Capita a volte che i nostri alunni hanno la necessità di assumere farmaci, anche durante la giornata scolastica. Come comportarsi? Può un insegnante somministrare un farmaco a scuola? Qual è la procedura da seguire?
La normativa dice che quando si verifica la situazione in cui alunni debbano assumere in
orario scolastico dei farmaci, a seguito di terapie prescritte o per
lievi malori occasionali, i genitori debbono inoltrare istanza al
Dirigente Scolastico, accompagnata da una prescrizione del medico
curante, così some stabilito da Nota Ministero Istruzione 25 novembre 2005, n. 231, "Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico".
Ma chi deve somministrare i farmaci?
Secondo l'articolo 4 delle Linee
guida, il dirigente scolastico, dopo aver ricevuto formale richiesta
scritta dalla famiglia, la certificazione e la prescrizione dell'Ausl,
può individuare personale docente o non docente, che sia spontaneamente
disponibile e abbia effettuato i corsi di formazione presso le Ausl per
la sicurezza della salute nelle scuole. In mancanza di disponibilità del
personale scolastico e se non spontaneamente richiesta dai famigliari,
il dirigente dovrà rivolgersi a istituzioni pubbliche locali (Ausl e
Comune) o a enti e associazioni non lucrative del privato sociale. Ina
mancanza di disponibilità, deve sottoporre il problema al Comune. Nel
caso in cui il Comune non abbia personale preparato dovrà rivolgersi
all'Ausl che è tenuta a garantire l'assistenza sanitaria a scuola, come
hanno affermato alcune sentenze dei tribunali.
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