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    Si dice di solito "nero sul bianco" per marchiare negativamente qualcuno, io invece provo a cancellare questa macchia nera cercando di trasmettere non solo risorse ma anche valori umani. Se siete perplessi non preuccupatevi è un buon segno, in quanto la perplessità è l'inizio della conoscenza...

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mercoledì 29 luglio 2026

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca riconosce la centralità della tutela della salute, della sicurezza e della dignità del lavoratore. Pur non disciplinando espressamente il burnout e lo stress lavoro-correlato (condizione di disagio che si manifesta quando le richieste del lavoro superano le capacità o le risorse del lavoratore per affrontarle), richiama il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), la prevenzione dei rischi e il benessere organizzativo.

Il docente che ritiene di trovarsi in una situazione di forte disagio lavorativo ha il diritto di segnalare formalmente le criticità al Dirigente Scolastico, chiedendo che vengano adottate misure organizzative idonee a prevenire o ridurre il rischio da stress lavoro-correlato; sicuramente è importante comunicare in direzione e parlarne in separata sede. Utile comunque è dare anche comunicazione in modalità ufficiale tramite PEC.

Che cosa può fare un docente? Come può venirne fuori?

Beh non si hanno tante chance, queste alcune:

  • richiedere di essere assegnato in altra sezione/classe, addirittura in altra sede dello stesso istituto;
  • richiedere trasferimento altrove (da valutare anche il proprio ruolo: comune- sostegno- lingua);
  • resistere con l'aspettativa che le cose cambiano.

Il cambiamento non può avvenire senza un segnale chiaro, specialmente se il Dirigente Scolastico è all'oscuro di tutto.

Per prima cosa il consiglio è di richiedere di prendere visione della parte del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dedicata a tale rischio e confrontarsi con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Quando i sintomi diventano persistenti e incidono sulla salute, è opportuno rivolgersi al proprio medico o a uno specialista (ad esempio uno psichiatra o uno psicologo, secondo le rispettive competenze). La documentazione sanitaria può attestare la presenza di una condizione di stress correlata all'attività lavorativa o di un disturbo riconducibile al contesto lavorativo. Tale certificazione può essere utile per documentare il proprio stato di salute qualora si renda necessario richiedere ulteriori forme di tutela.

Se non si trova una risoluzione con il Dirigente Scolastico è possibile intraprendere un'azione  conciliativa e non nell'immediato giudiziaria. Il lavoratore può rivolgersi al proprio sindacato o in modo autonomo e presentare un tentativo di conciliazione, inviando la richiesta all'Ufficio Scolastico competente e per conoscenza alla scuola di servizio.

Qualora tali iniziative non portino a una soluzione e vi siano elementi che facciano ritenere lesi i propri diritti, è possibile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto del lavoro per valutare le azioni più appropriate davanti all'autorità giudiziaria.

È importante ricordare che ogni situazione va esaminata singolarmente, documentare gli eventi, conservare comunicazioni, verbali e certificazioni mediche rappresenta spesso il primo passo per una tutela efficace.

domenica 20 aprile 2025

Il panorama dell'inclusione scolastica in Italia è costantemente in evoluzione, con l'obiettivo primario di garantire un percorso educativo di qualità per tutti gli studenti. In questo contesto, il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 si configura come un importante tassello, focalizzandosi in modo specifico sulla continuità didattica attraverso la riconferma dei docenti di sostegno precari, inseriti nelle graduatorie per le supplenze.

Questo decreto giunge come risposta a una sentita esigenza da parte delle famiglie e degli stessi operatori scolastici: assicurare stabilità e coerenza nel percorso educativo degli alunni più vulnerabili. La figura del docente di sostegno riveste un ruolo cruciale nell'affiancare lo studente, collaborare con il team docente e la famiglia, e contribuire alla redazione e all'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Interrompere bruscamente questo legame, specialmente quando si è instaurata una relazione di fiducia e si è raggiunta una profonda conoscenza delle specifiche necessità dell'alunno, può avere ripercussioni negative sul suo apprendimento e sul suo benessere emotivo e sociale.

Il D.M. introduce quindi la possibilità, a determinate condizioni e nel rispetto delle normative vigenti sull'assegnazione del personale docente, di riconfermare il docente di sostegno che ha già operato con l'alunno nell'anno scolastico precedente. Questa misura mira a valorizzare l'esperienza maturata dal docente, la conoscenza approfondita dell'alunno, del suo PEI, delle dinamiche della classe e del contesto familiare.

Info e condizioni per la riconferma: 

  • la richiesta della famiglia deve giungere entro il 31 maggio.
  • la riconferma è subordinata alla disponibilità del docente da parte dell’Ufficio Scolastico di riferimento, alla compatibilità con l'organico dell'istituto e al rispetto delle normative vigenti in materia di assegnazione dei docenti di sostegno. 
  • la conferma dovrà essere disposta prima dell’avvio dell’algoritmo per le supplenze e dopo le operazioni di assegnazione provv., e la conclusione delle immissioni in ruolo.
Sotto troverete un modello predisposto dal sottoscritto autore del blog, in conformità delle disposizioni del D.M. n. 32 del 26/02/2025.


venerdì 5 ottobre 2018

Il decreto legislativo n. 66/2017 detta nuove norme in materia di inclusione degli studenti disabili certificati promuovendo la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. I cambiamenti sono tanti cambiando la prassi e creando un po' di confusione... vediamo di capire insieme.

Vi consiglio alcune letture di guide e articoli utili a comprendere (brevemente) le novità e per aver chiaro cosa cambia e come:

martedì 17 luglio 2018

Ci sono situazioni diverse con gradi di severità differenti nelle disabilità, così come per chi in età adulta ne viene a conoscenza improvvisamente. E' il caso di un docente "Asperger".
Tale disabilità è incompatibile con il ruolo di docente? Se il Dirigente Scolastico si trovasse a mettere in dubbio l'idoneità lavorativa? Se il D.S procedesse tramite un provvedimento? Cosa può fare il docente coinvolto che NON ha mai avuto problemi di nessun tipo? L'insegnante può sottraesi a visita medica collegiale? Un caso particolare che merita l'attenzione poichè applicabile ad altre situazioni similari, al quesito risponde l'esperto Dott. Flavio Fogarolo:

Nessun effetto può mai essere automatico. Il procedimento per accertare l'inidoneità di un dipendente della pubblica amministrazione, insegnanti compresi, è regolato dal DPR 271 del 2011; in particolare l'art. 3 c. 3 definisce i casi in cui l'amministrazione può procedere anche contro la volontà dell'interessato.
 
Copio il comma 3:
 
«3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.»
 
Nessuno dei tre punti riguarda minimamente il caso espresso sopra e il solo fatto che la scuola sia venuta a conoscenza della diagnosi non è assolutamente sufficiente per attivare un procedimento del genere senza che le sia mai stato contestato nessun episodio eventualmente connesso al punto b), e che in ogni caso dovrebbe essere "grave, evidente e ripetuto".
Se il provvedimento con cui viene sollevata dall'incarico è già stato emesso, si può presentare ricorso considerando attentamente il testo e valutando le motivazioni apportate.
Se nulla di formale è stato emesso, si può anche valutare l'ipotesi di presentare una diffida.

lunedì 2 luglio 2018

Le verifiche scritte sono atti amministrativi che la scuola deve correttamente archiviare per poterle esibire in caso di contestazione, richiesta d'accesso o altro. Legge n.241 del 1990.
Questo vale soprattutto per le prove delle discipline che prevedo
no una valutazione specifica per gli scritti o le prove grafiche. Spesso a scuola si valutano con verifiche scritte anche discipline che avrebbero solo un voto orale, come ad esempio storia, geografia, scienze… Alcune scuole considerano anch'esse come prove scritte, da conservare, altre come come varianti di un'interrogazione orale che il docente non è tenuto ad archiviare. La questione dovrebbe essere definita nel regolamento di istituto.
Il cittadino ha diritto ad accedere agli atti e quindi la scuola si deve organizzare affinché questo sia possibile. Dopo la correzione, le prove vanno archiviate e devono essere disponibili per la consultazione. Responsabile è il dirigente scolastico.
La legge è in generale quella sull'accesso agli atti amministrativi, sul funzionamento della scuola, sul ruolo del dirigente come rappresentante legale (Fonte Dott.
Flavio Fogarolo - NORMATIVA E INCLUSIONE).
Diverse volte in questo portale didattico ho pubblicato materiali e strumenti utili alla valutazione e alla verifica degli apprendimenti, c'è da dire che non tutti sia insegnanti sia genitori conosciamo metodologicamente differenze importanti! 

Intanto teniamo a mente questo concetto:
Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto ri-guarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.
 
Quindi qual è la differenza tra la verifica del PEI rispetto ai voti e quindi alla valutazione in pagella???
 
"Con la valutazione in pagella si valutano i risultati degli apprendimenti degli alunni, ed è di competenza esclusiva della scuola. Il PEI invece descrive gli interventi che vengono messi in atto per garantire l'inclusione sotto tutti i punti di vista. È un documento collegiale che prevede per legge (104/92 art. 12 c. 5) la collaborazione dei genitori, anche al momento della verifica che ha lo scopo di valutare se gli interventi attivati sono stati idonei, o se è necessario rivedere qualcosa. Nella verifica del PEI si esamina quindi "cosa hanno fatto gli adulti" non, come nella pagella, i risultati degli apprendimenti, ossia "cosa sa fare l'alunno" (Fonte Flavio Fogarolo - NORMATIVA E INCLUSIONE).

lunedì 21 maggio 2018

La scuola è un canale privilegiato per rilevare il disagio dei bambini e dei ragazzi. Ma quand’è che il disagio è tale da dover essere comunicato al servizio sociale? E come parlarne? Esistono buone prassi di comunicazione? E quando invece c’è l’obbligo di rivolgersi all’autorità giudiziaria? La dott.ssa Giulia Ghezzi (assistente sociale) nel suo portale https://saperesociale.com ci fornisce alcune informazioni di seguito descritte:

Ci sono un’infinità di situazioni più o meno grigie che creano molte più indecisioni e timori: trascuratezza nell’igiene e nell’abbigliamento (o, al contrario, eccesso di cure), difficoltà relazionali coi compagni, atteggiamenti inadeguati con gli adulti, insofferenza alle regole e ai contesti strutturati… Sono tutti elementi che singolarmente dicono poco ma che, contestualizzati rispetto a ciascuna situazione, possono diventare dei campanelli d’allarme da ascoltare.
Ma quello che preoccupa di più oltre l'osservare il disagio è decidere che cosa fare. Spesso gli insegnanti si accorgono che “c’è qualcosa che non va” ma non sanno bene come muoversi. Sono segnali di un disagio familiare? e di che tipo? che cosa si può fare per aiutare quel bambino o ragazzo? e per sostenere la sua famiglia? la situazione è tale da richiedere l’intervento del servizio sociale? ma non è che poi “glielo portano via”?

E’ bene che la scuola sappia che il temutissimo allontanamento del minore non è una soluzione desiderata nemmeno dall’assistente sociale. E’ l’ultima spiaggia, a cui si ricorre dopo che sono stati messi in campo tutti i possibili interventi di sostegno alla famiglia. Il servizio sociale ha ben in mente che il collocamento fuori famiglia è una misura drammatica per il minore e la sua famiglia; per questo, lo sceglie solo quando l’alternativa è ancora peggiore, cioè il bambino o il ragazzo vive una situazione di grave pregiudizio e non può essere aiutato in altro modo. Ad esempio tra gli interventi troviamo:
Ad esempio
  • la consulenza psico-sociale
  • l’intervento educativo al domicilio o a scuola
  • l’inserimento in contesti di supporto all’apprendimento (spazio compiti, servizi specializzati)
  • l’inserimento in contesti aggregativi territoriali
  • la collaborazione con servizi di presa in carico specialistica (neuro psichiatria infantile), ecc.
Tutti questi interventi rappresentano possibili aiuti alla situazione familiare e possono portare ad un effettivo miglioramento delle condizioni di vita del bambino e delle competenze genitoriali di mamma e papà. 
E’ importante che ci sia uno stretto rapporto tra scuola e servizio sociale, che queste due istituzioni individuino momenti specifici di incontro e scambio e ragionino sulle prassi da utilizzare per confrontarsi sulle situazioni e trasmettersi informazioni. Se dal confronto tra insegnanti e assistente sociale si evince la necessità di un intervento di supporto al nucleo familiare da parte del servizio sociale, gli insegnanti dovranno parlare con i genitori dell’alunno per condividere le loro preoccupazioni e spiegare loro che possono trovare aiuto al servizio sociale.

Se i genitori, ripetutamente sollecitati, non si attivano, è bene che sia la scuola a muoversi nei confronti del servizio sociale facendo una segnalazione per iscritto.

E’ bene aver tutti in mente che la segnalazione al servizio sociale non è una punizione per il genitore o uno stigma per la famiglia, ma un modo per aiutare il bambino e la sua famiglia a stare meglio.

sabato 17 marzo 2018

17/03/2018 - Il decreto legislativo n. 66/2017 (clicca qui per leggerlo), attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto nuove norme sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Tra le novità ricordiamo quella relativa alla continuità didattica che, alla luce di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto, può essere favorita anche dalla conferma, per l’anno scolastico successivo, del docente con contratto a tempo determinato (cioè NON di ruolo o precario). La richiesta va fatta da parte delle famiglie degli alunni.

Non è facile attuare tale "provvedimento" poichè ci sono delle limitazioni che rendono molto difficile l'applicazione e la realizzazione. Qui sotto le principali condizioni che le famiglie devono sapere:
  1.  disponibilità del docente coinvolto (non solo che sia disponibile ad essere riconfermato ma non deve aver firmato altro contratto in altra scuola, in caso potrà rinunciare ma a condizione di accettare una supplenza più lunga).
  2. l’eventuale richiesta della famiglia (da consegnare in segreteria, accertatevi che venga protocollata), può essere proposta non prima dell’avvio delle lezioni (data stabilita dal calendario scolastico della singola regione).
  3. prima vengono considerati ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche’quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015 (non è possibile stipulare contratti a tempo determinato per più di 36 mesi anche non continuativi).
  4. i presidi non sanno ancora come muoversi per confermare le supplenze; come si legge nel decreto stesso (articolo 14 , comma 3), è necessario un ulteriore provvedimento ossia un decreto che ne definisca le modalità attuative, anche apportando le necessarie modifiche al Regolamento sulle supplenze (DM n. 131/2017).
  5. nel decreto approvato (che ribadiamo entra in vigore il 31 maggio) non è scritto a partire da quale anno scolastico entrano in vigore tali modifiche.
Sul punto 4 ancora non ci sono notizie, quindi si attende un decreto apposito del Miur ma anche modifiche al Regolamento delle supplenze, fermo al 2017 (dm 131/2007), modifiche che saranno esplicitate nella annuale circolare sulle supplenze, che il Ministero pubblica – ad andar bene a fine agosto.

Insomma è ancora una questione aperta che potrà ancora una volta cambiare con il nuovo governo e le novità sulla riforma scolastica che si preannunciano. 

Vale la pena provarci (anche se di difficile applicazione), in questo post inserisco anche il modello di domanda elaborato dal CIIS, che va protocollato in segreteria e presentato al dirigente scolastico.

venerdì 9 marzo 2018

Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
 
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
Proprio su quest’ultima parte dell’art. 5 della legge 170 i Tribunali Amministrativi Regionali hanno preso posizione individuando come può influire la diagnosi di un DSA sulle valutazioni degli studenti, e che a breve andremo ad esaminare.
Poc’anzi si è fatto riferimento all’esistenza di un quadro normativo oltre alla legge 170; ed invero, in attuazione della stessa, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011 a cui sono state allegate le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Atti di fondamentale importanza per la tutela giuridica di cui si parla.
Hanno fatto seguito poi numerose Circolari Ministeriali e Protocolli regionali che in questa sede però non esaminiamo, ma teneteli sempre come riferimento.

Con riferimento alle valutazioni degli allievi con DSA è di fondamentale importanza l’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011.
L’art 6 è propriamente intitolato “Forme di verifica e valutazione”.
Cosa prevede nello specifico? Esaminiamolo con attenzione.
La norma in questione prevede che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA debba essere in primis coerente con gli interventi pedagogico-didattici attuati alla luce delle norme, di cui agli articoli precedenti, ovvero gli interventi didattici personalizzati e individualizzati e le misure educative e didattiche da porre in essere nello specifico caso.
Inoltre, la norma dispone che “le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.”
Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.
In ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.
Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA.
La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni presenti nelle allegate Linee guida.
Si rammenti che l’art. 4 del D.M 5669 dispone in forma imperativa, quindi ciò costituisce un vero e proprio obbligo per gli Istituti scolastici, di provvedere ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.


L'INSUCCESSO DI UN ALUNNO CON DSA 

Tutto ciò premesso, occorre porsi degli interrogativi allorquando uno studente non riesca a raggiungere risultati soddisfacenti durante il suo percorso scolastico o universitario o addirittura quando la sua stessa promozione alla classe successiva sia messa in pericolo.

E’ stata garantita dalla scuola l’attuazione di quanto previsto dalla legge 170 e dagli artt. 4 e 6 del D.M. 5669 del 2011?
Sono state adottate misure compensative e dispensative a seguito della certificazione di DSA?
Quale incidenza ha avuto la sussistenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento sulla valutazione dell’alunno in corso d’anno e soprattutto nei giudizi di fine anno?
Sono stati posti in essere percorsi individualizzati e personalizzati?

Ebbene giova indicare che i TAR sono particolarmente attenti nel responsabilizzare le Istituzioni scolastiche nell’adempimento dei loro doveri ben individuati nelle norme prima evidenziate.

Facendo allora riferimento ad alcune sentenze “che hanno fatto scuola” possiamo evidenziare alcuni passaggi significativi, che ben consentono di capire come venga adeguatamente fornita tutela legale in situazioni scolastiche legate ai DSA.
In particolare afferma il Tar del Lazio che: “E’ illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, dislessia), abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall’alunno”. (TAR per il Lazio, sentenza 23 agosto 2010, n. 31203).
A tal proposito la giurisprudenza amministrativa ritiene che dagli scrutini debba emergere che il Consiglio di Classe ha debitamente considerato la rilevanza del DSA nel giudizio finale.
Nello stesso senso, il TAR Lazio – Sezione terza bis (con Ordinanza n. 3616/2010) ha accolto l’istanza cautelare di ammissione con riserva all’esame di licenza media di alunno con D.S.A. “(..) considerato che dall’esame del verbale di non ammissione versato in atti risulta che il Consiglio di classe ha dato atto di essere a conoscenza e di avere considerato le cartelle cliniche dello scolaro ma che da tale scarna e generica affermazione – peraltro contrastante con quanto affermato dal Dirigente Scolastico nella nota del 23 giugno 2010 – non è dato evincere quali motivate scelte didattiche siano state operate in costanza di tale peculiare situazione oggettiva, in presenza della quale, l’ordinamento prevede la predisposizione di prove differenziate oltre che l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative”.
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza 12 ottobre 2011, n. 420, ha accolto un ricorso, ritenendolo fondato perché:
“(..) la valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l’effettiva pregnanza dei DSA di cui soffre l’alunno (..). E’ anche evidente che il Consiglio di classe non ha affrontato la valutazione dei rischi derivanti da una possibile totale disaffezione dell’alunno nei confronti della scuola, desumibili anche dal fatto che in due materie nelle quali durante l’anno scolastico precedente alla ripetenza aveva ottenuto la sufficienza, ha invece conseguito risultati insufficienti (storia ed educazione tecnologica).”
Il Tar Lombardia, con sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010, ha affermato che il consiglio di Classe deve tenere espressamente conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti.
In difetto, il giudizio di non promozione risulta carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico, avendo omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia).
L'atto impugnato pertanto risulta quanto mai generico ed incongruo, posto che nella specie si limita a sostenere la mancata ammissione alla classe successiva “…al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà…”
Ciò sta ad indicare come il giudizio di non promozione sia carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico.
(Il Tar, quindi, ritiene che non è ammissibile la motivazione per cui non si ammette alla classe successiva un alunno al fine di consentirgli di consolidare le conoscenze nelle materie in cui versa in difficoltà)

Sulla base delle fin qui esposte considerazioni il ricorso è stato accolto e per l'effetto il giudizio finale di non promozione impugnato è stato annullato per violazione di legge, per difetto di motivazione.
Il TAR Campania con sentenza n. 2404 del 30 aprile 2014 ha evidenziato il mancato svolgimento di “una effettiva analisi circa l’incidenza causale del DSA sul rendimento dell’alunno, di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell’apprendimento: inoltre, manca una oggettiva verifica in ordine alle ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal Progetto Didattico Personalizzato, la cui stessa attuazione è stata contestata dalla parte ricorrente”.
Il ricorso presentato al Tar è stato accolto per violazione dell’art. 5, comma 4, della L. 170/2010 e dell’art. 10 D.P.R. 122/2009 (“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”) secondo cui, per gli alunni con DSA certificato, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle per l’esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.
Infatti “la considerazione della condizione patologica dell’alunno rappresenta un elemento necessario non soltanto dell’iter didattico, ma anche del momento valutativo: viceversa, nella fattispecie, l’impugnato giudizio di non ammissione prescinde totalmente dal disturbo che affligge il minore”.
(Nel medesimo orientamento si colloca la sentenza TAR Lazio n. 10817 del 28 ottobre 2014, che riguarda un alunno con DSA e disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività –ADHD-).

Anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3593 del 14 agosto 2012, ha accolto il ricorso dei genitori di un alunno, richiamando l’importanza delle motivazioni contenute nel giudizio finale del Consiglio di Classe.
Infatti “Gli elementi portati a motivazione del negativo giudizio (attenzione didattica mirata al conseguimento degli obiettivi minimi e socio-educativa finalizzata al rispetto delle regole scolastiche, negativo commento sulle effettive possibilità che lo studente abbia di recuperare in tempi brevi i debiti formativi per poter affrontare responsabilmente l’anno scolastico successivo) presentano, evidentemente, un vizio motivazionale di fondo, per non tenere in alcuna considerazione il percorso scolastico dell’alunno ed i risultati conseguiti in rapporto alla patologia certificata in base ad una diagnosi specialistica, così come richiesto sia dall’art.10 del regolamento (“adeguatamente certificate”) che dalle istruzioni operative dell’amministrazione centrale (“diagnosi specialistica di disturbo specifico”), che andava adeguatamente valutata. La genericità della deliberazione di non ammissione alla classe e l’omissione di ogni considerazione delle condizioni dell’alunno comporta, pertanto, la necessità di annullamento del giudizio finale, con assorbimento delle ulteriori censure, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”.
Dalla rassegna di queste sentenze importanti per la direzione in cui sono poi andati molti Tar italiani, si evince come gli studenti ed alunni con DSA siano fortemente attenzionati anche dalla magistratura, volta a garantir loro adeguate forme di tutela finalizzate ad attuare le previsioni normative contemplate dal nostro ordinamento.
Le valutazioni concernenti alunni e studenti DSA devono tenere sempre in debita considerazione il disturbo loro diagnosticato, diversamente, le stesse, saranno viziate per aver omesso nel giudizio un elemento di fondamentale importanza affinché la valutazione possa dirsi correttamente effettuata nei riguardi del singolo studente.

A conclusione di queste riflessioni in tema di DSA occorre evidenziare come non solo le forme di tutela legale si risolvono (laddove vi siano i presupposti) nell’annullamento della bocciatura o del debito formativo, ma altresì nella forma del risarcimento del danno, patrimoniale e morale; ne discende, pertanto, una tutela demolitoria quanto al provvedimento negativo di bocciatura ed una tutela risarcitoria a ristoro dei danni subiti.

(Fonte: tratto da https://www.tuttodsa.it).

martedì 13 febbraio 2018

La diagnosi dei DSA e` effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale (Neuropsichiatria Infantile in caso di diagnosi in età evolutiva). E’ la famiglia a comunicare la diagnosi alla scuola di appartenenza dello studente (L. 170/2010, art. 3).
Oltre alle misure scolastiche ci sono agevolazioni fiscali e lavorative per i genitori.

Non tutti conoscono che esiste una Misura per i familiari che lavorano (L. 170/2010 - art. 6): i genitori di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalità di esercizio di tale diritto sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati.

Al momento soltanto i dipendenti pubblici hanno la possibilità di un orario più elastico (Circolare n. 9/2011 - Ministero della funzione pubblica):
  • Richiesta di Part-time: i dipendenti pubblici, genitori di studenti del primo ciclo (elementari e medie) con diagnosi di DSA, in caso di domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Per maggiori info clicca qui http://www.dirittoscolastico.it/genitori-di-alunni-con-dsa-hanno-diritto-forme-di-flessibilita-family-friendly/

venerdì 26 gennaio 2018

Il decreto legislativo n. 62/2017 (clicca per leggere) e il successivo DM n. 741/2017 (clicca per leggere) hanno portato novità per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, apportando diversi cambiamenti che vanno dai requisiti di ammissione alla prove e agli esiti finali.
I succitati decreti sono stati illustrati  e esemplificati tramite la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017(clicca per leggere).

Uno dei quesiti ricorrenti, posti alla nostra redazione, riguarda le novità relative alla partecipazione all’esame di Stato da parte degli alunni disabili e, in particolare, alla loro partecipazione alla Prova Invalsi. Da sottolineare che la partecipazione alla Prova Invalsi costituisce uno dei requisiti per essere ammessi a sostenere l’esame.

Gli alunni diversamente abili partecipano alla prova Invalsi, tuttavia il consiglio di classe:
  • può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle medesime;
  • può disporre, nel caso le predette misure non siano sufficienti, specifici adattamenti della prova ovvero disporre l’esonero dalla prova.
In caso di esonero, l’alunno diversamente abile viene ammesso all’esame di Stato? 

Il fatto che la normativa preveda l’esonero, ci porta a rispondere affermativamente (sebbene nei due suddetti decreti non sia esplicitato), ossia che gli alunni disabili, esonerati dalla prova Invalsi possono partecipare agli esami di Stato.
Quanto suddetto è implicitamente confermato dalla nota n. 1865 del 10/10/2017, nel paragrafo dedicato alla partecipazione alla Prova Invalsi da parte degli alunni disabili e con DSA.
Nel predetto paragrafo si sottolinea che la stessa costituisce requisito di ammissione all’esame per gli studenti con DSA:
Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di ammissione all’esame di Stato.”
La partecipazione alla prova, dunque, è requisito d’ammissione anche per i DSA. Nulla, invece, viene sottolineato in merito agli studenti diversamente abili, ragion per cui non dovrebbe esistere alcun dubbio in merito. Conseguentemente, nella certificazione finale delle competenze, rilasciata al termine della secondaria di primo grado, nel caso di alunni disabili esonerati dalla prova Invalsi, non si dovrebbe procedere alla compilazione delle sezioni (Italiano, Matematica e Lingua Inglese) dedicate alle rilevazioni nazionali.
Ricordiamo che per gli alunni disabili possono essere predisposte prove differenziate che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/

giovedì 18 gennaio 2018

Ogni anno a fine primo quadrimestre in 3^ media (scuola secondaria di primo grado) si comincia a parlare di "CONSIGLIO ORIENTATIVO". Visto le numerose polemiche è giusto far chiarezza, vediamo in particolare cos'è e analizziamo il quadro normativo di riferimento.



Cos'è il consiglio orientativo? 

Il Consiglio Orientativo o Consiglio di Orientamento, che costituisce la sintesi dell’intero percorso di orientamento della scuola secondaria di I grado, è un documento stilato dai Consigli di Classe delle Terze nell’ambito di una riunione del Consiglio di Classe a ciò espressamente dedicata nel mese di dicembre e viene consegnato e discusso con le famiglie in occasione dei ricevimenti generali di fine I quadrimestre, nello stesso mese di dicembre, in vista delle delle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado che di solito si aprono nel mese di gennaio.

Cosa rappresenta?

E’ un documento importante perché rappresenta un momento di riflessione condivisa tra tutti i docenti del Consiglio di Classe sull’intero percorso di ogni studente e costituisce, per i ragazzi e le loro famiglie, una guida, un punto di riferimento, nel momento della scelta del futuro percorso di studi.
 Il Consiglio Orientativo, che non è un giudizio vincolante ma appunto un “consiglio motivato”, può essere accolto come utile e significativo quando la scuola dimostra un’elevata conoscenza della realtà dell’istruzione  secondaria di II grado e quando la sua elaborazione è realizzata e periodicamente verificata insieme agli alunni e alle loro famiglie.
E’ necessario quindi che ragazzi, famiglie e docenti del Consiglio di Classe costruiscano insieme un progetto formativo che sia un valido supporto alla motivazione anche nei momenti di maggiore criticità, primo fra tutti proprio il momento della scelta della scuola superiore.

  • Attenzione... ripeto un passo IMPORTANTE "non è un giudizio vincolante", lo dice espressamente O.M. n.90/2001 e nell’all.C del D.Lgs. n. 59/ 2004.

  • Con nota prot. n. 1304 del 28 maggio 2013, le segreterie scolastiche sono state invitate, per la prima volta, ad inserire anche il “Consiglio orientativo”, relativo alla scelta del proseguimento degli studi espresso dal Consiglio di Classe per ogni singolo alunno che termina il primo ciclo di istruzione.
Inoltre la nota dice, si specifica che il “Consiglio orientativo” è quello espresso ai fini di orientare gli studenti al termine del primo ciclo di istruzione nelle scelte di prosecuzione dell’obbligo scolastico
nel periodo delle iscrizioni (gennaio/febbraio).

  • Anche nelle diverse circolari ministeriali relative alle procedure di iscrizione (clicca qui ad esempio) fanno riferimento al "consiglio orientativo".

Qual è la finalità? 

Il Consiglio orientativo formulato dagli insegnanti del Consiglio di Classe dà un’indicazione non solo del percorso di studi (Istituto Tecnico, Istituto Professionale, Liceo),  ma anche del singolo indirizzo consigliato, elaborando e rendendo esplicita una sintesi tra le attitudini, gli interessi, le potenzialità e le reali possibilità lavorative esistenti, per valorizzare il percorso di ogni studente.

In sintesi 
 
In poche parole anche se spesso questo giudizio può sembrare a volte ingiusto, gli insegnanti coinvolti sono obbligati dalle norme a pronunciarsi. Si sottolinea come detto sopra che tale "consiglio" non è vincolante per la successiva scelta dell'istituzione scolastica (scuola secondaria di secondo grado).

giovedì 11 gennaio 2018

Per quanto riguarda gli alunni disabili la risposta è affermativa, c'è la possibilità della permanenza presso la scuola dell'infanzia (chi è interessato vi rimando ad un mio articolo sulla normativa di riferimento, clicca qui http://biancosulnero.blogspot.it/2012/10/normativa-permanenza-del-bambino.html).

E per un alunno senza legge 104, ancora non certificato e/o senza diagnosi?  

Anche in questo caso con le dovute cautele nelle motivazioni e decisioni si fa riferimento alla nota MIUR 547 del 2014 che non esclude la possibilità di fermare anche bambini senza 104, pur in casi eccezionali e ben documentati, su richiesta dei genitori e con parere favorevole dei docenti e possibilmente con il supporto degli specialisti. L'oggetto della nota cita i bambini adottati ma nel testo si vede che si può applicare a tutte le situazioni con esigenze particolari.
   
Clicca qui per leggere la nota n. 547 e approfondire l'argomento .

(Fonte: Dott. Flavio Fogarolo, ex insegnante e per diversi anni referente per la disabilità presso l'Ufficio Scolastico di Vicenza).

sabato 23 dicembre 2017

Sia la Direttiva 27/12/12 che la C.M. n.8/2013 fanno riferimento al riconoscimento di un Bisogno Educativo Speciale di uno studente a partire anche semplicemente dall’osservazione sistematica dei docenti, per tutti quei casi in cui non esista alcuna certificazione, ma l’alunno mostri un disagio o una difficoltà anche solo transitori (si pensi al caso classico del bambino sofferente per una separazione conflittuale dei genitori, o per un lutto o per la perdita di lavoro di uno dei genitori, e così via). Si tratta di situazioni in cui il team docente può ravvisare un Bisogno Educativo Speciale momentaneo e decidere di approntare, fino a quando la situazione non sia rientrata, un Piano Educativo Personalizzato.
 
Laddove, per motivi medici o clinici, la famiglia di uno studente consegni a scuola una certificazione anche privata (e non necessariamente di una struttura pubblica, come per la Legge 170 o 104) che attesti una situazione di difficoltà di uno studente (ad esempio per cure mediche o fobia scolare o attacchi di panico, solo per citare alcuni esempi), la scuola può già attivare un PDP.

Riporto parte della Premessa della Direttiva 27/12/12, che fuga ogni dubbio in proposito:
“…è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta”.

Fonte: http://bes-dsa.it/ - blog di orizzonte scuola.

giovedì 21 dicembre 2017

Bisogna in merito precisare che i GRUPPI H (GLH o GLI - Gruppo di Lavoro Inclusione) rientrano nelle 40 ore (della partecipazione ai consigli di classe), si fa riferimento dal punto di vista normativo all'ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ART.29 DEL CCNL 2006-2009) che al comma 3. dice: 

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

Della lettera B  fanno parte le riunioni del gruppo H, infatti rientrano nelle 40 ore dei consigli di classe trattandosi di allievi disabili e docenti che fanno parte appunto di una classe. Giova ricordare che non è obbligatorio in quanto non espressamente previsto che tutti i docenti della classe debbano presenziare, ma in ogni caso per chi vi presenzia tali ore devono essere conteggiate nel monte ore dedicato alle riunioni del consiglio di classe di cui all’art. 29, comma 3, lett. b) del CCNL. 
In base agli impegni gli incontri di GLI vengono svolti durante il servizio, difficilmente in questo caso un Dirigente vi chiederà di recuperare tali ore (non sono mai ore ma momenti brevi di condivisione) ma può accadere anche il contrario... in questi caso è corretto che il D.S scelga (attenti al collegio docenti e a quello che viene deciso) di un orario diverso dal servizio in modo da evitare il recupero frontale.

domenica 10 dicembre 2017

E' caso di questi giorni di una docente di sostegno che ha addirittura perso il proprio bambino (era incinta) a causa di un morso da parte dell'alunno psicotico che seguiva (uno dei tanti fatti di cronaca scolastica). La domanda è: come possiamo tutelarci da questa sempre maggior violenza nelle scuole, spesso legata a patologie gravi che vengono minimizzate? In particolare in caso di danni a persone o cose come tutelarsi? 

Risponde Flavio Fogarolo, ex insegnante e per diversi anni referente per la disabilità presso l'Ufficio Scolastico di Vicenza:

"Precisiamo intanto che eventuali danni a oggetti personali subiti a scuola vanno rimborsati, o dall'assicurazione o dalla scuola stessa. Non ovviamente dai genitori degli alunni. Le insegnanti di sostegno in gravidanza vanno tutelate e, in base alla normativa sui lavori a rischio ( DL 151 del 2001), hanno diritto ad avere assegnati alunni che non presentano problemi di questo tipo. La responsabilità è del dirigente. Detto questo, il consiglio che posso dare è di cercare di gestire sempre queste faccende in condivisione con dirigente e colleghi, mai trasformare il problema in un affare personale degli insegnanti di sostegno. E di fronte a problemi gravi la scuola deve chiedere il supporto di altri soggetti (comune, ASL, famiglia per quel che può fare) per organizzare assieme una risposta adeguata".

mercoledì 29 novembre 2017

Le verifiche scolastiche o compiti in classe sono documenti a tutti gli effetti che comprovano l'effettivo livello di apprendimento dei contenuti delle discipline.
  • Dal punto di vista NORMATIVO: non esiste alcuna regolamentazione delle modalità con le quali il docente della Scuola Primaria deve effettuare le verifiche (scritte o orali che siano). Le modalità vengono al massimo programmate dal team e dai docenti titolari della classe, sulla base dei criteri adottati annualmente in merito alla programmazione didattica.
  • I GENITORI possono prenderne visione?  I genitori possono prenderne visione laddove i docenti ritengano opportuno far conoscere i contenuti degli elaborati e gli esiti della loro valutazione, ma non in termini “istituzionali”; la presentazione delle verifiche in sede di colloqui concordati nel corso dell’anno scolastico è una prassi normale, nell’ambito di un corretto rapporto tra la scuola e le famiglie degli alunni e rientra nell’attività che viene programmata annualmente dal collegio dei docenti. Anche l’eventuale comunicazione “a domicilio” può essere una forma di rapporto con la famiglia, che non può essere esclusa a priori, appartenendo ai singoli docenti la scelta delle modalità con le quali svolgerlo nel modo più proficuo.
Quindi non esiste una disciplina giuridica della questione, che è demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Il vincolo normativo esiste, invece, in riferimento alla valutazione intermedia e finale degli alunni (cfr. il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122).

sabato 25 novembre 2017

Questo blog si è occupato diverse volte di Bisogni educativi speciali e sull'importanza di seguire attentamente le fasi dettate dalla normativa (vedi ad esempio BES E CONSIGLI DI CLASSE, L'IMPORTANZA DI REDIGERE IL VERBALE PER EVITARE SENTENZE TAR.). Continuando il "lavoro operativo di divulgazione di buone e corrette pratiche" ecco i principali compiti e fasi che il consiglio di classe deve seguire nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES):

1)  individuare in  “quali  casi  sia  opportuna  e  necessaria  l’adozione  di  una personalizzazione della  didattica  ed  eventualmente  di  misure  compensative  o dispensative…” “…tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche…”  (C.M. n°8 Prot. 561 del 6 marzo 2013);
 
2)  verbalizzare, possibilmente nel 1^ Consiglio di Classe le rilevazioni, utilizzando la seguente dicitura e la tabella come da esempio“  il Consiglio della classe …. , ai sensi  e  per  gli  effetti  della  direttiva  ministeriale  del  27/12/2012  e  della  CM n°8/2013,  stante  la  sussistenza  delle  condizioni  previste  dalle  norme  sopra richiamate, rileva la presenza dei seguenti alunni con Bisogni Educativi Speciali:


Descrizione dei casi di bisogno educativo  speciale: inserire le lettere e i numeri, indicati nelle legende,  che interessano i singoli casi; se si preferisce riportare la dicitura per intero:
 

3)  predisporre proposta Piano Didattico Personalizzatoconforme con le prescrizioni di cui all’art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 ed al punto 3.1 delle “linee guida”;

4)  approvare PDP   firmato da  tutti i soggetti indicati dalla CM 8/2013 entro la fine di ottobre/novembre.


*** Alunni BES e procedure ***
 
A)  alunni diversamente abili (Protocollo alunni diversamente abili) L.104 = PEI
NB il PEI può essere: 1) per obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali (certificato di frequenza); 2) per obiettivi didattici e formativi riconducibili ai programmi ministeriali (titolo di studio)

B)  alunni di recente immigrazione (Protocollo alunni stranieri) = PDP

C)  DSA (disturbi evolutivi specifici) Certificazione Asl o enti accreditati L.170
1)  consegna certificazione alla scuola;
2)  attività di osservazione;
3)  verbalizzazione nel Consiglio di Classe di programmazione con compilazione scheda di rilevazione BES e elaborazione PDP che deve essere firmato da tutti i docenti;
4)  incontro,  genitori  e/o  alunno  per  condivisione  del  PDP  e  firma.  Il coordinatore curerà  la  convocazione  dei  genitori  per  la  condivisione  del  progetto;  qualora venissero  sollevate  eccezioni,  si  attiverà  immediatamente  per  convocare  un Consiglio di Classe straordinario alla presenza dei genitori.

D)  disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD (disturbi evolutivi specifici)
dichiarazione medica; Direttiva M.27/12/13 – Circolare M. n°8 6/03/13 = PDP
1)  consegna certificazione alla scuola;
2)  attività di osservazione;
3)  verbalizzazione nel Consiglio di Classe di programmazione con compilazione scheda di rilevazione BES e elaborazione PDP che deve essere firmato da tutti i docenti;
4)  incontro, genitori e/o alunno per condivisione del  PDP e  firma.  Ilcoordinatore  curerà la convocazione dei genitori per la condivisione del progetto; qualora venissero sollevate eccezioni, si attiverà immediatamente per convocareun Consiglio di Classe straordinario alla presenza dei genitori.

E)  Altro: svantaggio socio economico, linguistico, culturale
1)  certificazione (es. servizi sociali) e/o autocertificazione della famiglia consegnata a scuola e/o segnalazione docenti;
2)  attività di osservazione;
3)  verbalizzazione nel Consiglio di Classe di programmazione con compilazione scheda di
rilevazione BES e elaborazione PDPche deve essere firmato da tutti i docenti;
5)  incontro, genitori e/o alunno per condivisione del  PDP e  firma.  Il coordinatore  curerà la convocazione dei genitori per la condivisione del progetto; qualora venissero sollevate eccezioni, si attiverà immediatamente per convocareun Consiglio di Classe straordinario alla presenza dei genitori.

giovedì 16 novembre 2017

Le assenze sono collegate al rendimento e alla valutazione degli apprendimenti, infatti la Legge 30 ottobre 2008, n. 169 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008 che all’art. 3 recita:
1. Dall’ anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimita’, possono NON ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Tale norma è richiamata nel DPR 122/09 che pur trattando nello specifico della scuola di I e II grado all’art. 2 specifica:
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e’ effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.”

Questo sta a significare che mentre nella scuola secondaria c'è un regolamento ben preciso, nella scuola primaria non c'è una vero riferimento normativo che indica un limite nelle assenze. Pertanto, anche questo aspetto deve essere valutato collegialmente dai docenti contitolari della classe con decisione assunta all’unanimità. Va ricordato di controllare eventuali delibere del collegio docenti, spesso molte scuole 40 ore gli alunni non devono superare circa i 41 giorni di assenza per 40 ore settimanali di lezione (circa 25% su 200 giorni di scuola).

Vedi anche questa normativa:
Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 - del 04/03/11
Dlgs 62/2017

lunedì 23 ottobre 2017

Nel caso in cui un alunni presenti un disagio, un comportamento oppositivo con la tendenza episodica a scappare da scuola, risulta fondamentale intervenire in maniera tempestiva per evitare che la situazione possa degenerare, anche per le possibili conseguenze ad alunno e personale scuola.

Il docente deve presentare una relazione scritta al Dirigente informandolo di quanto accaduto ogni qualvolta accade un episodio che non si riesce a gestire. Lo stesso vale per il docente di sostegno che è contitolare di classe per cui non firmerà da solo, perché in classe c’è presente anche il docente curriculare.
Per quanto riguarda la questione alunno H, ritengo sia indispensabile intervenire immediatamente; bisogna convocare un GLHO (gruppo di lavoro operativo ) alla presenza della famiglia, dell’equipe di neuropsichiatria che ha in carico il ragazzo, di tutto il Consiglio di Classe al completo e del Dirigente scolastico. Quella è sede per decidere e concordare il da farsi: in questi casi è necessario richiedere all’Ente locale di competenza (comune se si tratta di scuola primaria e Secondaria di I gr.; provincia per la Scuola superiore) altre figure professionali (assistente igienico ed educatore) che sono di supporto alla scuola. Ovviamente per inoltrare tale richiesta è necessario che dette figure siano previste nella documentazione dell’alunno che c’è a scuola (PDF, PEI). Se così non fosse , in tempi brevissimi si può rivede la documentazione e si inoltra la richiesta (PEI E PDF).
Ricordiamoci quindi di relazionare tutto e dare tempestiva comunicazione al Digente Scolastico, anche perchè è il capo d’istituto e risponde in toto per ciò che accade nella sua scuola ( legge sull’autonomia … codice civile..).

Per la normativa con art. e casistica vedi qui http://www.edscuola.it/archivio/ped/vigilanza.html

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