• BLOG DIDATTICO DI SOSTEGNO

    Si dice di solito "nero sul bianco" per marchiare negativamente qualcuno, io invece provo a cancellare questa macchia nera cercando di trasmettere non solo risorse ma anche valori umani. Se siete perplessi non preuccupatevi è un buon segno, in quanto la perplessità è l'inizio della conoscenza...

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giovedì 14 maggio 2020

Vi fornisco un semplice modello di relazione finale per l'attività di didattica a distanza, utile per gli alunni disabili. Esso risulta di facile compilazione e lettura grazie ad una visione d'insieme efficace e con voci essenziali.

Il modello è ideato da © Carmelo Di Salvo (autore di questo blog), la risorsa è di libero utilizzo - si prega di segnalare la fonte in caso di diffusione in altri portali didattici e non.

Clicca qui per scaricare il modello!

lunedì 2 luglio 2018

Diverse volte in questo portale didattico ho pubblicato materiali e strumenti utili alla valutazione e alla verifica degli apprendimenti, c'è da dire che non tutti sia insegnanti sia genitori conosciamo metodologicamente differenze importanti! 

Intanto teniamo a mente questo concetto:
Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto ri-guarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.
 
Quindi qual è la differenza tra la verifica del PEI rispetto ai voti e quindi alla valutazione in pagella???
 
"Con la valutazione in pagella si valutano i risultati degli apprendimenti degli alunni, ed è di competenza esclusiva della scuola. Il PEI invece descrive gli interventi che vengono messi in atto per garantire l'inclusione sotto tutti i punti di vista. È un documento collegiale che prevede per legge (104/92 art. 12 c. 5) la collaborazione dei genitori, anche al momento della verifica che ha lo scopo di valutare se gli interventi attivati sono stati idonei, o se è necessario rivedere qualcosa. Nella verifica del PEI si esamina quindi "cosa hanno fatto gli adulti" non, come nella pagella, i risultati degli apprendimenti, ossia "cosa sa fare l'alunno" (Fonte Flavio Fogarolo - NORMATIVA E INCLUSIONE).

venerdì 18 maggio 2018

I noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto) previsti dall’art.15 della Legge n.104 del 1992 si vedono oggi affiancati, a livello di singola istituzione scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività; si tratta, per questi ultimi, di altri ‘organi politico-operativi’ con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica.
Seppur con denominazioni diverse, i vari gruppi di lavoro son formati dagli stessi operatori scolastici e hanno fondamentalmente lo stesso obiettivo generale, garantire diritti agli alunni con B.E.S; per maggiori informazioni e distinzioni vi rimando all'articolo di Orizzonte Scuola https://www.orizzontescuola.it/guida/gruppi-lavoro-lintegrazione-e-linclusione-glh-glhi-glho-e-ruoli-diversi-e-complementari/

A fine gruppo di lavoro viene chiesto all'insegnante di sostegno di produrre, agli atti della scuola, un VERBALE della riunione.
A titolo di esempio pubblico un modello (da adattare e modificare) e alcuni esempi che vi aiutano e vi suggeriscono come impostare tale VERBALE.

-> CLICCA QUI PER SCARICARE UN MODELLO DI VERBALE GLHO UTILE PER ILPRIMO INCONTRO - DEFINIZIONE DEL PEI.

-> CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODELLO DI VERBALE GLHO e similari.

-> CLICCA QUI PER SCARICARE UN SECONDO ESEMPIO DI MODELLO DI VERBALE .

-> ESEMPIO VERBALE COMPILATO PER GLH (trovato in rete).

-> ALTRO ESEMPIO VERBALE COMPILATO PER GLH (trovato in rete).

mercoledì 16 maggio 2018

Ecco a voi una serie di Piani Educativi Individualizzati già compilati. Vengono pubblicati a titolo di ESEMPIO poichè questi documenti vanno costruiti su misura dell'alunno. Nel PEI si deve cercare di individuare i punti deboli e forti dell'alunno in modo da pianificare un percorso didattico-educativo il più possibile costruttivo e di crescita!

Clicca qui sotto per scaricare gratuitamente gli esempi:

martedì 15 maggio 2018

Ecco a voi un modello per la verifica del PEI e del PDF su base ICF-CY, da utilizzare anche come relazione finale.
RICORDIAMO CHE: ICF CY sta per Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute - per Bambini e Adolescenti
La versione ICF per Bambini e Adolescenti (ICF-CY) è una classificazione "derivata", approvata dall'OMS nel 2007.
La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’OMS e fornisce un linguaggio unificato e standard, un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati. (ICIDH) pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1980 a scopo di ricerca.

sabato 25 novembre 2017

Questo blog si è occupato diverse volte di Bisogni educativi speciali e sull'importanza di seguire attentamente le fasi dettate dalla normativa (vedi ad esempio BES E CONSIGLI DI CLASSE, L'IMPORTANZA DI REDIGERE IL VERBALE PER EVITARE SENTENZE TAR.). Continuando il "lavoro operativo di divulgazione di buone e corrette pratiche" ecco i principali compiti e fasi che il consiglio di classe deve seguire nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES):

1)  individuare in  “quali  casi  sia  opportuna  e  necessaria  l’adozione  di  una personalizzazione della  didattica  ed  eventualmente  di  misure  compensative  o dispensative…” “…tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche…”  (C.M. n°8 Prot. 561 del 6 marzo 2013);
 
2)  verbalizzare, possibilmente nel 1^ Consiglio di Classe le rilevazioni, utilizzando la seguente dicitura e la tabella come da esempio“  il Consiglio della classe …. , ai sensi  e  per  gli  effetti  della  direttiva  ministeriale  del  27/12/2012  e  della  CM n°8/2013,  stante  la  sussistenza  delle  condizioni  previste  dalle  norme  sopra richiamate, rileva la presenza dei seguenti alunni con Bisogni Educativi Speciali:


Descrizione dei casi di bisogno educativo  speciale: inserire le lettere e i numeri, indicati nelle legende,  che interessano i singoli casi; se si preferisce riportare la dicitura per intero:
 

3)  predisporre proposta Piano Didattico Personalizzatoconforme con le prescrizioni di cui all’art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 ed al punto 3.1 delle “linee guida”;

4)  approvare PDP   firmato da  tutti i soggetti indicati dalla CM 8/2013 entro la fine di ottobre/novembre.


*** Alunni BES e procedure ***
 
A)  alunni diversamente abili (Protocollo alunni diversamente abili) L.104 = PEI
NB il PEI può essere: 1) per obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali (certificato di frequenza); 2) per obiettivi didattici e formativi riconducibili ai programmi ministeriali (titolo di studio)

B)  alunni di recente immigrazione (Protocollo alunni stranieri) = PDP

C)  DSA (disturbi evolutivi specifici) Certificazione Asl o enti accreditati L.170
1)  consegna certificazione alla scuola;
2)  attività di osservazione;
3)  verbalizzazione nel Consiglio di Classe di programmazione con compilazione scheda di rilevazione BES e elaborazione PDP che deve essere firmato da tutti i docenti;
4)  incontro,  genitori  e/o  alunno  per  condivisione  del  PDP  e  firma.  Il coordinatore curerà  la  convocazione  dei  genitori  per  la  condivisione  del  progetto;  qualora venissero  sollevate  eccezioni,  si  attiverà  immediatamente  per  convocare  un Consiglio di Classe straordinario alla presenza dei genitori.

D)  disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD (disturbi evolutivi specifici)
dichiarazione medica; Direttiva M.27/12/13 – Circolare M. n°8 6/03/13 = PDP
1)  consegna certificazione alla scuola;
2)  attività di osservazione;
3)  verbalizzazione nel Consiglio di Classe di programmazione con compilazione scheda di rilevazione BES e elaborazione PDP che deve essere firmato da tutti i docenti;
4)  incontro, genitori e/o alunno per condivisione del  PDP e  firma.  Ilcoordinatore  curerà la convocazione dei genitori per la condivisione del progetto; qualora venissero sollevate eccezioni, si attiverà immediatamente per convocareun Consiglio di Classe straordinario alla presenza dei genitori.

E)  Altro: svantaggio socio economico, linguistico, culturale
1)  certificazione (es. servizi sociali) e/o autocertificazione della famiglia consegnata a scuola e/o segnalazione docenti;
2)  attività di osservazione;
3)  verbalizzazione nel Consiglio di Classe di programmazione con compilazione scheda di
rilevazione BES e elaborazione PDPche deve essere firmato da tutti i docenti;
5)  incontro, genitori e/o alunno per condivisione del  PDP e  firma.  Il coordinatore  curerà la convocazione dei genitori per la condivisione del progetto; qualora venissero sollevate eccezioni, si attiverà immediatamente per convocareun Consiglio di Classe straordinario alla presenza dei genitori.

martedì 22 novembre 2016

A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e da ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.


In forza di questi orientamenti la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. 

Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <> esposti nell'albo della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <> (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati. 


Conseguentemente gli alunni che seguono un PEI <> possono essere, come tutti, promossi o ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono <>, quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata.

Fonte:  Art. 15 ( O.M.90/2001) http://www.edscuola.it/ di Salvatore Nocera

lunedì 21 novembre 2016

Nella programmazione degli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi: 
  • nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe;
  • nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.
Quindi le programmazioni sono di 2 tipologie: Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI MINIMI) e Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI DIFFERENZIATI...  - - > clicca qui per leggere tutto l'articolo e scaricare gratuitamente la guida!

sabato 7 febbraio 2015

Ci sono casi estremi in cui gli insegnanti si ritrovano facilmente fuori pista... le difficoltà posso essere diverse,  dovute alle normative contrastanti e non totalmente complete di descrizione anche per i casi particolari.

Come sappiamo in questo grande calderone rappresentato dai BES troviamo diverse sotto categorie:
- gli alunni disabili con diagnosi clinica e funzionale (con legge 104/92);
- gi alunni con DSA con certificazione;
- gli alunni con svantaggio senza certificazione ed individuati dai team docenti.

Innanzittutto non bisogna far confusione tra diagnosi e certificazione (vedi qui http://biancosulnero.blogspot.it/2012/10/normativa-dsa-differenza-tra.html). Inoltre capitano casi davvero così particolari che difficilmente l'insegnante è sicuro di procedere in modo giusto e corretto, andiamo ad analizzare le variabili e quale documento di programmazione deve esser progettato:
  • Gli alunni con disabilità e quindi con legge 104/92 hanno diritto, se richiesto, all'insegnante di sostegno e ad un possibile educatore o assistente. Per loro è destinato la progettazione del PEI.
  • Per gli alunni con DSA, (senza L. 104 e senza diagnosi funzionale) ma con certificazione comprovante le difficoltà di apprendimento, non hanno diritto all'ins. di sostegno e per loro è destinato la compilazione del PDP in riferimento alla legge 170 che li tutela.
  • Gli alunni con svantaggio, senza diagnosi e certificazione - senza L. 104: alunni con bisogni educativi individuati dai varii team docenti che predispongono PDP per aiutarli nei processi formativi e integrativi scolastici. Essi non possono usufruire di insegnanti di sostegno o l'educatore... ma soltanto degli strumenti compensativi e di modalità educative e valutative definite nel PDP...
  • Alunni con DSA in COMORBILITA' con altre sindromi o difficoltà: se è presente la diagnosi funzionale e clinica e quindi la legge 104 hanno diritto all'insegnante di sostegno e/o educatore con la progettazione di un PEI.
  • Alunni con Diagnosi funzionale/clinica e legge 104 in cui NON risulta la richiesta dell'insegnante di sostegno ma bensì quella dell'educatore: caso particolare ma la normativa fa dedurre che nonostante c'è un rifiuto o scelta di non usufruire dell'insegnante di sostegno, il team docenti deve considerarlo un alunno con disabilità e stilare loro un PEI. Infatti l'art. 5 del DPR di cui sotto, prevede la stesura del PEI nel caso di certificazione con la legge 104/92. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".
 

venerdì 14 novembre 2014

"Un bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo ed apprenditivo, espressa in funzionamento( nei vari ambiti della salute secondo il modello ICF dell'OMS) problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall'eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata"    D. Ianes
 
Di seguito, una sintesi dei possibili casi per i quali si può o si deve prevedere la compilazione del suddetto documento per la "categoria alunni con BES" (nella categoria sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.) :
  1. Alunni con certificazione di handicap che hanno diritto al docente di sostegno (L. 104/92). Per questi alunni va redatto il PDF (Profilo Diagnosi Funzionale) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato).
  2. Alunni con certificazione di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia) che non hanno diritto all’insegnante di sostegno, ma per i quali devono essere individuati strumenti compensativi e misure dispensative (L. 170/2010). Per questi casi, la strutturazione del Piano Didattico Personalizzato costituisce un obbligo preciso del team docente (scuola Primaria e dell’Infanzia) e del Consiglio di classe (scuola Secondaria di I° grado).
  3. Alunni con diverse tipologie di disturbo che non rientrano nei casi certificati dalla L. 104/92 e dalla L. 170/2010 (es. disturbo di attenzione e iperattività, disturbo specifico del linguaggio, disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, disturbo dello spettro autistico lieve, funzionamento intellettivo limite). Per questi alunni, i docenti di classe sono autonomi nel decidere se formulare o non formulare un PDP.
  4. Alunni con difficoltà di apprendimento non meglio specificate e che comunque siano oltre l’ordinaria difficoltà di apprendimento. Per tali casi, solo qualora nell’ambito del Consiglio di Classe o del team docenti si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici per rinforzare e potenziare le abilità deficitarie  potrà essere compilato un Piano Didattico Personalizzato.
  5. Alunni stranieri ultra tredicenni neo arrivati in Italia provenienti da paese di lingua non latina e alunni stranieri che, oltre alle difficoltà linguistiche, presentano anche altre problematiche. Per questa tipologia di apprendenti, solo in via eccezionale e transitoria si provvederà alla formalizzazione dei relativi Piani Didattici Personalizzati, a cura dei Consigli di classe o del team docenti.
Infine, anche per gli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, che rientrano a pieno titolo nella categoria dei Bisogni Educativi Speciali quando tale svantaggio influisce negativamente sull’apprendimento, la formalizzazione dei PDP è affidata alla valutazione degli insegnanti di classe.
In linea generale, la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non è vincolante ai fini dell’attivazione di un percorso specifico e della compilazione  di un Piano Didattico Personalizzato, mentre lo è il disturbo di apprendimento. La differenza tra difficoltà e disturbo sta nel carattere permanente di quest’ultimo, in quanto si tratta di un deficit di origine neurobiologica.
Fatta salva, dunque, la discrezionalità dei docenti rispetto alla stesura del PDP nei casi non certificati di DSA  è comunque compito della scuola predisporre tutte quelle iniziative che possono favorire e garantire maggiori opportunità formative attraverso l’adozione di forme di flessibilità quali i percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

giovedì 13 novembre 2014

 La risposta la troviamo nel DPR 24.2.94 relativo al  Piano educativo individualizzato. - Nel decreto:
1. Il Piano educativo individualizzato, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.
4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

Se è redatto insieme alla famiglia non ci sarà nessun problema per la firma. Se invece la famiglia non è stata interpellata e non gli sta bene può non firmare il documento. 

Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, la normativa stabilisce che il Consiglio di classe/intersezione (e la scuola) deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso del Pei. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la programmazione e la valutazione si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve essere considerato come se non fosse in situazione di handicap.
 

martedì 8 aprile 2014













Ecco a voi alcuni documenti da tenere in considerazione nel lavoro con i nostri alunni. 
In questo caso si tratta di alcune guide e suggerimenti tratti dalle note ministeriali (emanate dagli Uff. Scolastici Prov.) ma molto utili come guide e suggerimenti operativi per l'integrazione scolastica degli alunni Autistici...

1_nota.pdf
Nota dell’ufficio scolastico regionale

2_all1parte_i-2.pdf
Suggerimenti operativi per l’integrazione scolastica degli allievi con
autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo
- Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo: di cosa stiamo parlando?
- Caratteristiche di un programma funzionale

3_all_1_parte+ii-1.pdf
Suggerimenti operativi per l’integrazione scolastica degli allievi con
autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo
- Insegnamento strutturato
- Prima dell’arrivo a scuola: acquisire informazioni
- Organizzare gli spazi 1° parte

4_all_1_parte+iii.pdf
Suggerimenti operativi per l’integrazione scolastica degli allievi con
autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo:
- Organizzare gli spazi 2° parte

5_all_1_parte+iv.pdf
Suggerimenti operativi per l’integrazione scolastica degli allievi con
autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo:
- Organizzare i tempi
- Strategie didattiche: l’uso dei rinforzi
- Strategie didattiche: l’uso del prompt
- Attivita’ e metodi didattici

7_all_2.pdf
Elenco dei documenti federali, statali o equivalenti consultati per la redazione del documento.

8_diramare+dispense.pdf
Nota dell’ufficio scolastico regionale.
Formazione in tema di handicap a.s. 2009-2010.
Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo.
Pubblicazione dispense.

9_edmotoria.pdf
Suggerimenti operativi per l’educazione motoria degli allievi con autismo o con disturbi pervasivi dello sviluppo.
Quaderno 1 le capacita’ grosso-motorie

10_laboratori+autismo.pdf
Macro-aree di approfondimento laboratoriale a.s. 2009-2010.

11_fino_motorio_premessa-1.pdf
Materiali per la formazione dei docenti di alunni con autismo o Disturbi dello Spettro Autistico a.s. 2010-2011.
Abilità fino-motorie e coordinamento occhio-mano

12_fino_motorio_cap_1_cosa+sono.pdf
Cap.I Cosa si intende con l’espressione: abilità fino-motorie?

13_fino_motorio_cap_2_errore.pdf
Cap.II Un errore da evitare.

14_fino_motorio_cap_3_motivaz.pdf
Cap.III La ricerca della motivazione.

15_fino_motorio_cap_4_osser.pdf
Cap.IV Osservare e valutare le abilità finomotorie

16_fino_motorio_cap_5_imit_att.pdf
Cap.V - Potenziare l’imitazione l’attenzione congiunta e la capacità di auto organizzarsi.

17_fino_motorio_cap_6_scaffolding.pdf
Cap.VI Mosse di scaffolding.

18_sensoriale+generale.pdf
Suggerimenti operativi per l’educazione sensoriale degli allievi con autismo o con disturbi pervasivi dello sviluppo
Parte prima: l’alunno autistico e le sue modalita’ percettive.

19_nota+firm-1.pdf
Nota dell’ufficio scolastico regionale.
Autismo e Disturbi Pervasivi dello sviluppo.
Pubblicazione dispense per la formazione dei docenti a.s. 2010-2011: Abilità fino-motorie e di coordinamento occhio-mano.

20_vista.pdf
Suggerimenti operativi per l’educazione sensoriale degli allievi con autismo o con disturbi pervasivi dello sviluppo
Parte seconda : attivita’, esercizi e giochi
Sezione prima: percezione visiva

21_udito.pdf
Percezione uditiva.

22_tatto.pdf
La percezione tattile.

23_gusto_olfatto.pdf
Gusto e olfatto.

24_alimentazione.pdf
Autismo e comportamenti alimentari.

lunedì 7 aprile 2014

Spesso noi insegnanti ci ritroviamo in difficoltà quando in alcune diagnosi e documenti simili troviamo codici appartenenti ai sistemi di classificazione, in questo caso all'ICD-10, invece di complete descrizioni della disabilità e/o difficoltà riscontrate nei nostri alunni.

Per facilitare la lettura delle diagnosi, passo importante per poi progettare un percorso personalizzato funzionante, ci da una mano una GUIDA sui Codici secondo la classificazione ICD-10 (OMS) relativi alle diagnosi riguardanti gli alunni diversamente abili in base alla legge 104.




domenica 23 marzo 2014

Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) Ex art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università (art. 12 Legge 104/92)... ecco alcuni nozioni provenienti da Anffas onlus e LEDHA:

  • ISCRIZIONE: cosa fare
Prima di procedere all’iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:
- L’attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/2/94). Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato.
- La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione, diversamente dalla certificazione medica, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell’alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).
Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d’Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. - Piano dell’Offerta Formativa). All’atto dell’iscrizione i genitori debbono: presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia)
IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).
  • DOPO L’ISCRIZIONE: cosa fare e chi lo fa 
Individuazione del Consiglio di Classe: il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74).
Formulazione di un progetto: il Consiglio di Classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull’assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99).
Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98).
Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Il Consiglio di Classe tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il Consiglio di Classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99).
Assistente per l’autonomia e la comunicazione: se la gravità dell’handicap lo richiede il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori). Si tratta del c.d. assistente ad personam (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92).
 
  • GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno. Viene redatto per la prima volta all’inizio del primo anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori (art. 4 DPR 22/4/1994).

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è redatto all’inizio di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici.
Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).

L’Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l’alunno disabile. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02).
- Chi lo richiede? Il dirigente scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98)
- Per quante ore? La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe
- Criterio di Assegnazione? Viene attivato un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia (art. 40 Legge 449/1997)
- Nomine in deroga? Il dirigente scolastico può e deve richiedere (in caso di gravità dell’handicap) al Direttore Scolastico Regionale l’autorizzazione alla nomina di insegnanti in deroga al rapporto 1/138 (art. 35 comma 7 Legge 289/2002).

Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei c.d. assistenti ad personam.
- Cosa fare? Sollecitare il dirigente scolastico a farne richiesta all’ente locale competente.
- Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) e Provincia (scuole superiori)  art. 139 D.Lgs 112/1998).

Assistenza di base: comprende l’assistenza nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.
- Chi la svolge? Devono provvedervi i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
- Responsabilità : E’ il dirigente scolastico che, nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto all’assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
- Nel caso in cui l’assistenza materiale non venga garantita, occorre diffidare con lettera r.r. il dirigente scolastico a garantire tale servizio pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Trasporto scolastico: per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.
- Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) Provincia (scuole superiori)  art. 139 D.lgs 112/1998.
- Quanto costa? Per la scuola dell’obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente (art. 28 Legge 118/1971).
- Cosa fare? Al momento dell’iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché questa si attivi tempestivamente per la richiesta.

  • ALTRI ASPETTI
Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96).

La competenza è del Comune (per la scuola materna, elementare e media) e della Provincia (scuola superiore)  Legge 23/96 Segnalare con lettera r/r all’ente competente la presenza di barriere architettoniche chiedendo, nel caso non fossero stati adottati, la predisposizione di piani di abbattimento delle barriere architettoniche cui le P.A. sono tenuti  art. 32 comma 20 Legge 41/86.

Scuole private: le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica (Legge 62/2000).

Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell’art. 22 Legge 675/1996.
Ne è responsabile il dirigente scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari. I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99)

Gite scolastiche
: l’alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio.La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992). Nel caso in cui la partecipazione alla gita sia negata si consiglia di inviare una lettera r/r di sollecito al dirigente scolastico e al C.S.A. (Ex Provveditorato agli studi)

Accordi di programma: costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell’integrazione scolastica. Sono uno strumento giuridicamente vincolante utilizzato quando un determinato programma di intervento richiede la partecipazione di diversi enti pubblici (art. 27 Legge 142/90). Il progetto di integrazione dell’alunno disabile (il PEI) richiede come si è visto l’intervento di diversi enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province, ect). Gli accordi di programma garantiscono appunto il coordinamento tra i diversi servizi al fine di facilitare una tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali e dei PEI, nonché per garantire un inserimento adeguato anche agli alunni disabili gravi. (D.I. 9/7/92). Gli Accordi di Programma solitamente coincidono con il territorio delle ASL, comprendente spesso diversi Comuni. Gli accordi sono stipulati tra il legale rappresentante del Consorzio di Comuni o il Sindaco del Comune capofila; il dirigente del CSA (ex Provveditore agli studi), i legali rappresentanti delle ASL (art. 2 D.I. 9/7/92).Nel caso nessuno dei soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al dirigente del CSA inoltrare la richiesta di stipula (art. 3 D.I. 9/7/92).
Nell’accordo di programma devono essere chiaramente definite: Le competenze e gli interventi a carico di ciascun ente. L’ufficio competente all’erogazione dei servizi . Gli stanziamenti finanziari previsti dai rispettivi bilanci 4. Il collegio di vigilanza
Gli accordi di programma sono purtroppo spesso realizzati come se fossero delle semplici intese: non si è pertanto provveduto ad indicare accanto alle prestazioni dovute per legge i correlativi impegni finanziari ed i poteri sostitutivi del Collegio di vigilanza.
N.B. tutti gli strumenti, interventi, prestazioni sopra indicati valgono per tutti i tipi di scuola (materna, elementare, media, e superiore). L’integrazione scolastica nella scuola superiore si differenzia sostanzialmente per il differente sistema di valutazione del profitto scolastico.
 

martedì 11 marzo 2014









Spesso può capitare che un bambino disabile abbia bisogno di restare un altro anno in più nella scuola dell'infanzia, in quanto ancora non maturo per affrontare richieste più complesse...
Il trattenimento al nido o alla scuola dell'infanzia è da considerarsi del tutto eccezionale e comunque va sostenuto da una progettualità concordata tra servizi scolastici e servizi sanitari, conseguente al profilo dinamico funzionale elaborato nel corso dell'ultimo anno di frequenza scolastica...
Si richiede anche agli insegnanti, oltre la progettualità del PEI per il nuovo anno scolastico, di redigere un "progetto permanenza". 
Ecco alla fine dell'articolo troverete un modello da tenere in considerazione per adempiere a questa richiesta che fa parte del persorso del bambino e regolamentato da leggi e disposizioni ministeriali... vi consiglio anche di leggere questo articolo con la normativa di riferimento: PERMANENZA DEL BAMBINO DISABILE NELLA SCUOLA MATERNA...

venerdì 8 novembre 2013

Sono stati pubblicati qualche settimana fa dall’AT di Como i documenti elencati di seguito e relativi all’inclusione scolastica degli alunni con certificazione. Anche se la maggior parte dovrebbe essere compilata dal DS o dal GLH, prego comunque tutti gli insegnanti di sostegno di prenderne visione e, se necessario, utilizzarli perchè potrebbero costituire per tutti delle utili tracce per la conoscenza iniziale dell’alunno e del suo contesto scolastico e familiare di provenienza. Alcuni di questi documenti andranno a sostituire quelli già presenti nelle nostre Buone Prassi.
Inoltre, all’interno del secondo rapporto PILa (Pro Istruzione Lariana), scaricabile dal sito dell’AT di Como, ho estrapolato le pagine relative alle procedure per l’inclusione scolastica degli alunni disabili e DSA che allego al presente articolo.
1. Richiesta insegnante di sostegno e liberatoria per la privacy. Da far compilare e firmare ai genitori nel momento della prima certificazione e/o tutte le volte che si cambia ciclo o istituto scolastico.
2. Modello di colloquio iniziale con la famiglia. Compilare a cura del DS o del GLH d’Istituto nel caso di nuovi inserimenti.
3. Modello di colloquio con la scuola di provenienza. Compilare a cura del DS o del GLH d’Istituto nel caso di nuovi inserimenti.
4. Modello di osservazione elementi comportamentali nel contesto scolastico precedente. Compilare a cura del DS o del GLH d’Istituto nel caso di nuovi inserimenti.
5. Modello di colloquio con gli specialisti. Compilare a cura del DS o del GLH d’Istituto nel caso di nuovi inserimenti.
6. Modello per la richiesta di risorse speciali. Compilare a cura del DS o del GLH d’Istituto nel caso di nuovi inserimenti.
9. Richiesta incontro di raccordo con gli specialisti. A cura dell’equipe psicopedagogica e/o del Consiglio di Classe.
10. Assenso della famiglia alla valutazione elaborata dal CdC. A cura dell’equipe psicopedagogica e/o del Consiglio di Classe e la famiglia.

lunedì 4 novembre 2013

Ecco a voi due importantissime schede di lavoro, una riguarda la presenzazione dell'alunno disabile... utile per diverse occasioni e per il GLH. L'altra scheda riguarda l'osservazione sistematica prima della stesura del PEI-PEP.

- Si pubblica la scheda di presentazione dell'alunno (clicca qui per la versione .pdf), da compilarsi a cura dell'insegnante di sostegno, in vista delle riunioni dei Gruppi di Lavoro Operativi per l'Handicap (GLHO).
Di ciascun GLH fanno parte: il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale per l'integrazione, il docente coordinatore di classe, il docente di sostegno, i genitori dell'alunno, gli specialisti della ASL, gli eventuali educatori e i rappresentanti degli enti locali.

- Preso atto delle esigenze emerse già negli anni passati e al fine di fornire uno strumento di agile utilizzazione a tutti i docenti, si mette a disposizione una SCHEDA che può essere utile per condurre l’osservazione iniziale degli alunni diversamente abili; l’osservazione andrà avanti fino alla stesura dei P.E.I.. cui si intende propedeutica.
La scheda, suscettibile di integrazioni migliorative, potrà costituire punto di partenza quando si tratterà di stendere il P.E.I. nei diversi casi specifici, nelle riunioni che saranno previste dal Piano Annuale di lavoro.

martedì 11 giugno 2013

Ecco a voi un modello di relazione finale molto semplice ma efficace! In poche pagine si riesce a presentare la situazione finale del gruppo classe. Con opportune modifiche può essere adattato a diversi ordini di scuola, anche per gli alunni diversamente abili. Buon Lavoro!

Download: Modello Relazione Finale Classe.doc

Altri esempi di relazione finali:
  1. Relazione finale;
  2. relazione finale.

Segnalo anche questi altri materiali utili per le ultime procedure burocratiche a scuola:

giovedì 8 novembre 2012

Il PEI è un documento didattico e non un atto amministrativo. In quanto tale non è soggetto ai vincoli posti dalla legge 241/90 che regola l'accesso agli atti amministrativi. 
Ovviamente il  PEI è un documento nel quale sono trattati dati sensibili secondo il decreto legislativo 196/03 che tutela il diritto alla privacy in Italia. Quindi, i genitori di un bambino/ragazzo disabile hanno pieno diritto di chiederne una copia in quanto genitore e la scuola non può rifiutarne la consegna. Infatti il PEI è redatto con la piena ed effettiva partecipazione dei genitori. Altro sarebbe renderlo pubblico senza consenso o consegnarlo ad altre persone diverse ed estranee.
Gli  assistenti AEC (Assistente Educativo Culturale) sono operatori dipendenti e regolamentati dal comune o cooperativa che mette a disposizione tale servizio...

Il compito dell'AEC è di sostenere il processo di integrazione degli studenti disabili non autonomi, aiutandoli ad andare in bagno, a mangiare , a spostarsi negli spazi della scuola sia esterni che interni all'edificio, ad accompagnare l'alunno in gita scolastica e nello svolgimento di attività che richiedano spostamenti, nella cura dell'igiene personale. Non è compito dell'AEC la somministrazione di farmaci, tranne su autorizzazione dei genitori e su presentazione di una formale richiesta del medico. L'AEC, inoltre, non deve intervenire nella didattica né per lo svolgimento di attività a scuola che nei compiti a casa. Il mansionario dell'assistente è un documento che può essere richiesto al comune o alla cooperativa. Infine, l'AEC partecipa ai GLH operativi e collabora nella stesura del PDF e del PEI.

A quanto pare solitamente lo schema orario (che dipende dal contratto e organizzazione comunale/cooperativa)  deve tener conto da un punto di vista quantitativo di coloro che frequentano con un orario a tempo pieno; da un punto di vista qualitativo, invece, bisogna evitare l’esclusiva presenza pomeridiana dell’assistente, al fine di favorire la reale integrazione con il gruppo classe. Non risulta comunque compatibile al fine educativo del minore, la compresenza dell’AEC con l’insegnante di sostegno.

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