domenica 28 settembre 2014

L'imboccamento o somministrazione del cibo è oggetto di accordi tra scuola, ASL ed Enti locali; talora se ne trova pure notizia nei contratti collettivi; so di una prassi presente in alcune realtà, secondo cui se l’alunno ha solo l’impossibilità fisica a mangisare da solo ( caso de non uso delle mani), tratterebbesi di assistenza materiale che, in base al CCNL del 2007 art 47,48 e YTAB A è di competenza dei collaboratori scolastici ai quali è assegnata l’assistenza igienica degli alunni con disabilità; se invece trattasi di una mancata educazione all’assunzione autonomadel cibo in alunni fisicamente sani, allora sarebbe competenza degli assistenti per l’autonomia di cui all’art 13 comma 3 l.n. 104/92 che svolgono mansioni educative; per gli alunni non certificati  che pero  hanno questi problemi, si potrebbe pensare o ad un incarico ai collaboratori scolastici ,con pagamento di straordinario in base ad accordi con le RSU o ad incarichi agli assisttenti educativi che però dovrebbero eventualmente ricevere una maggiorazione di stipendio dagli enti locali che li hanno nominati.

Ovviamene prevale il buon senso, ma è utile conoscere la normativa ai fini delle responsabilità.
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