• BLOG DIDATTICO DI SOSTEGNO

    Si dice di solito "nero sul bianco" per marchiare negativamente qualcuno, io invece provo a cancellare questa macchia nera cercando di trasmettere non solo risorse ma anche valori umani. Se siete perplessi non preuccupatevi è un buon segno, in quanto la perplessità è l'inizio della conoscenza...

lunedì 29 settembre 2014

Il sito www.pianetamatematta.lamatematta.net  offre un'ottima raccolta di schede operative di matematica. Le schede sono ragruppate per classi, basta cliccare sulle relative lavagne per visualizzare il materiale raccolto!

 classe 1^

                                                                      

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 classe 2^

                                                                         

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classe 3^

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  classe 4^

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 classe 5^
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domenica 28 settembre 2014

Nella carriera di un insegnante capita di tutto e di più! Può capitare di avere in classe bambini disabili privi di certificazione o meglio la cui certificazione non è stata presa in carico dalla scuola per una mancanza della famiglia. Non è il caso di sentenziare le possibili motivazioni che possono spingere la famiglia a nascondere tale certificazione e di non usufruire dell'insegnante di sostegno, però è necessario sapere come la scuola e i suoi operatori possono muoversi:
 
La circolare n. 363/1994 afferma che un docente può segnalare per iscritto il caso  al D S, il quale invia una raccomandata alla famiglia, chiedendo di  provvedere entro dieci giorni a recapitare una certificazione positiva o negativa a scuola al fine di attivare, in caso positivo di certificazione di disabilità,  le richieste per l’attuazione dei diritti degli alunni con disabilità, avvertendo che in mancanza provvederà la scuola. Se la famiglia vieta formalmente alla scuola di provvedere e non provvede essa stessa, la scuola si rivolge ai servizi sociali che possono a sua volta rivolgersi al tribunale per i minori che può emettere un provvedimento di visita obbligatoria nell’interesse del minore.
L'imboccamento o somministrazione del cibo è oggetto di accordi tra scuola, ASL ed Enti locali; talora se ne trova pure notizia nei contratti collettivi; so di una prassi presente in alcune realtà, secondo cui se l’alunno ha solo l’impossibilità fisica a mangisare da solo ( caso de non uso delle mani), tratterebbesi di assistenza materiale che, in base al CCNL del 2007 art 47,48 e YTAB A è di competenza dei collaboratori scolastici ai quali è assegnata l’assistenza igienica degli alunni con disabilità; se invece trattasi di una mancata educazione all’assunzione autonomadel cibo in alunni fisicamente sani, allora sarebbe competenza degli assistenti per l’autonomia di cui all’art 13 comma 3 l.n. 104/92 che svolgono mansioni educative; per gli alunni non certificati  che pero  hanno questi problemi, si potrebbe pensare o ad un incarico ai collaboratori scolastici ,con pagamento di straordinario in base ad accordi con le RSU o ad incarichi agli assisttenti educativi che però dovrebbero eventualmente ricevere una maggiorazione di stipendio dagli enti locali che li hanno nominati.

Ovviamene prevale il buon senso, ma è utile conoscere la normativa ai fini delle responsabilità.

venerdì 26 settembre 2014

La Costituzione riserva una decisa attenzione su questo argomento. L'articolo 34, ad esempio, recita: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita". La scuola è aperta a tutti, quindi anche alle persone con disabilità. Su questo, oggi, non c'è ombra di dubbio, almeno in linea di principio.
Sessant'anni fa non era così ed era assai lontana qualsiasi ipotesi di integrazione, basti ricordare le scuole speciali e le classi differenziali scomparse dall'ordinamento scolastico solo negli Anni Settanta.

Perché la scuola sia veramente "aperta a tutti", e quindi anche alle persone con disabilità, lo Stato non deve solo garantirne la presenza sul territorio, ma deve anche renderne possibile la frequenza. È chiaro quindi che la garanzia del trasporto scolastico è uno dei prerequisiti essenziali per l'accesso al diritto allo studio, un diritto altrimenti non perfettamente esigibile.
È altrettanto ovvio che il trasporto rappresenta un prerequisito ancora più importante per i soggetti che, per la natura delle loro disabilità, hanno problemi di autonomia e di mobilità.
Trascorrono quasi 25 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e tale aspetto viene affrontato finalmente dal Legislatore. Lo fa nel 1971 con la legge 118. L'articolo 28 prevede, fra gli interventi per garantire la frequenza scolastica, anche "il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa (…)".
Purtroppo quella disposizione circoscrive l'indicazione alla scuola dell'obbligo, limitandosi a concedere che "sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie". Questo significa che il trasporto scolastico, se ci si ferma a quella norma, deve essere garantito solo nella scuola dell'obbligo. Ma la Legge è del 1971, e nel frattempo qualcosa è cambiato.
Ha segnato una svolta quasi storica una sentenza della Corte Costituzionale del 1987, la numero 215 per la precisione.
Con estrema chiarezza la Corte sancisce l'illegittimità costituzionale del passaggio della Legge 118/1971 che recita: "sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie". La frequenza scolastica non può essere semplicemente "facilitata": deve essere "assicurata".
È molto importante questa precisazione perché da quel momento in poi anche per le scuole non dell'obbligo deve essere garantito il supporto necessario, e quindi anche i trasporti, alle persone con disabilità. L'indicazione è ribadita, senza ombra di dubbio, dalla nota Legge quadro sull'handicap (Legge 104/1992, in particolare agli articoli 12 e 13).

Riepilogando: il diritto al trasporto scolastico per la scuola dell'obbligo è previsto dall'articolo 28 della Legge 118/1971. Il trasporto scolastico per le scuole superiori è, nella sostanza, assicurato dalla Sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale e dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/1992.

Ma  di chi è la competenza e le responsabilità?

Nel 1998, dopo un lungo travaglio, è stata approvata la norma che ha fissato i criteri per il decentramento amministrativo. Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ridisegna le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie: attività produttive, infrastrutture, territorio, ambiente e servizi alla persona e alla comunità. Fra questi ultimi è compresa anche l'istruzione scolastica.
L'articolo 139 di questo importante decreto precisa in modo netto quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. Le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore.
Fra le funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche quelle che a noi qui interessano, e cioè "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio". Quindi anche (e, oseremmo dire, soprattutto) il trasporto scolastico.
Nel caso non fosse sufficientemente chiaro, riepiloghiamo: spetta alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori (articolo 139, Decreto Legislativo 112/1998). Spetta ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola materna inclusa (il riferimento legislativo è lo stesso).
Va detto che molte Regioni, fatti salvi i principi espressi dalla normativa nazionale, hanno disciplinato le modalità organizzative del trasporto scolastico.
E va detto anche che molte Province fanno ancora orecchio da mercante nonostante i loro compiti siano ben chiari.

lunedì 22 settembre 2014

Oggi vi segnalo una risorsa online davvero utile per tutti in nostri bambini, volendo la si può usare in classe con la lim, oppure con i singoli pc.
International Children’s Digital Library (ICDL)  è che una biblioteca digitale multilingue dove ricercare e leggere gratuitamente una vastissima collezione di libri scritti dal 1800 ad oggi.
Con un’interfaccia colorata e una grafica semplice ed intuitiva il visitatore può sfogliare i testi catalogati secondo svariati criteri. Lo scopo della fondazione è quello di costituire una raccolta di libri che rappresentino i volumi più significativi, storici e contemporanei, da tutto il mondo [...] la fondazione aspira a rappresentare ogni cultura e ogni lingua in modo tale che ogni bambino possa conoscere e apprezzare la ricchezza della letteratura per l’infanzia di tutta la comunità mondiale.

Per visitare la bibblioteca digitale puoi cliccare qui:

giovedì 11 settembre 2014

Utile per le difficoltà di comunicazione, per i casi di autimo e per i deficit di linguaggio.
Il quaderno dei resti si realizza utilizzando un quadernone ad anelli con "buste trasparenti" dove vengono raccolti i "resti" delle esperienze significative che il bambino vive (gite, feste, ecc..). I "resti" possono essere oggetti concreti o parti di essi (sabbia, conchiglie, stelle filanti, ecc.), fotografie, e quanto possa essere utilizzato dal bambino per raccontare ciò che ha vissuto. Questo strumento inoltre fornisce all’interlocutore argomenti ed elementi che possano arricchire il dialogo con il bambino stesso. Il quaderno dei resti deve "girare” tra casa, scuola e gli altri ambienti frequentati e tutti devono partecipare al suo incremento contribuendo ad un ulteriore scopo di questo strumento: consentire di poter comunicare su elementi non presenti nell’ambiente in cui si trova e su esperienze vissute in altri contesti. 


Tutto risulta utile nel nostro lavoro, complesso ma pieno di soddisfazioni! Ci sono diversi insegnanti che tramite i loro spazi web diffondono ottime risorse! In questo specifico caso la Maestra Flavia offre in rete un suo lavoro, ottimo come guida e come spunto per l'insegnamento della letto-scrittura in classe prima! In formato ebook troverete un intero quaderno con diverse attività svolte. Ovviamente l'autrice sottolinea che percorso di apprendimento della letto-scrittura è complesso e non si riduce a quello che si vede in questo quaderno; l'insegnante ha arricchito di attività pratiche e orali, lavori di gruppo, discussioni, uscite sul territorio che, per ovvi motivi, non è stato possibile documentare (vedi blog http://maestraflaviafranco.blogspot.it/). 

Clicca qui per visualizzarlo o scaricarlo gratuitamente!!
  

 

martedì 9 settembre 2014

Si segnala un quaderno operativo ricco di attività e suggerimenti per l'educazione alimentare.
Edito da GIUNTI in collaborazione con CULTURA CHE NUTRE e il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE.
Scarica il quaderno cliccando qui!

 
I siti sono elencati in ordine alfabetico.


Schede di fonetica, con la pronuncia corretta delle vocali, delle s, e delle z.

Funzioni comunicative da apprendere ad un livello base.
Esercizi lessicali e grammaticali, spiegazioni in italiano. Per anglofoni.

Molti materiali per l’insegnamento della lingua per comunicare e per studiare, sia per ragazzi che per adulti.
Progetti e materiali per l’accoglienza e l’inserimento nella scuola.

“Metasito” con ricchi elenchi di risorse.

File mp3 per la narrazione e l’ascolto di storie.

http://www.iluss.it/schede_gram_free.html
Demo online della scuola di italiano ILUSS. Test interattivi di grammatica e lessico, letture.

http://www.iprase.tn.it/
Testi di facile lettura per lo studio delle discipline scolastiche.

Materiali per corsi di lingua per ragazzi e adulti.

Oltre 130 materiali disciplinari per lo studio per studenti stranieri. In continuo ampliamento.

Demo del corso in rete della ICON, consorzio di università italiane: solo l’unità 7 è scaricabile.

Percorsi didattici per i diversi stili d’apprendimento.

http://www.locuta.com/classroom.html
“The Italian electronic classroom” – progetto del Centro Studi Italiani. Esercizi di grammatica, lessico, fonetica, spiegazioni grammaticali, ecc.

http://www.puntolingua.it/esercizi_intro_ita.asp
Esercizi di grammatica suddivisi per livello

http://www.impariamoitaliano.com/
“Impariamo l’italiano” – esercizi di lingua italiana, Esercizi da svolgere a computer su grammatica, lessico, modi di dire, ecc.

Fornisce una valutazione dei materiali presenti online su siti specifici per l'insegnamento/apprendimento dell'italiano.
“Quattro passi nell’italiano” – Attività di comprensione e di riflessione grammaticale. Per studenti adulti, di livello B2.

Scheda di analisi dell’attitudine linguistica, usabile anche per l’auto-analisi.

http://www.zanichellibenvenuti.it//index.html
“Benvenuti nella scuola italiana” – sito dedicato agli studenti immigrati inseriti nella scuola italiana. Schede di storia, geografia, civiltà.


domenica 7 settembre 2014

Generalmente i lavoratori pubblici incorrono in situazioni spiacevoli se nella nostra vita abbiamo accanto familiari disabili. Spesso ci si può sentire con le spalle al muro se si decide di assistere personalmente per un certo periodo la persona con disabilità... gli impegni lavorativi non lasciano scampo! Per fortuna alcuni diritti consentono al lavoratore dei congedi speciali... mi riferisco al congedo biennale retribuito:

il coniuge, i genitori, il fratello/sorella o il figlio convivente di una persona con disabilità, con riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/1992) possono usufruire fino a due anni di congedo retribuito previsto dall'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001. Con Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013 , la Corte Costituzionale ha esteso anche ai parenti e agli affini conviventi entro il terzo grado della persona con disabilità la possibilità di richiedere il congedo, purché tutti gli altri siano mancanti, impossibilitati con motivazione oggettive, deceduti o in condizioni di salute invalidanti tali da impedire di poter prestare assistenza alla persona con disabilità.
I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni interi.

Vai alla pagina http://biancosulnero.blogspot.it/p/il-coniuge-i-genitori-il.html  per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli del congedo!

sabato 6 settembre 2014

Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) Ex art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università (art. 12 Legge 104/92)... ecco alcuni nozioni provenienti da Anffas onlus e LEDHA:
ISCRIZIONE: cosa fare
Prima di procedere all’iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:
- L’attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/2/94). Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato.
- La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione, diversamente dalla certificazione medica, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell’alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).
Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d’Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. - Piano dell’Offerta Formativa). All’atto dell’iscrizione i genitori debbono: presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia)
IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).
Lo stesso vale per le scuole PARITARIE, rifiutare l'iscrizione ad un alunno disabile è vietato. Qualunque sia la tipologia di disabilità: fisica, intellettiva, relazionale, sensoriale. Anche i dirigenti scolastici delle scuole paritarie che lo fanno agiscono in contrasto con la legislazione vigente e corrono un grosso rischio: la perdita per la loro scuola dello status di "paritaria". Le scuole private paritarie, infatti, per il solo fatto di aver deciso di fruire della legge sulla parità, devono garantire il diritto allo studio, sono responsabili dell'eliminazione delle barriere architettoniche e dell'uso di personale ausiliario per l'assistenza igienica e l'igiene personale degli alunni disabili. E' la legge 62/2000 a regolare il quadro: le paritarie hanno gli stessi obblighi delle scuole statali. E l'Ufficio scolastico regionale, secondo un decreto ministeriale firmato dal ministro Gelmini nell'ottobre 2008, può revocare lo status di paritarie a quelle scuole che non siano in regola con anche uno solo dei requisiti previsti dalla legge.

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