giovedì 6 giugno 2013

L'alunno con DSA  e piano didattico personalizzato è equiparato all'alunno con disabilità.
Giugno: la scuola finisce, ma per chi è in terza media le vacanze si faranno attendere ancora un po', dato che rimane l'ultimo ostacolo degli esami finali. In questo pezzo vogliamo fare il punto sulle modalità con le quali si svolgeranno le prove finali per gli alunni con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento.

Poco, a dire il vero, è per ora cambiato rispetto allo scorso anno. In attesa di disposizioni concrete sull'applicazione della recente e  controversa circolare sui BES (circolare Direttiva Ministeriale del 27/12/2012)  constatiamo nulla è cambiato rispetto al passato e che molto occorre ancora fare per affermare politiche scolastiche realmente inclusive.

ALUNNI DISABILI E PEI - Innanzitutto ricordiamo che per gli alunni con disabilità sono previste prove di esame specifiche, relative agli insegnamenti impartiti. Le prove possono essere differenziate, basandosi sul PEI piano educativo individualizzato dello studente. Il loro valore è lo stesso di quelle ordinarie, per ciò che riguarda il superamento della prova d'esame finale.

DSA E STRUMENTI COMPENSATIVI -  Nel caso di alunni con DSA (Disturbi Specifici di apprendimento), si prevede la possibilità di utilizzare strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP). Per questi alunni è prevista la possibilità di dare più tempo per la conclusione delle prove, e può essere previsto l'uso di strumenti informatici. Per la comprensione di quanto richiesto dall'esame, un componente della commissione può leggere i testi delle prove scritte, inoltre al candidato può essere consentito l'uso di dispositivi per l'ascolto in formato mp3 dei testi registrati.

DSA E LINGUE STRANIERE - Per quanto riguarda le lingue straniere, è prevista una prova orale al posto di quella scritta nel caso in cui il candidato con DSA non abbia seguito un percorso didattico individuale, ma quello ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera.
I candidati con DSA  con percorso didattico differenziato e con esonero dall'insegnamento della lingua straniera, valutati in base ad esso, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo. Questo secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 323/1998.
Ricordiamo quindi che gli alunni con DSA con piano didattico differenziato ed esonero dagli esami di lingua straniera, sono sostanzialmente equiparati  agli studenti con disabilità che svolgono esami in base al loro PEI. E questo vale sia per le scuole secondarie superiori che inferiori. 

ATTESTATO - Agli alunni con disabilità o con DSA che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo, utile per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, come previsto dall'OM n. 90/01 in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 sul diritto di tutti gli alunni a frequentare  anche le scuole superiori.
Dallo scorso anno, nei quadri finali pubblicati con gli esiti dell'esame, nel caso in cui lo studente non consegua il diploma, ma solo l'attestato, viene indicata la dicitura "Esito positivo", così come per la licenza. Così come per la scuola superiore, dall'anno scroso vieene usata questa dicitura al posto di "non licenziato".



(Fonte: http://www.disabili.com).
TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE:

0 commenti:

Posta un commento

Post più popolari