Sia la Direttiva 27/12/12 che la C.M. n.8/2013 fanno riferimento al
riconoscimento di un Bisogno Educativo Speciale di uno studente a
partire anche semplicemente dall’osservazione sistematica dei docenti,
per tutti quei casi in cui non esista alcuna certificazione, ma l’alunno
mostri un disagio o una difficoltà anche solo transitori (si pensi al
caso classico del bambino sofferente per una separazione conflittuale
dei genitori, o per un lutto o per la perdita di lavoro di uno dei
genitori, e così via). Si tratta di situazioni in cui il team docente
può ravvisare un Bisogno Educativo Speciale momentaneo e decidere di
approntare, fino a quando la situazione non sia rientrata, un Piano
Educativo Personalizzato.
Laddove, per motivi medici o clinici, la famiglia di uno studente
consegni a scuola una certificazione anche privata (e non
necessariamente di una struttura pubblica, come per la Legge 170 o 104)
che attesti una situazione di difficoltà di uno studente (ad esempio per
cure mediche o fobia scolare o attacchi di panico, solo per citare
alcuni esempi), la scuola può già attivare un PDP.
Riporto parte della Premessa della Direttiva 27/12/12, che fuga ogni dubbio in proposito:
“…è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il
quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla
base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per
una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di
chiuderli in una cornice ristretta”.
Fonte: http://bes-dsa.it/ - blog di orizzonte scuola.
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