Secondo la nuova normativa (legge 170/2010 e le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento) la diagnosi di DSA deve
essere condotta in modo multiprofessionale e tale multidisciplinarietà
deve risultare chiaramente dalla certificazione. Qualora rilasciata da
uno specialista singolo dovrà essere validata dal SSN (Sistena Sanitario Nazionale) con modalità da
definire a livello regionale (vedi MIURDSA prot. N. 1822)..."
In particolare... ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 170/2010, afferma che
l’individuazione di alunni e studenti con DSA avviene mediante
specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del
Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo citato dispone, inoltre, che le
Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi
nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la
medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture
accreditate.
Pertanto, il dettato della Legge innova quanto previsto
dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era
indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio
della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate (vedi
Prot. MIURAOODGOS 3573 del 26 maggio 2011).
Quindi un qualunque ente sanitario (pubblico o privato) può produrre una certificazione di DSA... in caso di specialista singolo (e quindi non appartenente ad una equipe esamnatrice) la diagnosi sarà valida se validata dal SSN.
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