Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche,
a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata,
con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto
anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo,
adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere,
l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo
anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
Le
misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a
monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli
obiettivi.
Agli
studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di
formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di
valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di
ammissione all'università nonché gli esami universitari.
Proprio
su quest’ultima parte dell’art. 5 della legge 170 i Tribunali
Amministrativi Regionali hanno preso posizione individuando come può influire la diagnosi di un DSA sulle valutazioni degli studenti, e che a breve andremo ad esaminare.
Poc’anzi
si è fatto riferimento all’esistenza di un quadro normativo oltre alla
legge 170; ed invero, in attuazione della stessa, è stato emanato il
Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011 a cui sono state allegate le Linee
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Atti di fondamentale importanza
per la tutela giuridica di cui si parla.
Hanno fatto seguito poi numerose Circolari Ministeriali e Protocolli regionali che in questa sede però non esaminiamo, ma teneteli sempre come riferimento.
Con
riferimento alle valutazioni degli allievi con DSA è di fondamentale
importanza l’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011.
L’art 6 è propriamente intitolato “Forme di verifica e valutazione”.
Cosa prevede nello specifico? Esaminiamolo con attenzione.
La norma in questione prevede che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA debba essere in primis coerente
con gli interventi pedagogico-didattici attuati alla luce delle norme,
di cui agli articoli precedenti, ovvero gli interventi didattici
personalizzati e individualizzati e le misure educative e didattiche da
porre in essere nello specifico caso.
Inoltre,
la norma dispone che “le Istituzioni scolastiche adottano modalità
valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante
l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per
l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove -
riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.”
Le
Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo
ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche
situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione
individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati.
Sulla
base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono
riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime
Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti
compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai
contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con
riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di
Stato, sia in fase di colloquio.
In
ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA
l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica
e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.
Per
le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale,
programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi,
ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non
superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità
degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi
necessari in relazione al tipo di DSA.
La
valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche
tenendo conto delle indicazioni presenti nelle allegate Linee guida.
Si
rammenti che l’art. 4 del D.M 5669 dispone in forma imperativa, quindi
ciò costituisce un vero e proprio obbligo per gli Istituti scolastici, di
provvedere ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per
il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando
percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a
strumenti compensativi e misure dispensative.
L'INSUCCESSO DI UN ALUNNO CON DSA
Tutto
ciò premesso, occorre porsi degli interrogativi allorquando uno
studente non riesca a raggiungere risultati soddisfacenti durante il suo
percorso scolastico o universitario o addirittura quando la sua stessa
promozione alla classe successiva sia messa in pericolo.
E’ stata garantita dalla scuola l’attuazione di quanto previsto dalla legge 170 e dagli artt. 4 e 6 del D.M. 5669 del 2011?
Sono state adottate misure compensative e dispensative a seguito della certificazione di DSA?
Quale
incidenza ha avuto la sussistenza di un Disturbo Specifico
dell’Apprendimento sulla valutazione dell’alunno in corso d’anno e
soprattutto nei giudizi di fine anno?
Sono stati posti in essere percorsi individualizzati e personalizzati?
Ebbene
giova indicare che i TAR sono particolarmente attenti nel
responsabilizzare le Istituzioni scolastiche nell’adempimento dei loro
doveri ben individuati nelle norme prima evidenziate.
Facendo
allora riferimento ad alcune sentenze “che hanno fatto scuola” possiamo
evidenziare alcuni passaggi significativi, che ben consentono di capire
come venga adeguatamente fornita tutela legale in situazioni scolastiche legate ai DSA.
In particolare afferma il Tar del Lazio che: “E’
illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato
dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva
di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico
di apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, dislessia),
abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale
situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall’alunno”. (TAR per il Lazio, sentenza 23 agosto 2010, n. 31203).
A
tal proposito la giurisprudenza amministrativa ritiene che dagli
scrutini debba emergere che il Consiglio di Classe ha debitamente
considerato la rilevanza del DSA nel giudizio finale.
Nello
stesso senso, il TAR Lazio – Sezione terza bis (con Ordinanza n.
3616/2010) ha accolto l’istanza cautelare di ammissione con riserva
all’esame di licenza media di alunno con D.S.A. “(..) considerato
che dall’esame del verbale di non ammissione versato in atti risulta che
il Consiglio di classe ha dato atto di essere a conoscenza e di avere
considerato le cartelle cliniche dello scolaro ma che da tale scarna e
generica affermazione – peraltro contrastante con quanto affermato dal
Dirigente Scolastico nella nota del 23 giugno 2010 – non è dato evincere
quali motivate scelte didattiche siano state operate in costanza di
tale peculiare situazione oggettiva, in presenza della quale,
l’ordinamento prevede la predisposizione di prove differenziate oltre
che l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative”.
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza 12 ottobre 2011, n. 420, ha accolto un ricorso, ritenendolo fondato perché:
“(..) la valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l’effettiva pregnanza dei DSA di cui soffre l’alunno (..). E’
anche evidente che il Consiglio di classe non ha affrontato la
valutazione dei rischi derivanti da una possibile totale disaffezione
dell’alunno nei confronti della scuola, desumibili anche dal fatto che
in due materie nelle quali durante l’anno scolastico precedente alla
ripetenza aveva ottenuto la sufficienza, ha invece conseguito risultati
insufficienti (storia ed educazione tecnologica).”
Il
Tar Lombardia, con sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010, ha affermato
che il consiglio di Classe deve tenere espressamente conto, in sede di
formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di
valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello
prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti.
In
difetto, il giudizio di non promozione risulta carente di motivazione
nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo
iter logico, avendo omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia).
L'atto
impugnato pertanto risulta quanto mai generico ed incongruo, posto che
nella specie si limita a sostenere la mancata ammissione alla classe
successiva “…al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà…”
Ciò
sta ad indicare come il giudizio di non promozione sia carente di
motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni
del suo iter logico.
(Il Tar, quindi, ritiene che non è ammissibile
la motivazione per cui non si ammette alla classe successiva un alunno
al fine di consentirgli di consolidare le conoscenze nelle materie in
cui versa in difficoltà)
Sulla
base delle fin qui esposte considerazioni il ricorso è stato accolto e
per l'effetto il giudizio finale di non promozione impugnato è stato
annullato per violazione di legge, per difetto di motivazione.
Il TAR Campania con sentenza n. 2404 del 30 aprile 2014 ha evidenziato il mancato svolgimento di “una
effettiva analisi circa l’incidenza causale del DSA sul rendimento
dell’alunno, di modo che il giudizio conclusivo manca di quella
individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno
studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi
dell’apprendimento: inoltre, manca una oggettiva verifica in ordine alle
ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e
didattici previsti dal Progetto Didattico Personalizzato, la cui stessa
attuazione è stata contestata dalla parte ricorrente”.
Il
ricorso presentato al Tar è stato accolto per violazione dell’art. 5,
comma 4, della L. 170/2010 e dell’art. 10 D.P.R. 122/2009 (“Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni”) secondo cui, per gli alunni con DSA certificato, la valutazione
e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle per l’esame
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni
soggettive di tali alunni.
Infatti “la
considerazione della condizione patologica dell’alunno rappresenta un
elemento necessario non soltanto dell’iter didattico, ma anche del
momento valutativo: viceversa, nella fattispecie, l’impugnato giudizio
di non ammissione prescinde totalmente dal disturbo che affligge il
minore”.
(Nel medesimo orientamento si colloca la sentenza TAR Lazio n. 10817 del 28 ottobre 2014, che riguarda un alunno con DSA e disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività –ADHD-).
Anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3593 del 14 agosto 2012,
ha accolto il ricorso dei genitori di un alunno, richiamando
l’importanza delle motivazioni contenute nel giudizio finale del
Consiglio di Classe.
Infatti “Gli
elementi portati a motivazione del negativo giudizio (attenzione
didattica mirata al conseguimento degli obiettivi minimi e
socio-educativa finalizzata al rispetto delle regole scolastiche,
negativo commento sulle effettive possibilità che lo studente abbia di
recuperare in tempi brevi i debiti formativi per poter affrontare
responsabilmente l’anno scolastico successivo) presentano,
evidentemente, un vizio motivazionale di fondo, per non tenere in alcuna
considerazione il percorso scolastico dell’alunno ed i risultati
conseguiti in rapporto alla patologia certificata in base ad una
diagnosi specialistica, così come richiesto sia dall’art.10 del
regolamento (“adeguatamente certificate”) che dalle istruzioni operative
dell’amministrazione centrale (“diagnosi specialistica di disturbo
specifico”), che andava adeguatamente valutata. La genericità della
deliberazione di non ammissione alla classe e l’omissione di ogni
considerazione delle condizioni dell’alunno comporta, pertanto, la
necessità di annullamento del giudizio finale, con assorbimento delle
ulteriori censure, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’amministrazione”.
Dalla rassegna di queste sentenze importanti per la direzione in cui sono poi andati molti Tar italiani, si evince come gli
studenti ed alunni con DSA siano fortemente attenzionati anche dalla
magistratura, volta a garantir loro adeguate forme di tutela finalizzate
ad attuare le previsioni normative contemplate dal nostro ordinamento.
Le
valutazioni concernenti alunni e studenti DSA devono tenere sempre in
debita considerazione il disturbo loro diagnosticato, diversamente, le
stesse, saranno viziate per aver omesso nel giudizio un elemento di
fondamentale importanza affinché la valutazione possa dirsi
correttamente effettuata nei riguardi del singolo studente.
A conclusione di queste riflessioni in tema di DSA occorre evidenziare come non solo le forme di tutela legale si risolvono (laddove vi siano i presupposti) nell’annullamento
della bocciatura o del debito formativo, ma altresì nella forma del
risarcimento del danno, patrimoniale e morale; ne discende,
pertanto, una tutela demolitoria quanto al provvedimento negativo di
bocciatura ed una tutela risarcitoria a ristoro dei danni subiti.