Ci sono situazioni diverse con gradi di severità differenti nelle disabilità, così come per chi in età adulta ne viene a conoscenza improvvisamente. E' il caso di un docente "Asperger".
Tale disabilità è incompatibile con il ruolo di docente? Se il Dirigente Scolastico si trovasse a mettere in dubbio l'idoneità lavorativa? Se il D.S procedesse tramite un provvedimento? Cosa può fare il docente coinvolto che NON ha mai avuto problemi di nessun tipo? L'insegnante può sottraesi a visita medica collegiale? Un caso particolare che merita l'attenzione poichè applicabile ad altre situazioni similari, al quesito risponde l'esperto Dott. Flavio Fogarolo:
Nessun effetto può mai essere automatico. Il procedimento per
accertare l'inidoneità di un dipendente della pubblica amministrazione,
insegnanti compresi, è regolato dal DPR
271 del 2011; in particolare l'art. 3 c. 3 definisce i casi in cui
l'amministrazione può procedere anche contro la volontà
dell'interessato.
Copio il comma 3:
«3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.»
Nessuno
dei tre punti riguarda minimamente il caso espresso sopra e il solo fatto che la scuola
sia venuta a conoscenza della diagnosi
non è assolutamente sufficiente per attivare un procedimento del genere
senza che le sia mai stato contestato nessun episodio eventualmente
connesso al punto b), e che in ogni caso dovrebbe essere "grave,
evidente e ripetuto".
Se il provvedimento con cui viene sollevata dall'incarico è già stato emesso, si può presentare ricorso considerando attentamente il testo e valutando le motivazioni apportate.
Se nulla di formale è stato emesso, si può anche valutare l'ipotesi di presentare una diffida.
Se il provvedimento con cui viene sollevata dall'incarico è già stato emesso, si può presentare ricorso considerando attentamente il testo e valutando le motivazioni apportate.
Se nulla di formale è stato emesso, si può anche valutare l'ipotesi di presentare una diffida.
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