L'imboccamento o somministrazione del cibo è oggetto di
accordi tra scuola, ASL ed Enti locali; talora se ne trova pure notizia
nei contratti collettivi; so di una prassi presente in alcune realtà,
secondo cui se l’alunno ha solo l’impossibilità fisica a mangisare da
solo ( caso de non uso delle mani), tratterebbesi di assistenza
materiale che, in base al CCNL del 2007 art 47,48 e YTAB A è di
competenza dei collaboratori scolastici ai quali è assegnata
l’assistenza igienica degli alunni con disabilità; se invece trattasi di
una mancata educazione all’assunzione autonomadel cibo in alunni
fisicamente sani, allora sarebbe competenza degli assistenti per
l’autonomia di cui all’art 13 comma 3 l.n. 104/92 che svolgono mansioni
educative; per gli alunni non certificati che pero hanno questi
problemi, si potrebbe pensare o ad un incarico ai collaboratori
scolastici ,con pagamento di straordinario in base ad accordi con le RSU
o ad incarichi agli assisttenti educativi che però dovrebbero
eventualmente ricevere una maggiorazione di stipendio dagli enti locali
che li hanno nominati.
Ovviamene prevale il buon senso, ma è utile conoscere la normativa ai fini delle responsabilità.
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