lunedì 1 ottobre 2012

Il Decreto Presidente Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, all'art. 5 comma 2 dice che:
"Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

In ogni caso, nelle situazioni di sovraffollamento rispetto al tetto massimo di 20 alunni per classe, le famiglie potrebbero ricorrere in Tribunale con provvedimento di urgenza, per ottenere la riduzione del numero di alunni per motivi di sicurezza prevista dalle norme sulla sicurezza nell'edilizia scolastica, se i metri quadrati dell'aula, rapportati al numero degli alunni, non vengono rispettati.
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