sabato 7 febbraio 2015

Ci sono casi estremi in cui gli insegnanti si ritrovano facilmente fuori pista... le difficoltà posso essere diverse,  dovute alle normative contrastanti e non totalmente complete di descrizione anche per i casi particolari.

Come sappiamo in questo grande calderone rappresentato dai BES troviamo diverse sotto categorie:
- gli alunni disabili con diagnosi clinica e funzionale (con legge 104/92);
- gi alunni con DSA con certificazione;
- gli alunni con svantaggio senza certificazione ed individuati dai team docenti.

Innanzittutto non bisogna far confusione tra diagnosi e certificazione (vedi qui http://biancosulnero.blogspot.it/2012/10/normativa-dsa-differenza-tra.html). Inoltre capitano casi davvero così particolari che difficilmente l'insegnante è sicuro di procedere in modo giusto e corretto, andiamo ad analizzare le variabili e quale documento di programmazione deve esser progettato:
  • Gli alunni con disabilità e quindi con legge 104/92 hanno diritto, se richiesto, all'insegnante di sostegno e ad un possibile educatore o assistente. Per loro è destinato la progettazione del PEI.
  • Per gli alunni con DSA, (senza L. 104 e senza diagnosi funzionale) ma con certificazione comprovante le difficoltà di apprendimento, non hanno diritto all'ins. di sostegno e per loro è destinato la compilazione del PDP in riferimento alla legge 170 che li tutela.
  • Gli alunni con svantaggio, senza diagnosi e certificazione - senza L. 104: alunni con bisogni educativi individuati dai varii team docenti che predispongono PDP per aiutarli nei processi formativi e integrativi scolastici. Essi non possono usufruire di insegnanti di sostegno o l'educatore... ma soltanto degli strumenti compensativi e di modalità educative e valutative definite nel PDP...
  • Alunni con DSA in COMORBILITA' con altre sindromi o difficoltà: se è presente la diagnosi funzionale e clinica e quindi la legge 104 hanno diritto all'insegnante di sostegno e/o educatore con la progettazione di un PEI.
  • Alunni con Diagnosi funzionale/clinica e legge 104 in cui NON risulta la richiesta dell'insegnante di sostegno ma bensì quella dell'educatore: caso particolare ma la normativa fa dedurre che nonostante c'è un rifiuto o scelta di non usufruire dell'insegnante di sostegno, il team docenti deve considerarlo un alunno con disabilità e stilare loro un PEI. Infatti l'art. 5 del DPR di cui sotto, prevede la stesura del PEI nel caso di certificazione con la legge 104/92. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".
 
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