• BLOG DIDATTICO DI SOSTEGNO

    Si dice di solito "nero sul bianco" per marchiare negativamente qualcuno, io invece provo a cancellare questa macchia nera cercando di trasmettere non solo risorse ma anche valori umani. Se siete perplessi non preuccupatevi è un buon segno, in quanto la perplessità è l'inizio della conoscenza...

sabato 25 ottobre 2014

La normativa in materia va ricercata in precedenti circolari. Una tra queste, emanata dall’USP di Bari (Prot. n. 5628, II-III Bari - 31.10.2008), ha affrontato direttamente la questione:

  1. ....in caso di trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza, gli stessi non potranno usufruire del sostegno perché non è possibile istituire ulteriori posti, né risulta possibile trasferire il docente già assegnato all’alunno nella scuola di partenza. 
  2. In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, invece, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all’alunno disabile.
Nel caso di trasferimento dell’alunno in scuole di comune diverso sarà , comunque, sempre possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità dell’insegnante assegnato all’alunno a seguirlo nella scuola di arrivo, solo in tal caso verrà trasferito anche il posto. 

(Fonte: Disabili.com).

giovedì 23 ottobre 2014

Ormai siamo abituati  a vedere le ore dei nostri ragazzi e alunni ridursi per i tagli, per la mancanza di fondi alla scuola... capita però che le scuole possono produrre "errori" per noi "orrori" verso un diritto!

Molte sentenze da parte del TAR annullano la decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale di assegnare un numero di ore di sostegno inferiori a quelle indicate nella Diagnosi Funzionale e richieste nel PEI (Piano Educativo Individualizzato); qundi per molti casi esso rappresenta un annullamento del taglio delle ore, operate dall'Ufficio Scolastico Regionale, per «difetto di motivazione» ed è questa una delle ragioni tipiche di annullamento per eccesso di potere, che riguarda tutti gli atti amministrativi.
Per un buon ricorso allora bisogna reperire molti documenti e non solo un avvocato o associazione che si conduca verso questo percorso! Allora ho pensato di reperire sul web un modulo per la RICHIESTA PER ACCEDERE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI che riguardano il vostro bambino (vedi qui per le norme che regolamentano questo diritto http://www.governo.it/Presidenza/DICA/4_ACCESSO/).

Vi basterà compilarlo e inviarlo per raccomandata con ricevuta di ritorno, ricordatevi di conservarne anche copia della richiesta. 

Nel modulo potrete richiedere i seguenti documenti:
1. Copia dell’ultima certificazione scolastica (ex D.P.C.M. 185/06) recante l’accertamento della necessità dell’insegnante specializzato;
2. Copia dell’ultimo Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
3. Copia dell’ultimo Profilo Dinamico Funzionale;
5. Copia estratto del verbale del GLH con richiesta, per l’alunno/a, di un insegnante di sostegno per l’intero orario di servizio settimanale del docente (rapporto 1:1) o, comunque, in deroga alle dotazioni organiche provinciali.
6. Copia della richiesta, da parte dell’Istituto Scolastico nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle ore di sostegno per il corrente anno scolastico.
7. Copia del provvedimento, emanato dall’Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale, di assegnazione all’Istituto Scolastico del monte ore di sostegno per l'anno scolastico in corso.
8. Copia del Provvedimento dell’Istituto Scolastico di assegnazione delle ore di sostegno didattico all’alunno/a

CLICCA PER VISUALIZZARE O SCARICARE IL MODULO:

mercoledì 22 ottobre 2014

Non avevo l'intenzione di rivelare questa storia, per diversi motivi ho sentito dentro che invece sbagliavo a non parlare, a non raccontare una delle disgrazie della Sicilia che in prima persona mi ha coinvolto lavorativamente e moralmente. Si proprio così,  un "circolo vizioso" che gira intorno alle conoscenze che certe persone hanno verso personaggi con posti di lavoro particolarmente di rilievo, ottenendo così benefici e sconti che altrimenti non potrebbero mai avere! 104 motivi per vergognarsi; anzi, di più... 

La mia disavventura inizia proprio con la richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Agrigento per l'anno scolastico 2014/15. L'attesa è stata lunga e penosa... dalla presentazione della domanda ai risultati finali dei movimenti e successivamente all'esito del mio ricorso semi-legale.
Sono un docente che ama il suo lavoro, la mia vita ne è parte integrante del mondo scolastico e della disabilità. Sono titolare nella provincia di Catania ma casa mia si trova lontano in provincia di Agrigento... nella parte più interna tra i Monti Sicani, dove risiedono i miei genitori.
Prima di essere un docente sono figlio e capofamiglia dei miei genitori che purtroppo vivono una condizione di malessere e di disabilità... a loro devo molto ma meritano la mia attenzione, il mio interesse in modo da garantire l'assistenza necessaria e donare un po' di serenità e dignità! Così nella mia domanda di assegnazione provvisoria inserisco la legge 104 per avere la precedenza stabilita nel C.C.N.I. e in qualche modo ottenere più possibilità di riuscita nei movimenti.
Dopo tanta attesa l'USP di Agrigento pubblica le assegnazioni provvisorie ma nella graduatoria risultava un errore o svista, la mancata attribuzione della precedenza L.104. Così produco entro i termini previsti il ricorso. Di ricorsi ne seguiranno molti altri ancora, tra cui quello in autotutela preparato dal sindacato ANIEF e poi quello preparato da me (tentativo obbligatorio di conciliazione). Oltre ai ricorsi si è intervenuto recandomi personalmente all'USP di Agrigento e contattando telefonicamente il personale addetto alla mobilità annuale. Nonostante i diversi tentativi c'è stato da parte loro l'intenzione di abusare d'ufficio per salvaguardare la docente ultima in graduatoria e che probabilmente usufruiva di una precedenza speciale chiatata RACCOMANDAZIONE.
L'U.S.P. di Agrigento non pubblica solo le Assegnazioni provvisorie ma anche quelle definitive e i movimenti finali... nonostante i diversi ricorsi e le segnalazioni telefoniche della mancata attribuzione della precedenza, nonostante la loro promessa di rettificare l'errore... noto con stupore che l'errore c'era ancora... eliminandomi successivamente e definitivamente dai movimenti.
Il personale dell'U.S.P. (ufficio mobilità annuale) si è sempre giustificato giocando su un fattore inesistente, nonostante provato da parte mia in modo oggettivo e con certificazioni nella domanda di assegnazione: l'esistenza di un fratello secondo loro non comprovava il carattere di unicità e continuità dell'assistenza, anche se domiciliato con contratto 4+4 in provincia di Milano, anche se con contratto di lavoro a tempo indeterminato!
Insomma capite bene che si inventavano una scusa per ELIMINARMI e aiutare in qualche modo la docente ultima inserita nei movimenti, capirete più avanti il perchè affermo questo!
Non sapevo dove sbattermi più la testa (disperato più che mai), sapevo di essere in regola e di avere tutti i requisiti... sapevo che c'erano posti disponibili e che con la precedenza potevo sicuramente ottenere l'assegnazione vicino casa e aiutare i miei genitori. Pronto anche a rinunciare al mio amato lavoro per aiutare i miei genitori... avevo già preparato la domanda per l'astensione! Dentro di me c'è il fuoco dell'amore verso gli altri... non potevo rinunciare, così ho minacciato l'Usp di querela dopo averne parlato in direttissima con il Provveditore dell'Usp e il suo staff (devo dire che loro mi hanno accolto bene e sono stati disponibili ad ascoltarmi). 
Così dopo diversi ricorsi e le varie lotte, arriva la risposta dell'ultimo ricorso presentato (faccio presente di non aver mai ricevuto una risposta nei precedenti ricorsi, neanche quello effettuato dal Sindacato). Sorpresa! Avevo avinto il ricorso, quindi l'U.S.P è stato costetto a rettificare il 15 di settembre 2014 i precedenti movimenti. Una grande vittoria, a cui non speravo più... ora ero sicuro che l'ultima in graduatoria doveva così tornare nella provincia di titolarità (in prov. di Palermo)... ma guarda il caso nella rettifica avvenuta tramite il mio ricorso faranno spuntare un altro posto... insomma tutti contenti, tra cui un grande regalo a chi è raccomandato! Mi chiedo perchè non aver predisposto prima questo posto libero da destinarsi alle assegnazioni? Perchè la docente in questone non ha avuto una sede lontana ma è stata assegnata a 30 min. da casa sua? Beh volendo i funzionari potrebbero dare sempre una risposta accomodante... come hanno fatto in passato, no?
Ma non finisce qui... dopo qualche settimana leggo una grande inchiesta, tutti ne parlano anche i giornali nazionali e la tv: AGRIGENTO, BLITZ "LA CARICA DELLE 104". Scalpore per il giro di raccomandazioni, bustarelle ecc. per ottenere la L.104 e i benefici... così cominciano a girare i nomi degli indagati... dottori, gente comune, impiegati e ovviamente INSEGNANTI! Ma che fine ha fatta quella insegnante che ritengo raccomandata dal personale dell' U.S.P??? Beh... indovinate???? Risulta indagata anche nel giro delle 104 false, insieme alla madre ex sindacalista!

In questo articolo/denuncia ho di proposito omesso alcune parti della storia per proteggere la mia privacy, inoltre si specifica che questo blog di proprietà del sottoscritto non rappresenta una testata giornalistica, pertanto non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Il blog è pubblicato in base all'art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, all'art. 10 della CEDU, all'art. 11 della Carta di Nizza, all'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, all'art. 21 della Costituzione Italiana. La libertà d'espressione fa parte del patrimonio giuridico e morale mondiale.

La mia storia termina qui, a voi i commenti, le opinioni... posso solo dire che grazie al mio fuoco e all'amore che ho dentro sono riuscito a vincere una grande battaglia, donando ai miei genitori un po' di serenità e la dignità che meritano! 
Che giustizia sia fatta e che il destino mi porti a presentarmi in qualche modo come parte civile se ci sarà un processo per il blitz condotto dalla DIGOS nella provincia di Agrigento per il giro delle 104 false!
Ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto, che mi hanno consigliato e che non mi hanno mai lasciato solo nelle mie richieste di conforto e aiuto!

giovedì 16 ottobre 2014

Solo poche categorie di docenti sono assicurate presso l'INAIL; la circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 fornisce indicazioni sull'assicurabilità dei docenti; infatti gli insegnanti non sono genericamente tutelati dall'assicurazione INAIL, ma solamente nel caso svolgano compiti e mansioni ai quali l'ente attribuisce un fattore di rischio fra cui:
- quelli che per la loro attività fanno uso, in modo non occasionale, di macchine elettriche, elettroniche o computers, o frequentano laboratori in cui sono presenti le suddette macchine;
- quelli che sono adibiti ad esperienze "tecnico scientifiche";
- esercitazioni pratiche;
- esercitazioni di lavoro e viaggi di istruzione (purchè rientranti nella programmazione del POF);
- educazione fisica e motoria ed attività di sostegno (vedi qui per maggiori informazioni!).

Così nascono le agenzie private che cercano di offrire garanzie sui possibili infortuni a tutti i docenti e a coloro che vengono esclusi dall'INAIL. E' chiaro quindi come la stragrande maggioranza degli insegnanti rimanga esclusa. Così come gli alunni, coperti solamente in determinati ambiti specifici.

Cerchiamo di capirne di più...

L’Assicurazione obbligatoria per gli Infortuni sul lavoro è disciplinata dal D.P.R. 1124/65. Questa copertura, a differenza di un’Assicurazione Privata, è obbligatoria per legge ed’è sempre operativa anche se il datore di lavoro non versa il contributo previsto. Ecco una prima grande differenza con l’Assicurazione Privata che prevede il versamento del Premio per l’attivazione della Garanzia. ’Assicurazione INAIL è obbligatoria per determinate categorie di soggetti (dipendenti, artigiani, apprendisti), mentre l’Assicurazione Privata può essere stipulata da chiunque.
L’Assicurazione INAIL copre esclusivamente gli infortuni avvenuti durante l’orario di lavoro (infortuni professionali), compreso il Rischio in Itinere (infortuni che possono occorrere durante il periodo di tempo necessario a compiere il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa), mentre una Polizza Infortuni può coprire, a seconda delle necessità dell’Assicurato, sia gli infortuni professionali che gli infortuni extra-professionali (ovvero occorsi durante il tempo libero, fuori dall’orario di lavoro).

Le prestazioni economiche erogate dall’INAIL in caso di infortuni sul lavoro sono :
  • Un’Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea assoluta pari al 60% della retribuzione media giornaliera (calcolata in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti all’infortunio) per i primi 90 giorni e al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91esimo giorno fino alla guarigione clinica. L’erogazione dell’Indennità avviene dal 4 giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale (I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro).
  • Un indennizzo per la menomazione dell’integrità psico-fisica (Danno Biologico). L’indennizzo viene corrisposto in base al grado di menomazione (desumibile dalla Tabella delle menomazioni) e alla Tabella di Indennizzo del Danno Biologico come da Decreto Legislativo 38/2000. Per i gradi di menomazione inferiori al 6% non sarà corrisposto alcun indennizzo. Per i gradi di menomazione che vanno dal 6% al 15% sarà corrisposto un indennizzo sotto forma di Capitale. Per i gradi di menomazione che vanno dal 16% al 100% sarà corrisposto un indennizzo sotto forma di Rendita. La Rendita, in quest’ultimo caso, sarà composta da una quota che rappresenta l’indennizzo del Danno Biologico e da un’ulteriore quota per conseguenze patrimoniali.
  • Una Rendita ai superstiti che rappresenta una prestazione economica destinata ai familiari di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
  • Il beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali. Sono esclusi i decessi avvenuti per malattia professionale. La prestazione viene stabilita annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Un assegno funerario. Anche in questo caso beneficiari saranno i familiari del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale. L’importo dell’assegno è rivalutato annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Un assegno per l’assistenza personale continuativa. Costituisce un’integrazione della Rendita e viene corrisposto soltanto in alcuni casi.
Invece l’Assicurazione Privata può coprire anche gli Infortuni extra-professionali, certamente esclusi dalla copertura obbligatoria INAIL. In linea generale, le assicurazioni private (escludendo l'assicurazione per danni provocati da circolazione di veicoli, per cui INAIL può esercitare diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato) rappresentano una tutela complementare alla tutela fornita da INAIL. Pertanto, le due prestazioni assicurative (Assicurazione privata scuola e INAIL) hanno carattere di autonomia l'una con l'altra.

lunedì 13 ottobre 2014

Alcune prassi dei Dirigenti scolastici non fanno altro che svuotare il senso dell'integrazione. Ci avevano provato prima, mandando i docenti per il sostegno a supplire nelle altre classi, abbandonando l'alunno per il quale sono stati nominati. Adesso stanno tentando il contrario, lasciando in classe l'insegnante per il sostegno e mandando a supplire il curricolare. Nominare la com-presenza è contraddittorio. Infatti com-presenza significa presenza in comune; ora, se mandano il docente curricolare in un'altra classe, dove va a finire la com-presenza? Però sono più imbroglioni, perchè parlano di "contitolarità", e questa può essere realizzata anche senza com-presenza. Però si deve opporre a questi imbroglioni, che l'insegnante per il sostegno è nominato solo perchè in quella classe c'è un alunno certificato con disabilità, cioè egli deve occuparsi dell'integrazione dell'alunno in quella classe. Ciò può pure realizzarsi con momenti in cui il docente per il sostegno gestisce da solo la classe; ma deve essere un caso sporadico e programmato; non può divenire occasionale e solo per tappabuchi. In tal modo si lede pure il diritto di tutta la classe ad avere le lezioni di quel docente curricolare che invece va a fare supplenze altrove.I genitori di tutti gli alunni e non solo quelli degli alunni con disabilità dovrebbero ribellarsi, minacciando ( e se necessario procedendo ) a denunciare alla Procura della Repubblica questi comportamenti illegali...

LA NORMATIVA: Chiarisce ogni dubbio la nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 novembre 2010, che ribadisce l’obbligo di “provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata ed “in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.(…) Nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria”.
La nota richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. I casi che giustificano deroghe riguardano le assenze improvvise dei docenti in mancanza di colleghi a disposizione e prima che possa essere disposta la supplenza temporanea.

QUINDI RIEPILOGANDO SINTETICAMENTE:
Il Miur con la nota 9839 del 8 novembre 2010 ha fornito una serie di chiarimenti sulle procedure da adottare per la sostituzione dei docenti assenti.
La nota conferma quanto avevamo indicato nella nostra scheda sulle modalità di chiamata dei supplenti.
In particolare si precisa che in tutti casi in cui non è possibile sostituire i docenti assenti con personale in servizio (ore a disposizione o disponibilità ad ore eccedenti) si deve comunque procedere alla chiamata dei supplenti senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza.
Nella nota si ribadisce anche che non si possono utilizzare i docenti di sostegno, distraendoli dalle proprie attività, per effettuare le sostituzioni. Naturalmente tale regola vale anche per tutte le altre attività in compresenza, di ordinamento o programmate (ITP, contemporaneità ecc.).

INOLTRE: il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con una sentenza del 14 luglio 2010 ha sancito il comportamento antisindacale di un Dirigente scolastico che non ha rispettato le delibere del collegio docenti e la contrattazione d'istituto sulla programmazione delle ore di compresenza nella scuola primaria. 
Il collegio aveva deliberato che tutte le ore non direttamente assegnate all'insegnamento frontale fossero tutte utilizzate "per il recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla propria classe o su altra classe…" e nel contratto d'istituto era specificato che pertanto "…le parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale assente fin dal primo giorno di assenza".
il Giudice ha condannato l'Amministrazione scolastica per la "… reiterata violazione di accordi liberamente sottoscritti..." ordinando alla stessa di "… astenersi da tenere analoghe condotte con rimozione degli effetti prodottisi…", oltre alle spese.
La sentenza conferma così il ruolo della contrattazione e la competenza del Collegio docenti per quanto riguarda il piano dell'offerta formativa.
Nelle motivazioni il Giudice ha anche chiarito che l'entità del finanziamento per le "supplenze" non giustifica la violazione degli accordi sottoscritti.
In questo modo si riconferma perciò che, fatte salvo eventuali situazioni di emergenza, non è mai possibile scindere le compresenze qualora definite per ordinamento (sostegno, ITP, ecc.) o programmate dal collegio docenti.

Ai docenti chiamati a sostituire un collega assente nelle condizioni di cui sopra si raccomanda in ogni caso di chiedere sempre l’ordine di servizio, che consente di rispondere alle proteste di studenti e genitori, di documentare la frequenza con cui la presidenza fa ricorso a tale utilizzo che dovrebbe essere eccezionale e di evitare scuse come quelle addotte da qualche dirigente scolastico secondo cui i docenti della sua scuola aderivano volontariamente alle supplenze cui in realtà erano stati comandati dalla dirigenza.

domenica 12 ottobre 2014

La Circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28, "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi", regolamenta la disciplina degli eventi tutelati da INAIL occorsi agli alunni di Scuole pubbliche e private.
Innanzitutto, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività indicate all'art. 1 punto 28 DPR n. 1124/1965 -Testo Unico INAIL ("per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche").
Inoltre, poiché l'attività ludica svolta dagli alunni non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle Scuole Materne ed Elementari non rientrano in nessun modo nell'ambito di applicazione del Testo Unico.

A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.
La Circolare INAIL 17 novembre 2004, n. 79 chiarisce che, essendo le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera diventate obbligatorie per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Media, tali momenti formativi, attuati con l'ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche, intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento.
Resta fermo che gli studenti sono assicurati solo per gli infortuni che accadano nel corso delle sopra elencate attività, con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività, per la quale ricorre l'obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni in itinere.
Ai sensi della Circolare INAIL 4 aprile 2006, n. 19, gli alunni della Scuola Primaria pubblica e privata (Elementari), oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie sportive.
È compito della sede INAIL verificare e stabilire se l'evento infortunistico occorso all'alunno rientri nella tutela assicurativa ai sensi del Testo Unico INAIL e delle menzionate Circolari.
In caso di riscontro positivo, l'alunno infortunato può essere sottoposto a visita medico-legale , per stabilire l'eventuale grado di menomazione dell'integrità psicofisica.
È bene far presente che l'assicurazione INAIL non prevede forme di rimborso per spese mediche, accertamenti, protesi, etc. sostenute prima della denuncia e senza la sua autorizzazione.
L'azione per conseguire le prestazioni da INAIL (possibilità di denunciare l'infortunio) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (art. 112 Testo Unico INAIL).
In linea generale, le assicurazioni private (escludendo l'assicurazione per danni provocati da circolazione di veicoli, per cui INAIL può esercitare diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato) rappresentano una tutela complementare alla tutela fornita da INAIL. Pertanto, le due prestazioni assicurative (Assicurazione privata scuola e INAIL) hanno carattere di autonomia l'una con l'altra. 

giovedì 9 ottobre 2014

La prassi delle sostituzione dei colleghi assenti è stata condannata dal MIUR con le Linee-guida del 4 agosto 2009 parte III, oltre che da circolari di USR e del MIUR (vedi la scheda n° 287. Linee-guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità .
A garanzia della responsabilità dei docenti per il sostegno, si suggerisce che, qualora un Dirigente Scolastico invii un docente per il sostegno in altra classe a svolgere supplenze, il docente stesso debba pretendere un ordine di servizio scritto.
Ciò sia per dimostrare di non essersi arbitrariamente spostato dal posto di lavoro, sia per poter dimostrare l'illegittimità del provvedimento.
Quanto alla responsabilità, qualora un alunno della classe di titolarità subisca un infortunio durante l'ora in cui il docente è stato mandato a supplire in altra classe, se manca l'ordine di servizio scritto, il docente formalmente risulta presente nella classe di titolarità e quindi risponde contrattualmente per i danni subiti dall'alunno per responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati da un alunno ad altro alunno (art. 2048 del Codice Civile).
Pertanto, qualora il Dirigente Scolastico, o chi lo rappresenta, non voglia sottoscrivere l'ordine di servizio, il docente di sostegno può legittimamente rifiutarsi di eseguire l'ordine poichè esso, oltre che illegittimo, è anche lesivo della sua responsabilità personale.
Se invece il docente riceve l'ordine di servizio scritto dal Dirigente, che, come detto, è illegittimo, dopo averlo eseguito prestando la supplenza, può sempre contestarlo sia a livello sindacale che a livello giurisdizionale.
Ovviamente, in presenza ed in esecuzione di un ordine di servizio scritto, il docente per il sostegno non è responsabile di eventuali danni prodottisi nella sua classe di titolarità, mentre lo è per quelli che si verificassero nella classe ove presta supplenza.

Fonte: Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica.

So benissimo che nella scuola c'è tanto su cui lavorare, molti insegnanti non sono in grado di gestire certe situazioni e sbagliano ad intraprendere questa carriera, altri invece cercano di dare più delle loro possibilità poichè essere insegnante è toccare l'anima dei bambini/ragazzi. Specialmente chi fa sostegno si ritrova a tu per tu con la disabilità ma anche con l'amore più puro che ci sia!
Gli insegnanti di sostegno siamo fondamentali nel nostro ruolo, nella gestione di molti alunni e nel creare quel percorso di crescita che senza dubbi non potrebbe essere semplificato e accessibile tramite l'inclusione e l'integrazione.
Gli insegnanti di sostegno tramite un gruppo fb - hanno diffuso un evento su facebook con il quale comunicano la decisione di boicottare la casa editrice Erickson per protesta contro la sperimentazione in Trentino che prevede l'eliminazione del docente di sostegno.
L'ideatore dell'”evoluzione dell'insegnante di sostegno” è Dario Ianes che ha pubblicato appunto questo libro presso la casa editrice Erickson, da lui fondata.
Questa iniziativa sta avendo seguito anche presso i docenti curricolari che non intendono rinunciare alla preziosa compresenza del docente di sostegno.
Non sarà Dario Ianes con l'ultima sua strampalata idea a smantellarlo! Noi protestiamo e boicottiamo le pubblicazioni della Erickson a partire da oggi! Clicca su “Partecipa” , condividi, pubblicizza l’evento e invita i colleghi!

Conto su di voi, NON POTETE LASCIARCI SOLI, NON POTETE ARRENDERVI O PENSARE CHE SIA GIUSTA UNA EVOLUZIONE DISGREGANTE DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO!

CLICCA QUI PER PARTECIPARE PER BOICOTTARE LA CASA ED. ERICKSON:

https://www.facebook.com/events/1471853923102434/

domenica 5 ottobre 2014

La Festa dei nonni è una ricorrenza civile introdotta in Italia con la Legge 159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.
Viene festeggiata il 2 ottobre, data in cui la chiesa cattolica celebra gli Angeli custodi. 
Il fiore ufficiale della Festa dei Nonni è il Non-ti-scordar-di-me e la canzone ufficiale è "Tu sarai",  scritta e realizzata nel 2005 dal cantautore Walter Bassani nell'ambito del progetto di comunicazione sociale della FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani).

In diverse scuole è una occasione importante, si festeggiano i nonni invitandoli a scuola e a raccontare e raccontarsi... gustando magari torte e dolcetti preparati proprio da loro!
Bello è il momendo delle filastrocche, dei girotondi e delle canzoncine... momento didattico ma nello stesso tempo celebrativo oltre a far parte della didattica delle emozioni!

Come detto prima nella scuola dell'infanzia si può far realizzare un semplice lavoretto da donare ai nonni (un fiore per coppia)... Ecco come realzzare il fiore dei nonni:

Materali: 
  • Cartoncino verde
  • tovaglioli azzurri
  • colla vinilica
  • glitter o brillantini in polvere
Disegnare un modello su cartoncino bianco (ci servirà come linea guida per ritagliare con le forbici):
- sia dei petali, realizzati poi tramite i tovaglioli (cercate con la spillatrice di sovrapporli un po')
- sia della base in cartoncino verde
Una volta ritagliati vanno assemblati insieme, il cartoncino verde accoglierà come base i petali  incollati con una goccia di colla al centro (cercate di piegare un po' la sagoma verso l'interno). Successivamente con un penello si distribuisce sui petali un po' di colla vinilica e si cospargono i brillantini color oro...
Ecco il risultato:

Punto fermo è che, in presenza dell’alunno con disabilità, mai il docente di sostegno può essere utilizzato per la sostituzione di un collega assente. Infatti, all’art.13 comma 6, la Legge 104/92 dispone chiaramente che "gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" (Si può vedere anche il D.M. 9 luglio 1992).
Quindi anche nel caso sia assente l'alunno con disabilità l’insegnante di sostegno, è docente contitolare della classe e  non può essere impegnato in supplenze/sostituzioni di colleghi assenti, in caso contrario si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. Pertanto, in caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. 

Si fa inoltre presente che il contratto d'istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.), come nel caso all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 .
 L'assegnazione delle supplenze ai docenti di sostegno è un problema molto sentito e sul quale non è sempre facile fare chiarezza. 

Dal punto di vista normativo non solo la legge 104 interviene sul regolamento, il MIUR nelle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009 (Ministro Gelmini) ha precisato: "(...) l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto" (cfr. 1.3 La flessibilità pag.15).
Tale indicazione è stata ribadata dalla Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".
Pertanto l'orientamento adottato in alcune scuole o USR (Ufficio Scolastico Regionale) più attento al problema è quello di consentire supplenze ai docenti di sostegno in orario sulla classe solo quando l'alunno con disabilità è assente.
Qualora sia prevista una specifica attività didattica con la classe dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell'alunno con disabilità, è opportuno farlo presente al Dirigente Scolastico (responsabile per l'assegnazione della supplenza) affinchè provveda a individuare altro personale docente in servizio.
Il 5 ottobre è una data importante... è la giornata mondiale degli insegnanti!

LE ORIGINI: La giornata mondiale degli insegnanti, istituita per la prima volta nel 1993 dall'UNESCO, vuole richiamare l'attenzione pubblica sul ruolo dei docenti nel mondo e sulla loro importanza nella società.
La data ricorda il 5 ottobre 1966, quando tutta la comunità docente ricevette il più importante riconoscimento internazionale della propria storia. Una speciale Conferenza intergovernativa adottò la Raccomandazione sulla condizione degli insegnanti dell'UNESCO/OIT, che per la prima volta diede ai docenti di tutto il mondo uno strumento che definiva le loro responsabilità e affermava i loro diritti. I governi, nell'adottare quella Raccomandazione, riconobbero all'unanimità l'importanza di avere insegnanti competenti, motivati e qualificati.

Siamo una categoria "maltrattata" ma amiamo il nostro lavoro, nonostante tutto andiamo avanti poichè crediamo in molti valori e principi!
 AUGURI A TUTTI, ai precari che più che mai vivono in un clima non sereno, a tutti coloro che vivono con passione le giornate a scuola poichè è per noi una seconda casa, una seconda famiglia!

Vi lascio con una citazione... "Noi insegnanti siamo "testimoni" di piccole e grandi storie che aprono uno squarcio di luce in un cielo che oggi lascia intravvedere poche stelle. «Bisogna avere il coraggio di superare i pregiudizi»"

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