venerdì 26 gennaio 2018

Il decreto legislativo n. 62/2017 (clicca per leggere) e il successivo DM n. 741/2017 (clicca per leggere) hanno portato novità per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, apportando diversi cambiamenti che vanno dai requisiti di ammissione alla prove e agli esiti finali.
I succitati decreti sono stati illustrati  e esemplificati tramite la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017(clicca per leggere).

Uno dei quesiti ricorrenti, posti alla nostra redazione, riguarda le novità relative alla partecipazione all’esame di Stato da parte degli alunni disabili e, in particolare, alla loro partecipazione alla Prova Invalsi. Da sottolineare che la partecipazione alla Prova Invalsi costituisce uno dei requisiti per essere ammessi a sostenere l’esame.

Gli alunni diversamente abili partecipano alla prova Invalsi, tuttavia il consiglio di classe:
  • può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle medesime;
  • può disporre, nel caso le predette misure non siano sufficienti, specifici adattamenti della prova ovvero disporre l’esonero dalla prova.
In caso di esonero, l’alunno diversamente abile viene ammesso all’esame di Stato? 

Il fatto che la normativa preveda l’esonero, ci porta a rispondere affermativamente (sebbene nei due suddetti decreti non sia esplicitato), ossia che gli alunni disabili, esonerati dalla prova Invalsi possono partecipare agli esami di Stato.
Quanto suddetto è implicitamente confermato dalla nota n. 1865 del 10/10/2017, nel paragrafo dedicato alla partecipazione alla Prova Invalsi da parte degli alunni disabili e con DSA.
Nel predetto paragrafo si sottolinea che la stessa costituisce requisito di ammissione all’esame per gli studenti con DSA:
Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di ammissione all’esame di Stato.”
La partecipazione alla prova, dunque, è requisito d’ammissione anche per i DSA. Nulla, invece, viene sottolineato in merito agli studenti diversamente abili, ragion per cui non dovrebbe esistere alcun dubbio in merito. Conseguentemente, nella certificazione finale delle competenze, rilasciata al termine della secondaria di primo grado, nel caso di alunni disabili esonerati dalla prova Invalsi, non si dovrebbe procedere alla compilazione delle sezioni (Italiano, Matematica e Lingua Inglese) dedicate alle rilevazioni nazionali.
Ricordiamo che per gli alunni disabili possono essere predisposte prove differenziate che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/
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