sabato 17 marzo 2018

17/03/2018 - Il decreto legislativo n. 66/2017 (clicca qui per leggerlo), attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto nuove norme sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Tra le novità ricordiamo quella relativa alla continuità didattica che, alla luce di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto, può essere favorita anche dalla conferma, per l’anno scolastico successivo, del docente con contratto a tempo determinato (cioè NON di ruolo o precario). La richiesta va fatta da parte delle famiglie degli alunni.

Non è facile attuare tale "provvedimento" poichè ci sono delle limitazioni che rendono molto difficile l'applicazione e la realizzazione. Qui sotto le principali condizioni che le famiglie devono sapere:
  1.  disponibilità del docente coinvolto (non solo che sia disponibile ad essere riconfermato ma non deve aver firmato altro contratto in altra scuola, in caso potrà rinunciare ma a condizione di accettare una supplenza più lunga).
  2. l’eventuale richiesta della famiglia (da consegnare in segreteria, accertatevi che venga protocollata), può essere proposta non prima dell’avvio delle lezioni (data stabilita dal calendario scolastico della singola regione).
  3. prima vengono considerati ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche’quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015 (non è possibile stipulare contratti a tempo determinato per più di 36 mesi anche non continuativi).
  4. i presidi non sanno ancora come muoversi per confermare le supplenze; come si legge nel decreto stesso (articolo 14 , comma 3), è necessario un ulteriore provvedimento ossia un decreto che ne definisca le modalità attuative, anche apportando le necessarie modifiche al Regolamento sulle supplenze (DM n. 131/2017).
  5. nel decreto approvato (che ribadiamo entra in vigore il 31 maggio) non è scritto a partire da quale anno scolastico entrano in vigore tali modifiche.
Sul punto 4 ancora non ci sono notizie, quindi si attende un decreto apposito del Miur ma anche modifiche al Regolamento delle supplenze, fermo al 2017 (dm 131/2007), modifiche che saranno esplicitate nella annuale circolare sulle supplenze, che il Ministero pubblica – ad andar bene a fine agosto.

Insomma è ancora una questione aperta che potrà ancora una volta cambiare con il nuovo governo e le novità sulla riforma scolastica che si preannunciano. 

Vale la pena provarci (anche se di difficile applicazione), in questo post inserisco anche il modello di domanda elaborato dal CIIS, che va protocollato in segreteria e presentato al dirigente scolastico.
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