Con la dichiarazione del valore abilitante del diploma magistrale, i docenti precari, con l'apertura delle nuove Graduatorie, avranno la possibilità di iscriversi in II fascia. In base alla nuova disposizione del Consiglio di Stato il titolo è "abilitante ex lege", dichiarando, dunque nullo il D.M del MIUR n. 62/2011.
Il d.m. non consente ai docenti che
hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro il 2001-2002, di essere
parificati ai docenti abilitati, pur avendo un'abilitazione
all'insegnamento, consentendo loro l'accesso alla sola III fascia,
utilizzata dai presidi per supplenze, corsi di recupero, sostituzioni
momentanee. Con l'accettazione del valore abilitante del diploma
magistrale è possibile accedere all'inserimento in II fascia.
Cosa fare per iscriversi in II fascia?
Il consiglio è quello di prestare particolare attenzione all'apertura delle Graduatorie di Istituto (si apriranno quest'anno 2014, si pensa nei mesi tra giugno e luglio),
se si è conseguito il diploma magistrale e si intende farlo valere
dichiarando abilitante per l'insegnamento negli Istituti di istruzione
superiore di I grado. In seguito si avrà la possibilità di calcolare e aggiornare il proprio punteggio di servizio e chiedere l'inserimento in seconda fascia.
Si ricordi sempre che il titolo magistrale conserva a tutti gli effetti un valore abilitante ex lege per lo svolgimento dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, in base a quanto riportato nel R.D.n. 1054/1923 all'art.53, in cui si dichiara fermamente che l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnati delle scuole elementari. L'R.D. è di seguito confermato dal D.L. n. 297/1994, in cui si dichiara che l'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare. Restiamo in attesa di comprendere se davvero i docenti precari senza abilitazione sine colpa avranno la reale possibilità di ottenere il riconoscimento dei loro titoli.
Si ricordi sempre che il titolo magistrale conserva a tutti gli effetti un valore abilitante ex lege per lo svolgimento dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, in base a quanto riportato nel R.D.n. 1054/1923 all'art.53, in cui si dichiara fermamente che l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnati delle scuole elementari. L'R.D. è di seguito confermato dal D.L. n. 297/1994, in cui si dichiara che l'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare. Restiamo in attesa di comprendere se davvero i docenti precari senza abilitazione sine colpa avranno la reale possibilità di ottenere il riconoscimento dei loro titoli.
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