A seguito della sentenza
n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese
riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una
valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico
<> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento
è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e da
ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In
tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo
svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del
diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il
rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato
espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 ,
sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte
Costituzionale.
In forza di questi
orientamenti la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni:
gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <>
vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono
riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò
deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella.
Non deve
invece farsi alcuna annotazione sui <> esposti nell'albo
della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela
dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce
un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato
<> (in situazione di handicap), non può essere divulgato.
Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni
circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli
atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di
cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
Conseguentemente gli
alunni che seguono un PEI <> possono essere, come tutti,
promossi o ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il
livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito
positivo, gli alunni vengono <>, quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in
cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto
apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi
ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di
effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta
la valutazione differenziata.
Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata.
Fonte: Art. 15 ( O.M.90/2001) http://www.edscuola.it/ di
Salvatore Nocera
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