martedì 19 gennaio 2010

Informo tutti gli insegnanti della possibilità di presentare la domanda di disoccupazione a requisiti ridotti, la scadenza è prevista per il 31 marzo 2010.

Ecco alcune informazioni di carattere generale:

- Che cos’è l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti
E’ una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui (ad esempio, le supplenze del personale precario della scuola), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali (52 contributi settimanali). La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell’anno solare precedente la domanda.

- A chi spetta
L’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell’anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente(utile per il diritto alla prestazione) per un periodo limitato di tempo. Se hanno avuto un unico rapporto di lavoro terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro. È, invece, indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo. Tutti i periodi lavorati, comunque, sono da ritenere utili sia ai fini del diritto sia della durata e della misura della prestazione da liquidare. Le dimissioni intervenute l’anno precedente o che intervengano l’anno seguente a quello di riferimento, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto all’indennità.

Per maggiori informazione consultare il sito www.inps.it oppure la seguente guida in formato pdf.

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