domenica 12 ottobre 2014

La Circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28, "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi", regolamenta la disciplina degli eventi tutelati da INAIL occorsi agli alunni di Scuole pubbliche e private.
Innanzitutto, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività indicate all'art. 1 punto 28 DPR n. 1124/1965 -Testo Unico INAIL ("per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche").
Inoltre, poiché l'attività ludica svolta dagli alunni non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle Scuole Materne ed Elementari non rientrano in nessun modo nell'ambito di applicazione del Testo Unico.

A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.
La Circolare INAIL 17 novembre 2004, n. 79 chiarisce che, essendo le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera diventate obbligatorie per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Media, tali momenti formativi, attuati con l'ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche, intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento.
Resta fermo che gli studenti sono assicurati solo per gli infortuni che accadano nel corso delle sopra elencate attività, con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività, per la quale ricorre l'obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni in itinere.
Ai sensi della Circolare INAIL 4 aprile 2006, n. 19, gli alunni della Scuola Primaria pubblica e privata (Elementari), oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie sportive.
È compito della sede INAIL verificare e stabilire se l'evento infortunistico occorso all'alunno rientri nella tutela assicurativa ai sensi del Testo Unico INAIL e delle menzionate Circolari.
In caso di riscontro positivo, l'alunno infortunato può essere sottoposto a visita medico-legale , per stabilire l'eventuale grado di menomazione dell'integrità psicofisica.
È bene far presente che l'assicurazione INAIL non prevede forme di rimborso per spese mediche, accertamenti, protesi, etc. sostenute prima della denuncia e senza la sua autorizzazione.
L'azione per conseguire le prestazioni da INAIL (possibilità di denunciare l'infortunio) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (art. 112 Testo Unico INAIL).
In linea generale, le assicurazioni private (escludendo l'assicurazione per danni provocati da circolazione di veicoli, per cui INAIL può esercitare diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato) rappresentano una tutela complementare alla tutela fornita da INAIL. Pertanto, le due prestazioni assicurative (Assicurazione privata scuola e INAIL) hanno carattere di autonomia l'una con l'altra. 

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