I
Consigli di classe e le commissioni non possono formulare in autonomia
gli orari dei docenti di sostegno. Da diversi anni assistiamo alla
programmazione degli orari dei docenti di sostegno da parte dei Consigli
di classe e commissioni orario.
Questa prassi diffusa in diverse
istituzioni scolastiche, accelera la definizione degli orari senza tener
conto della valutazione del curriculum degli alunni con disabilità.
Il
DPR n.275/99 all’art. 8 comma 4 (definizione del curricolo locale)
assegna alle scuole l’opportunità di determinare una quota del curricolo
obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività che
valorizzino “gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni” e la necessità di “rispondere in modo adeguato
alle diverse esigenze formative degli alunni, che si determinano e si
manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita”.
Inoltre
il D.I. 26 giugno 2000, n° 234 – Regolamento recante norme in materia
di curricoli dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 sempre in merito ai
programmi d’insegnamento e agli orari di funzionamento delle scuole di
ogni ordine e grado, riprende “Il curricolo obbligatorio è realizzato
utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e
didattica prevista dal D. P.R. 275/1999”.
La libera scelta del
curricolo deve poter trovare applicazione concreta nella formulazione di
un quadro orario che risponda alle “effettive esigenze rilevate”
dell’alunno con disabilità (Sentenza Corte Costituzionale n. 80 del
2010).
Una ragione in più per contestualizzare l’attività
didattica dei docenti al piano educativo individualizzato (PEI) e al
progetto di vita dell’allievo (linee guida integrazione scolastica 4
agosto 2009).
I Consigli di classe “si riuniscono in ore non
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al
collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica
e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In
particolare esercitano le competenze in materia di programmazione,
valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177
e 277 Dlgs 297/94”.
La competenza e la formulazione dell’orario
dei docenti di sostegno possono trovare applicazione da una scelta
condivisa in sede di Consiglio d’Istituto e Collegio docenti all’inizio
dell’anno scolastico tenendo conto delle “eventuali proposte e pareri
dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe”.
Ogni
altra distribuzione oraria difforme da quanto previsto dall’attuale
normativa e orientamento giurisprudenziale non può essere accolta dagli
organi collegiali.
Giuseppe Argiolas, Direttivo Nazionale CIIS
http://www.sostegno.org
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