lunedì 13 ottobre 2014

Alcune prassi dei Dirigenti scolastici non fanno altro che svuotare il senso dell'integrazione. Ci avevano provato prima, mandando i docenti per il sostegno a supplire nelle altre classi, abbandonando l'alunno per il quale sono stati nominati. Adesso stanno tentando il contrario, lasciando in classe l'insegnante per il sostegno e mandando a supplire il curricolare. Nominare la com-presenza è contraddittorio. Infatti com-presenza significa presenza in comune; ora, se mandano il docente curricolare in un'altra classe, dove va a finire la com-presenza? Però sono più imbroglioni, perchè parlano di "contitolarità", e questa può essere realizzata anche senza com-presenza. Però si deve opporre a questi imbroglioni, che l'insegnante per il sostegno è nominato solo perchè in quella classe c'è un alunno certificato con disabilità, cioè egli deve occuparsi dell'integrazione dell'alunno in quella classe. Ciò può pure realizzarsi con momenti in cui il docente per il sostegno gestisce da solo la classe; ma deve essere un caso sporadico e programmato; non può divenire occasionale e solo per tappabuchi. In tal modo si lede pure il diritto di tutta la classe ad avere le lezioni di quel docente curricolare che invece va a fare supplenze altrove.I genitori di tutti gli alunni e non solo quelli degli alunni con disabilità dovrebbero ribellarsi, minacciando ( e se necessario procedendo ) a denunciare alla Procura della Repubblica questi comportamenti illegali...

LA NORMATIVA: Chiarisce ogni dubbio la nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 novembre 2010, che ribadisce l’obbligo di “provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata ed “in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.(…) Nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria”.
La nota richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. I casi che giustificano deroghe riguardano le assenze improvvise dei docenti in mancanza di colleghi a disposizione e prima che possa essere disposta la supplenza temporanea.

QUINDI RIEPILOGANDO SINTETICAMENTE:
Il Miur con la nota 9839 del 8 novembre 2010 ha fornito una serie di chiarimenti sulle procedure da adottare per la sostituzione dei docenti assenti.
La nota conferma quanto avevamo indicato nella nostra scheda sulle modalità di chiamata dei supplenti.
In particolare si precisa che in tutti casi in cui non è possibile sostituire i docenti assenti con personale in servizio (ore a disposizione o disponibilità ad ore eccedenti) si deve comunque procedere alla chiamata dei supplenti senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza.
Nella nota si ribadisce anche che non si possono utilizzare i docenti di sostegno, distraendoli dalle proprie attività, per effettuare le sostituzioni. Naturalmente tale regola vale anche per tutte le altre attività in compresenza, di ordinamento o programmate (ITP, contemporaneità ecc.).

INOLTRE: il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con una sentenza del 14 luglio 2010 ha sancito il comportamento antisindacale di un Dirigente scolastico che non ha rispettato le delibere del collegio docenti e la contrattazione d'istituto sulla programmazione delle ore di compresenza nella scuola primaria. 
Il collegio aveva deliberato che tutte le ore non direttamente assegnate all'insegnamento frontale fossero tutte utilizzate "per il recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla propria classe o su altra classe…" e nel contratto d'istituto era specificato che pertanto "…le parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale assente fin dal primo giorno di assenza".
il Giudice ha condannato l'Amministrazione scolastica per la "… reiterata violazione di accordi liberamente sottoscritti..." ordinando alla stessa di "… astenersi da tenere analoghe condotte con rimozione degli effetti prodottisi…", oltre alle spese.
La sentenza conferma così il ruolo della contrattazione e la competenza del Collegio docenti per quanto riguarda il piano dell'offerta formativa.
Nelle motivazioni il Giudice ha anche chiarito che l'entità del finanziamento per le "supplenze" non giustifica la violazione degli accordi sottoscritti.
In questo modo si riconferma perciò che, fatte salvo eventuali situazioni di emergenza, non è mai possibile scindere le compresenze qualora definite per ordinamento (sostegno, ITP, ecc.) o programmate dal collegio docenti.

Ai docenti chiamati a sostituire un collega assente nelle condizioni di cui sopra si raccomanda in ogni caso di chiedere sempre l’ordine di servizio, che consente di rispondere alle proteste di studenti e genitori, di documentare la frequenza con cui la presidenza fa ricorso a tale utilizzo che dovrebbe essere eccezionale e di evitare scuse come quelle addotte da qualche dirigente scolastico secondo cui i docenti della sua scuola aderivano volontariamente alle supplenze cui in realtà erano stati comandati dalla dirigenza.

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