Le assenze sono collegate al rendimento e alla valutazione degli apprendimenti, infatti la Legge 30 ottobre 2008, n. 169 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre
2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre
2008 che all’art. 3 recita:
1. Dall’ anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimita’, possono NON ammettere l’alunno alla classe successiva
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Tale norma è richiamata nel DPR 122/09 che pur trattando nello specifico della scuola di I e II grado all’art. 2 specifica:
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e’
effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai
docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo
grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da
suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a
maggioranza.”
Questo sta a significare che mentre nella scuola secondaria c'è un regolamento ben preciso, nella scuola primaria non c'è una vero riferimento normativo che indica un limite nelle assenze. Pertanto, anche questo aspetto deve essere valutato collegialmente
dai docenti contitolari della classe con decisione assunta
all’unanimità. Va ricordato di controllare eventuali delibere del collegio docenti, spesso molte scuole 40 ore gli alunni non devono superare circa i 41 giorni di assenza per 40 ore settimanali di lezione (circa 25% su 200 giorni di scuola).
Vedi anche questa normativa:
Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 - del 04/03/11
Dlgs 62/2017
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