Il decreto legislativo n. 62/2017 (clicca per leggere) e il successivo DM n. 741/2017
(clicca per leggere) hanno portato novità per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, apportando diversi cambiamenti che vanno dai requisiti di
ammissione alla prove e agli esiti finali.
I succitati decreti sono stati illustrati e esemplificati tramite la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017(clicca per leggere).
Uno dei quesiti ricorrenti, posti alla nostra redazione,
riguarda le novità relative alla partecipazione all’esame di Stato da
parte degli alunni disabili e, in particolare, alla loro partecipazione
alla Prova Invalsi. Da sottolineare che la partecipazione alla Prova Invalsi costituisce uno dei requisiti per essere ammessi a sostenere l’esame.
Gli alunni diversamente abili partecipano alla prova Invalsi, tuttavia il consiglio di classe:
- può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle medesime;
- può disporre, nel caso le predette misure non siano sufficienti, specifici adattamenti della prova ovvero disporre l’esonero dalla prova.
In caso di esonero, l’alunno diversamente abile viene
ammesso all’esame di Stato?
Il fatto che la normativa preveda l’esonero,
ci porta a rispondere affermativamente (sebbene nei due suddetti
decreti non sia esplicitato), ossia che gli alunni disabili, esonerati dalla prova Invalsi possono partecipare agli esami di Stato.
Quanto suddetto è implicitamente confermato dalla nota
n. 1865 del 10/10/2017, nel paragrafo dedicato alla partecipazione alla
Prova Invalsi da parte degli alunni disabili e con DSA.
Nel predetto paragrafo si sottolinea che la stessa costituisce requisito di ammissione all’esame per gli studenti con DSA:
“Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di ammissione all’esame di Stato.”
La partecipazione alla prova, dunque, è requisito d’ammissione anche
per i DSA. Nulla, invece, viene sottolineato in merito agli studenti
diversamente abili, ragion per cui non dovrebbe esistere alcun dubbio in
merito. Conseguentemente, nella certificazione finale delle competenze,
rilasciata al termine della secondaria di primo grado, nel caso di
alunni disabili esonerati dalla prova Invalsi, non si dovrebbe procedere
alla compilazione delle sezioni (Italiano, Matematica e Lingua Inglese)
dedicate alle rilevazioni nazionali.
Ricordiamo che per gli alunni disabili possono essere
predisposte prove differenziate che hanno valore equivalente ai fini del
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
Fonte: https://www.orizzontescuola.it/
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