giovedì 16 ottobre 2014

Solo poche categorie di docenti sono assicurate presso l'INAIL; la circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 fornisce indicazioni sull'assicurabilità dei docenti; infatti gli insegnanti non sono genericamente tutelati dall'assicurazione INAIL, ma solamente nel caso svolgano compiti e mansioni ai quali l'ente attribuisce un fattore di rischio fra cui:
- quelli che per la loro attività fanno uso, in modo non occasionale, di macchine elettriche, elettroniche o computers, o frequentano laboratori in cui sono presenti le suddette macchine;
- quelli che sono adibiti ad esperienze "tecnico scientifiche";
- esercitazioni pratiche;
- esercitazioni di lavoro e viaggi di istruzione (purchè rientranti nella programmazione del POF);
- educazione fisica e motoria ed attività di sostegno (vedi qui per maggiori informazioni!).

Così nascono le agenzie private che cercano di offrire garanzie sui possibili infortuni a tutti i docenti e a coloro che vengono esclusi dall'INAIL. E' chiaro quindi come la stragrande maggioranza degli insegnanti rimanga esclusa. Così come gli alunni, coperti solamente in determinati ambiti specifici.

Cerchiamo di capirne di più...

L’Assicurazione obbligatoria per gli Infortuni sul lavoro è disciplinata dal D.P.R. 1124/65. Questa copertura, a differenza di un’Assicurazione Privata, è obbligatoria per legge ed’è sempre operativa anche se il datore di lavoro non versa il contributo previsto. Ecco una prima grande differenza con l’Assicurazione Privata che prevede il versamento del Premio per l’attivazione della Garanzia. ’Assicurazione INAIL è obbligatoria per determinate categorie di soggetti (dipendenti, artigiani, apprendisti), mentre l’Assicurazione Privata può essere stipulata da chiunque.
L’Assicurazione INAIL copre esclusivamente gli infortuni avvenuti durante l’orario di lavoro (infortuni professionali), compreso il Rischio in Itinere (infortuni che possono occorrere durante il periodo di tempo necessario a compiere il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa), mentre una Polizza Infortuni può coprire, a seconda delle necessità dell’Assicurato, sia gli infortuni professionali che gli infortuni extra-professionali (ovvero occorsi durante il tempo libero, fuori dall’orario di lavoro).

Le prestazioni economiche erogate dall’INAIL in caso di infortuni sul lavoro sono :
  • Un’Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea assoluta pari al 60% della retribuzione media giornaliera (calcolata in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti all’infortunio) per i primi 90 giorni e al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91esimo giorno fino alla guarigione clinica. L’erogazione dell’Indennità avviene dal 4 giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale (I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro).
  • Un indennizzo per la menomazione dell’integrità psico-fisica (Danno Biologico). L’indennizzo viene corrisposto in base al grado di menomazione (desumibile dalla Tabella delle menomazioni) e alla Tabella di Indennizzo del Danno Biologico come da Decreto Legislativo 38/2000. Per i gradi di menomazione inferiori al 6% non sarà corrisposto alcun indennizzo. Per i gradi di menomazione che vanno dal 6% al 15% sarà corrisposto un indennizzo sotto forma di Capitale. Per i gradi di menomazione che vanno dal 16% al 100% sarà corrisposto un indennizzo sotto forma di Rendita. La Rendita, in quest’ultimo caso, sarà composta da una quota che rappresenta l’indennizzo del Danno Biologico e da un’ulteriore quota per conseguenze patrimoniali.
  • Una Rendita ai superstiti che rappresenta una prestazione economica destinata ai familiari di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
  • Il beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali. Sono esclusi i decessi avvenuti per malattia professionale. La prestazione viene stabilita annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Un assegno funerario. Anche in questo caso beneficiari saranno i familiari del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale. L’importo dell’assegno è rivalutato annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Un assegno per l’assistenza personale continuativa. Costituisce un’integrazione della Rendita e viene corrisposto soltanto in alcuni casi.
Invece l’Assicurazione Privata può coprire anche gli Infortuni extra-professionali, certamente esclusi dalla copertura obbligatoria INAIL. In linea generale, le assicurazioni private (escludendo l'assicurazione per danni provocati da circolazione di veicoli, per cui INAIL può esercitare diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato) rappresentano una tutela complementare alla tutela fornita da INAIL. Pertanto, le due prestazioni assicurative (Assicurazione privata scuola e INAIL) hanno carattere di autonomia l'una con l'altra.

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