• BLOG DIDATTICO DI SOSTEGNO

    Si dice di solito "nero sul bianco" per marchiare negativamente qualcuno, io invece provo a cancellare questa macchia nera cercando di trasmettere non solo risorse ma anche valori umani. Se siete perplessi non preuccupatevi è un buon segno, in quanto la perplessità è l'inizio della conoscenza...

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sabato 27 aprile 2024


Il Patto di corresponsabilità educativa (introdotto con la Direttiva Ministeriale 107/2007), sottoscritto all'iscrizione dai genitori degli alunni della scuola, rappresenta un impegno reciproco tra scuola e famiglia nel favorire il successo formativo di ogni studente. Si tratta di un atto di condivisione di obiettivi, principi e comportamenti che orientano il percorso scolastico del bambino.

La firma del Patto da parte dei genitori non dovrebbe intendersi come un mero atto formale, ma piuttosto come l'avvio di un percorso di coinvolgimento attivo nella vita scolastica dei figli.

Un aspetto cruciale di questo patto è la valutazione della collaborazione dei genitori. Tale valutazione, solitamente riportata sul registro elettronico, mira a monitorare il livello di coinvolgimento delle famiglie nel percorso scolastico dei propri figli. 

La sinergia tra i due contesti educativi è indispensabile per:

  • Monitorare il progresso dello studente;
  • Individuare eventuali difficoltà e predisporre interventi di supporto;
  • Promuovere il benessere e la motivazione all'apprendimento;
  • Orientare le scelte scolastiche e future del bambino.

Per rafforzare questa collaborazione, le scuole hanno introdotto nel registro elettronico una sezione dedicata alla valutazione del livello di partecipazione dei genitori, solitamente lo si trova in pagella nel giudizio. La valutazione della collaborazione non deve essere vista come un'etichetta, ma come un'opportunità di valorizzare il ruolo dei genitori nel processo educativo. Riconoscere il loro impegno e le loro competenze rafforza il senso di appartenenza alla comunità scolastica e li motiva a contribuire attivamente alla crescita dei propri figli.

Quindi, attraverso questa valutazione, la scuola può:

  • Riconoscere l'impegno dei genitori che si attivano concretamente e positivamente;
  • Incentivare la partecipazione di coloro che risultano meno coinvolti;
Ma cosa si deve considerare nella valutazione?

  • Partecipazione a colloqui individuali e riunioni di classe: la frequenza e l'attiva partecipazione dei genitori a questi incontri rappresentano un indicatore significativo del loro interesse e coinvolgimento.
  • Disponibilità al dialogo e al confronto.
  • Collaborazione positiva con i docenti.
  • Rispetto delle regole e delle scadenze.
  • Rispetto delle regole interne dell'istituto.
  • Mantenere una comunicazione fluida e costante con la scuola, con una proficua collaborazione.

Tuttavia, è necessario un impegno concreto da parte di tutte le componenti coinvolte per superare le criticità e valorizzare le potenzialità di questo modello educativo.

mercoledì 13 maggio 2020

Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 

Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze, il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.

Il processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza... 

Di seguito troverete una GUIDA sulla valutazione nella DAD con dei links per scaricare diversi strumenti come griglie e tabelle, con istruzioni per gli alunni BES e con Disabilità.


Normativa e materiali informativi

Sul tema della didattica a distanza sono stati pubblicati diversi documenti del Ministero dell’Istruzione aggiungendo anche altri documenti utili.



MIUR - Nota 278 del 6 marzo 2020 Scarica il documento in PDF >>

MIUR - Nota 279 dell'8 marzo 2020 Scarica il documento in PDF >>

MIUR - Nota 338 del 17 marzo 2020 Scarica il documento in PDF >>


INDIRE - La scuola fuori dalle mura Scarica il documento in PDF >>

venerdì 3 aprile 2020

Un nuovo schedario da scaricare gratuitamente, utile per la classe terza della scuola primaria. In questa risorsa troverete 94 schede didattiche che trattano diversi argomenti con i numeri entro/oltre il 1000. Gli argomenti trattati riguardano: l'aritmetica, la geometria, mirure, logica e previsioni.
Schedario adatto ad essere stampato.

Clicca qui per scaricarlo!

giovedì 19 marzo 2020

Ecco una risorsa progettata dagli insegnanti della Scuola Primaria Statale “Don Milani”dell'Istituto Comprensivo Carpi 3. Si tratta di un breve percorso sulla conoscenza e uso del CONGIUNTIVO
Dopo una breve introduzione e presentazione dell'argomento passa ad una serie di esercizi in grado di sviluppare le conoscenze e le competenze previste.

CLICCA qui per scaricarlo gratuitamente!
 

E' una risorsa progettata dalla Scuola Primaria Statale “Don Milani”dell'Istituto Comprensivo Carpi 3. Si tratta di un breve percorso di riflessione linguistica sull'uso del CONDIZIONALE.
Dopo una breve introduzione e presentazione dell'argomento passa ad una serie di esercizi in grado di sviluppare le conoscenze e le competenze relativamente all'uso del modo verbale.

CLICCA QUI PER SCARICARLO!

sabato 2 novembre 2019

Ecco sotto una serie di schede didattiche utili per le attività didattiche relativamente alla matematica e in particolare destinate alla classe quinta della scuola primaria.

Il percorso didattico è utile per raggiungere obiettivi sull'operare con i numeri, tali schede sono utili anche come consolidamento o verifiche!


Per la quinta classe:

  • Matematica 5.1 - clicca qui (schede su: valore posizioale delle cifre; operazioni; problemi; milioni e miliardi; composizioni e scomposizioni; l'approssimazione; ragruppamenti multibase; le frazioni).
  • Matematica 5.2 - clicca qui (schede su: dal numero alla frazione e viceversa; frazioni e numeri decimali; Problemi, la percentuale; termometri e numeri relativi; variazioni termiche; misure di valore; la compravendita, il sistema metrico decimale; peso lordo, netto e tara; misure di tempo; espressioni aritmetiche).
  • Matematica 5.3 - clicca qui (schede su: gli angoli; il perimetro; misure di superficie; area di figure piane; circonferenza e cerchio; misure di volume; il peso specifico).
  • Matematica 5.4 - clicca qui (schede su: le isometrie; la rotazione; la similitudine; la probabilità; moda, media e mediana; temperatura e statistica).
Di seguito troverete una serie di schede didattiche utili per le attività didattiche relativamente alla matematica e in particolare destinate alla classe quarta della scuola primaria.

Il percorso didattico è utile per raggiungere obiettivi sull'operare con i numeri, tali schede sono utili anche come consolidamento o verifiche!

Per la quarta classe:

  • Matematica 4.1 - clicca qui (schede su: rappresentazione numeri sull’abaco; composizione e scoposizione numeri; operazioni; il migliaio; numeri oltre il migliaio; proprietà delle operazioni; multipli e divisori; le frazioni; numeri decimali). 
  • Matematica 4.2 - clicca qui (schede su: la compravendita; misure di tempo; misure di lunghezza, di capacità, di massa; peso lordo, netto e tara; le linee; gli angoli, le figure piane, il perimetro; le misure di superficie; l'area; la simmetria e la rotazione). 
  • Matematica 4.3 - clicca qui (schede su: la traslazione; gli enunciati; i quantificatori; la congiunzione, la negazione e i connettivi logici; le classificazioni; i problemi logici; le relazioni; statistica).

domenica 25 agosto 2019

La Commissione “Rubriche valutative e Compiti di realtà” dell'I.C.S. "G. Calò" di GINOSA (Ta) ha realizzato il presente repertorio di compiti autentici per i tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al quale poter fare riferimento. 
L’iniziativa di promuovere una catalogazione di compiti autentici si pone come obiettivo di dare la possibilità di visionare una serie di compiti in uno spirito di confronto e condivisione attiva. La carrellata di compiti autentici raccolti vuole essere una proposta non solo e non tanto di esempi di prestazioni autentiche, quanto un invito a sperimentare una forma di valutazione diversa, a cui la scuola è chiamata rispondendo al cambiamento verso una didattica e un curricolo basato sulle competenze. 

sabato 2 marzo 2019

Ecco un altro quaderno operativo da stampare, utile per la prima elementare. Questa risorsa ripercorre per tappe un breve e semplificato percorso didattico di matematica. 

Questo quaderno operativo (75 pagine di attività) risulta utile sia per consolidare, come attività da proporre in classe, verifica o come compiti a casa.




mercoledì 27 febbraio 2019

Ecco a voi un altro quaderno operativo utile per la prima elementare. Questo eserciziario semplificato è composto da 80 pagine che ripercorrono in parte il pregrafismo e proseguono con obiettivi della letto-scrittura. 
Questa risorsa è scaricabile gratuitamente ed è ADATTA ad essere spampata poichè le pagine si presentano in bianco e nero e senza sbavature.

L'eserciziario è utile per il consolidamento, per attività di verifica o come compiti da svolgere a casa.



martedì 12 febbraio 2019

E' uno schedario semplice di Italiano, destinato alle classi quarte della scuola primaria. E' formato da 70 pagine tutte con una grafica gradevole, semplice e in bianco e nero... caratteristica necessaria per essere stampate con facilità e utilità. 

Il fascicolo è costituito da semplici ed efficaci schede didattiche, utili per il consolidamento, come verifiche o compiti a casa. 



Ecco a voi un eserciziario o schedario di matematica per la classe quarta primaria. E' un brave fascicolo di 75 pagine, tutto da stampare poichè disegni e grafica sono in bianco e nero. Questo quaderno operativo propone semplici esercizi di consolidamento, utili anche come verifica o compiti a casa permettendo all'alunno, tra una scheda e l'altra, anche di riporsarsi un po' tramite la coloritura delle immagini. 

Devo dire che è una risorsa ben fatta, da scaricare gratuitamente.


sabato 29 settembre 2018

Queste prove complete di griglie di valutazione sono adatte ai bambini delle classi della Scuola primaria. Trattandosi di bambini piccoli, che possono anche avere scarsa familiarità con le consegne e le tipologie dei compiti da svolgere, per avere risultati attendibili, è bene somministrare tutte le prove individualmente, utilizzando l’item di esempio per far capire bene all’alunno quello che deve fare. Se un esempio non basta possiamo farne altri o dare spiegazioni in lingua madre, ma non diamo aiuti di alcun genere nello svolgimento degli item su cui verrà verificata la competenza.

Clicca qui per scaricarle gratuitamente:

Vedi anche: PROVE D'INGRESSO FACILITATE PER LE CLASSI DELLA PRIMARIA, SCARICALE GRATUITAMENTE!

- CLASSE II, SCHEDE DIDATTICHE DI ITALIANO DI "GIUNTI EDITORE"

- CLASSE III, SCHEDE DIDATTICHE DI ITALIANO DI "GIUNTI EDITORE"



lunedì 2 luglio 2018

Le verifiche scritte sono atti amministrativi che la scuola deve correttamente archiviare per poterle esibire in caso di contestazione, richiesta d'accesso o altro. Legge n.241 del 1990.
Questo vale soprattutto per le prove delle discipline che prevedo
no una valutazione specifica per gli scritti o le prove grafiche. Spesso a scuola si valutano con verifiche scritte anche discipline che avrebbero solo un voto orale, come ad esempio storia, geografia, scienze… Alcune scuole considerano anch'esse come prove scritte, da conservare, altre come come varianti di un'interrogazione orale che il docente non è tenuto ad archiviare. La questione dovrebbe essere definita nel regolamento di istituto.
Il cittadino ha diritto ad accedere agli atti e quindi la scuola si deve organizzare affinché questo sia possibile. Dopo la correzione, le prove vanno archiviate e devono essere disponibili per la consultazione. Responsabile è il dirigente scolastico.
La legge è in generale quella sull'accesso agli atti amministrativi, sul funzionamento della scuola, sul ruolo del dirigente come rappresentante legale (Fonte Dott.
Flavio Fogarolo - NORMATIVA E INCLUSIONE).
Diverse volte in questo portale didattico ho pubblicato materiali e strumenti utili alla valutazione e alla verifica degli apprendimenti, c'è da dire che non tutti sia insegnanti sia genitori conosciamo metodologicamente differenze importanti! 

Intanto teniamo a mente questo concetto:
Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto ri-guarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.
 
Quindi qual è la differenza tra la verifica del PEI rispetto ai voti e quindi alla valutazione in pagella???
 
"Con la valutazione in pagella si valutano i risultati degli apprendimenti degli alunni, ed è di competenza esclusiva della scuola. Il PEI invece descrive gli interventi che vengono messi in atto per garantire l'inclusione sotto tutti i punti di vista. È un documento collegiale che prevede per legge (104/92 art. 12 c. 5) la collaborazione dei genitori, anche al momento della verifica che ha lo scopo di valutare se gli interventi attivati sono stati idonei, o se è necessario rivedere qualcosa. Nella verifica del PEI si esamina quindi "cosa hanno fatto gli adulti" non, come nella pagella, i risultati degli apprendimenti, ossia "cosa sa fare l'alunno" (Fonte Flavio Fogarolo - NORMATIVA E INCLUSIONE).

giovedì 7 giugno 2018

Ecco a voi alcuni modelli di verbale per lo scrutinio finale nella scuola primaria, utili a titolo di esempio e per cogliere spunti (come guida) per compilare nostro verbale a scuola.

1. modello scrutinio finale;
2. modello scrutino finale;
3. modello scrutinio finale;
4. modello scruninio finale.

martedì 15 maggio 2018

Ecco a voi un modello per la verifica del PEI e del PDF su base ICF-CY, da utilizzare anche come relazione finale.
RICORDIAMO CHE: ICF CY sta per Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute - per Bambini e Adolescenti
La versione ICF per Bambini e Adolescenti (ICF-CY) è una classificazione "derivata", approvata dall'OMS nel 2007.
La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’OMS e fornisce un linguaggio unificato e standard, un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati. (ICIDH) pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1980 a scopo di ricerca.

venerdì 9 marzo 2018

Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
 
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
Proprio su quest’ultima parte dell’art. 5 della legge 170 i Tribunali Amministrativi Regionali hanno preso posizione individuando come può influire la diagnosi di un DSA sulle valutazioni degli studenti, e che a breve andremo ad esaminare.
Poc’anzi si è fatto riferimento all’esistenza di un quadro normativo oltre alla legge 170; ed invero, in attuazione della stessa, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011 a cui sono state allegate le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Atti di fondamentale importanza per la tutela giuridica di cui si parla.
Hanno fatto seguito poi numerose Circolari Ministeriali e Protocolli regionali che in questa sede però non esaminiamo, ma teneteli sempre come riferimento.

Con riferimento alle valutazioni degli allievi con DSA è di fondamentale importanza l’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011.
L’art 6 è propriamente intitolato “Forme di verifica e valutazione”.
Cosa prevede nello specifico? Esaminiamolo con attenzione.
La norma in questione prevede che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA debba essere in primis coerente con gli interventi pedagogico-didattici attuati alla luce delle norme, di cui agli articoli precedenti, ovvero gli interventi didattici personalizzati e individualizzati e le misure educative e didattiche da porre in essere nello specifico caso.
Inoltre, la norma dispone che “le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.”
Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.
In ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.
Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA.
La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni presenti nelle allegate Linee guida.
Si rammenti che l’art. 4 del D.M 5669 dispone in forma imperativa, quindi ciò costituisce un vero e proprio obbligo per gli Istituti scolastici, di provvedere ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.


L'INSUCCESSO DI UN ALUNNO CON DSA 

Tutto ciò premesso, occorre porsi degli interrogativi allorquando uno studente non riesca a raggiungere risultati soddisfacenti durante il suo percorso scolastico o universitario o addirittura quando la sua stessa promozione alla classe successiva sia messa in pericolo.

E’ stata garantita dalla scuola l’attuazione di quanto previsto dalla legge 170 e dagli artt. 4 e 6 del D.M. 5669 del 2011?
Sono state adottate misure compensative e dispensative a seguito della certificazione di DSA?
Quale incidenza ha avuto la sussistenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento sulla valutazione dell’alunno in corso d’anno e soprattutto nei giudizi di fine anno?
Sono stati posti in essere percorsi individualizzati e personalizzati?

Ebbene giova indicare che i TAR sono particolarmente attenti nel responsabilizzare le Istituzioni scolastiche nell’adempimento dei loro doveri ben individuati nelle norme prima evidenziate.

Facendo allora riferimento ad alcune sentenze “che hanno fatto scuola” possiamo evidenziare alcuni passaggi significativi, che ben consentono di capire come venga adeguatamente fornita tutela legale in situazioni scolastiche legate ai DSA.
In particolare afferma il Tar del Lazio che: “E’ illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, dislessia), abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall’alunno”. (TAR per il Lazio, sentenza 23 agosto 2010, n. 31203).
A tal proposito la giurisprudenza amministrativa ritiene che dagli scrutini debba emergere che il Consiglio di Classe ha debitamente considerato la rilevanza del DSA nel giudizio finale.
Nello stesso senso, il TAR Lazio – Sezione terza bis (con Ordinanza n. 3616/2010) ha accolto l’istanza cautelare di ammissione con riserva all’esame di licenza media di alunno con D.S.A. “(..) considerato che dall’esame del verbale di non ammissione versato in atti risulta che il Consiglio di classe ha dato atto di essere a conoscenza e di avere considerato le cartelle cliniche dello scolaro ma che da tale scarna e generica affermazione – peraltro contrastante con quanto affermato dal Dirigente Scolastico nella nota del 23 giugno 2010 – non è dato evincere quali motivate scelte didattiche siano state operate in costanza di tale peculiare situazione oggettiva, in presenza della quale, l’ordinamento prevede la predisposizione di prove differenziate oltre che l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative”.
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza 12 ottobre 2011, n. 420, ha accolto un ricorso, ritenendolo fondato perché:
“(..) la valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l’effettiva pregnanza dei DSA di cui soffre l’alunno (..). E’ anche evidente che il Consiglio di classe non ha affrontato la valutazione dei rischi derivanti da una possibile totale disaffezione dell’alunno nei confronti della scuola, desumibili anche dal fatto che in due materie nelle quali durante l’anno scolastico precedente alla ripetenza aveva ottenuto la sufficienza, ha invece conseguito risultati insufficienti (storia ed educazione tecnologica).”
Il Tar Lombardia, con sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010, ha affermato che il consiglio di Classe deve tenere espressamente conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti.
In difetto, il giudizio di non promozione risulta carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico, avendo omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia).
L'atto impugnato pertanto risulta quanto mai generico ed incongruo, posto che nella specie si limita a sostenere la mancata ammissione alla classe successiva “…al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà…”
Ciò sta ad indicare come il giudizio di non promozione sia carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico.
(Il Tar, quindi, ritiene che non è ammissibile la motivazione per cui non si ammette alla classe successiva un alunno al fine di consentirgli di consolidare le conoscenze nelle materie in cui versa in difficoltà)

Sulla base delle fin qui esposte considerazioni il ricorso è stato accolto e per l'effetto il giudizio finale di non promozione impugnato è stato annullato per violazione di legge, per difetto di motivazione.
Il TAR Campania con sentenza n. 2404 del 30 aprile 2014 ha evidenziato il mancato svolgimento di “una effettiva analisi circa l’incidenza causale del DSA sul rendimento dell’alunno, di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell’apprendimento: inoltre, manca una oggettiva verifica in ordine alle ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal Progetto Didattico Personalizzato, la cui stessa attuazione è stata contestata dalla parte ricorrente”.
Il ricorso presentato al Tar è stato accolto per violazione dell’art. 5, comma 4, della L. 170/2010 e dell’art. 10 D.P.R. 122/2009 (“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”) secondo cui, per gli alunni con DSA certificato, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle per l’esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.
Infatti “la considerazione della condizione patologica dell’alunno rappresenta un elemento necessario non soltanto dell’iter didattico, ma anche del momento valutativo: viceversa, nella fattispecie, l’impugnato giudizio di non ammissione prescinde totalmente dal disturbo che affligge il minore”.
(Nel medesimo orientamento si colloca la sentenza TAR Lazio n. 10817 del 28 ottobre 2014, che riguarda un alunno con DSA e disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività –ADHD-).

Anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3593 del 14 agosto 2012, ha accolto il ricorso dei genitori di un alunno, richiamando l’importanza delle motivazioni contenute nel giudizio finale del Consiglio di Classe.
Infatti “Gli elementi portati a motivazione del negativo giudizio (attenzione didattica mirata al conseguimento degli obiettivi minimi e socio-educativa finalizzata al rispetto delle regole scolastiche, negativo commento sulle effettive possibilità che lo studente abbia di recuperare in tempi brevi i debiti formativi per poter affrontare responsabilmente l’anno scolastico successivo) presentano, evidentemente, un vizio motivazionale di fondo, per non tenere in alcuna considerazione il percorso scolastico dell’alunno ed i risultati conseguiti in rapporto alla patologia certificata in base ad una diagnosi specialistica, così come richiesto sia dall’art.10 del regolamento (“adeguatamente certificate”) che dalle istruzioni operative dell’amministrazione centrale (“diagnosi specialistica di disturbo specifico”), che andava adeguatamente valutata. La genericità della deliberazione di non ammissione alla classe e l’omissione di ogni considerazione delle condizioni dell’alunno comporta, pertanto, la necessità di annullamento del giudizio finale, con assorbimento delle ulteriori censure, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”.
Dalla rassegna di queste sentenze importanti per la direzione in cui sono poi andati molti Tar italiani, si evince come gli studenti ed alunni con DSA siano fortemente attenzionati anche dalla magistratura, volta a garantir loro adeguate forme di tutela finalizzate ad attuare le previsioni normative contemplate dal nostro ordinamento.
Le valutazioni concernenti alunni e studenti DSA devono tenere sempre in debita considerazione il disturbo loro diagnosticato, diversamente, le stesse, saranno viziate per aver omesso nel giudizio un elemento di fondamentale importanza affinché la valutazione possa dirsi correttamente effettuata nei riguardi del singolo studente.

A conclusione di queste riflessioni in tema di DSA occorre evidenziare come non solo le forme di tutela legale si risolvono (laddove vi siano i presupposti) nell’annullamento della bocciatura o del debito formativo, ma altresì nella forma del risarcimento del danno, patrimoniale e morale; ne discende, pertanto, una tutela demolitoria quanto al provvedimento negativo di bocciatura ed una tutela risarcitoria a ristoro dei danni subiti.

(Fonte: tratto da https://www.tuttodsa.it).

martedì 6 marzo 2018

Ecco a voi una serie di schemi utili alla formulazione dei giudizi analitici da inserire nel documento di valutazione quadrimestrale in uso nella scuola secondaria di 1° grado.
 
GIUDIZIO INTERMEDIO (1° QUADRIMESTRE)
Classe prima e seconda
Classe terza
GIUDIZIO FINALE (2° QUADRIMESTRE)
Classe prima e seconda
Word (campi-moduli)
Classe terza
Word (campi-moduli
Ecco a voi un semplice documento che vi aiuterà nella valutazione delle discipline nella scuola elementare. La tabella vi aiuterà nell'individuare a cosa corrisponde un voto numerico, cioè cosa l'alunno deve saper fare, quali conoscenze e abilità corrispondono ad un specifico voto numerico.

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