire già dall’aggiornamento del 2014).

La stessa attenzione si deve prestare in fase di  assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e agli alunni (ricordiamo al riguardo che, per le scuole secondarie di II grado,  la mobilità dei docenti di sostegno avviene già senza distinzione di aree, come previsto dalla CM n. 34 dell’1 aprile 2014), in modo da attribuire a ciascun disabile il docente che meglio può facilitare il suo percorso di integrazione e apprendimento.


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