martedì 1 aprile 2014

Le finalità della scuola sono rinvenibili nel sistema normativo e in particolare nelle modalità di realizzazione del diritto individuale all’istruzione e all’educazione. Tale missione comporta che la scuola persegua il suo obiettivo anche in dissonanza con la volontà degli stessi genitori. Richiamiamo questo comportamento perché nel caso specifico delle immagini, accade spesso che siano gli stessi genitori a chiederne l’uso o siano oltremodo orgogliosi dell’apparire del proprio figlio. Purtroppo la diffusione e la rete in particolare espongono i minori ad una serie di pericoli che non possono essere tutti previsti, né prevedibili.
La scuola non può considerare il bambino come un utente qualsiasi, ma un soggetto di cui ha responsabilità sociale. Ecco perché non si ritengono applicabili in modo analogico le regole applicabili nei rapporti tra la famiglia e l’editore (la negoziazione del consenso).
Abbiamo più volte richiamato le varie attività dell’istituzione scolastica che portano ad utilizzare dati personali degli alunni. Le immagini e i filmati costituiscono dati personali o fonti di rinvenimento di dati personali.
Quando e perché la scuola deve utilizzare immagini degli alunni? Rientra tale attività tra quelle finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali? Se ci attestassimo su questa domanda non faremmo molta strada, visto che il percorso didattico pedagogico può intraprendere diversi percorsi per la sua realizzazione.
Dobbiamo, invece, partire dai alcuni punti fermi:
  • le immagini costituiscono dati personali;
  • la comunicazione di immagini deve seguire il dettato normativo dell’art. 19 del Codice. Ciò significa che deve essere prevista da norme di legge o regolamento o, in mancanza, essere necessaria alla realizzazione delle finalità istituzionali;
  • la diffusione deve, parimenti, attenersi al successivo comma dello stesso articolo 19, va a dire deve essere prevista esplicitamente da una norma di legge: “La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”.
Nella scuola sono diverse le occasioni che possono portare alla comunicazione e alla diffusione dell’immagine di un minore. Il primo caso è quello di operatori esterni, fotografi, che riprendono il minore al fine di documentare un certo evento (l’inizio dell’anno scolastico, la recita, la manifestazione sportiva ecc.). In questo caso il comportamento che la scuola deve tenere deve essere improntato alla massima vigilanza sulle attività che si svolgono al suo interno. Relativamente al caso concreto il dirigente deve verificare le credenziali del fotografo e fare in modo di mettere lo stesso in contatto con le famiglie. Saranno le stesse a decidere se prestare il loro consenso alla realizzazione fotografica. In questo caso il consenso è necessario, trattandosi di soggetto privato.

La stessa procedura va adottata nel caso in cui la scuola, nel corso di un partenariato con soggetti esterni, gestisca eventi o manifestazioni, le cui rappresentazioni fotografiche verranno usate per comunicare l’evento a mezzo stampa o televisione. La scuola può esclusivamente mettere in contatto il soggetto esterno con le famiglie per la gestione della procedura di richiesta del consenso. Pensiamo ad un percorso teatrale che prevede la ripresa finale, che il soggetto partner vorrebbe utilizzare a fini divulgativi. La scuola deve fare in modo che le famiglie vengano informate sull’uso che si vuole fare della ripresa e in quel contesto, se d’accordo, può esprimere il consenso al trattamento delle immagini.
La scuola, al contrario, potrebbe organizzare essa stessa la realizzazione di un servizio fotografico mirato a documentare un certo evento. L’attività è lecita se esercitata nell’ambito di attività istituzionali, ma, per quanto riguarda la diffusione di tali immagini, non si rinviene una disposizione che lo consenta. Le immagini devono rimanere agli atti della scuola, in qualità di documentazione del percorso didattico e/o formativo.
Gli stessi principi valgono per i filmati aventi come soggetto i bambini. Al fine della realizzazione o documentazione di attività istituzionali, la scuola deve provvedere alla loro conservazione documentale. Se, invece, la scuola intende utilizzare i filmati per la partecipazione a mostre, fiere, concorsi, occorre fare in modo che il soggetto titolare del trattamento (ad es. Rai, tv locale, associazioni, ecc.) ottenga dall’interessato il consenso. La scuola farà da tramite tra il titolare e la famiglia.

Affrontiamo il caso più delicato relativo alla riproduzione di immagini di minori su giornalini di scuola e/o su siti web di libero accesso.
Il giornale di classe o di scuola rientra nella consuetudine della didattica di ogni ordine e grado; nasce dalla voglia di comunicare degli studenti, e dalla necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio pensiero agli altri. In quest’ottica il giornale scolastico è un elemento forte di comunicazione ed un ambiente in cui si sperimentano vari tipi di scrittura. Le cautele da adottare dipendono dal grado di diffusione del giornalino stesso. Una distribuzione limitata alle famiglie degli allievi va gestita come comunicazione di dati personali. Pertanto, il genitore, all’inizio dell’anno scolastico, in occasione della consegna dell’informativa, ex art. 13 del Codice, avrà notizia dell’uso che sarà fatto delle immagini e, se lo riterrà opportuno, chiederà, ai sensi dell’art. 7 del Codice, che le immagini non vengano utilizzate.
Se, diversamente, il giornalino ha una diffusione indiscriminata, ad esempio viene distribuito sul territorio, non v’è dubbio che si tratti di diffusione di dati personali. In questo caso non è consentito pubblicare foto di minori riconoscibili, anche se legate ad eventi positivi. La ragione di tale comportamento da tenere sta nell’analisi degli indicatori di liceità che devono condurre l’azione. Gli indicatori della pertinenza e non eccedenza sono in primo piano Essi comportano una scrupolosa verifica dell’adeguatezza dei dati agli scopi del trattamento. Se scopo del trattamento specifico è il riconoscimento di un merito al minore per un suo successo scolastico, non v’è ragione di divulgare una sua foto corredata da nome e cognome, poiché basterebbe citare il suo nome di battesimo e la classe per evidenziarne i meriti.
Caso ancora più potenzialmente pericoloso è il sito web della scuola e la pubblicazione sullo stesso del giornalino scolastico. La messa a disposizione della rete, senza alcuna limitazione dell’accesso, crea rischi potenziali di utilizzo delle informazioni illimitati. Ma, senza considerare questo estremo effetto dell’uso delle immagini, basta soffermarsi sul concetto di necessarietà del trattamento del dato. Lo sforzo che bisogna compiere è quello di mirare al raggiungimento del risultato, sia esso il riconoscimento di un merito del bambino, sia esso l’informazione sulle attività che la scuola svolge. È l’invasività che va tenuta sotto controllo. Gli stessi risultati vanno perseguiti con il mezzo e le modalità meno invasive. Esse non devono essere potenzialmente foriere di danno per il minore e non solo in modo diretto, ma anche indiretto (basta pensare a relazioni familiari e parentali difficili, effetti di problemi economici ecc.).
Per concludere, sembra azzardato estendere le disposizioni relative all’attività giornalistica alla scuola, assumendo per analogia la determinazione contenuta in un provvedimento del Garante (Provv. 31 luglio 2002 doc. web n. 1065798), il quale prevede l’applicazione delle regole contenute nella l. 675/1996, art. 25, comma 4 bis, a chiunque si trovi a svolgere, anche occasionalmente, attività di pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. Il legislatore ha voluto differenziare il regime legale del trattamento della comunicazione e diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici. La specialità della posizione di tali soggetti non ammette deroghe, ma continui richiami alla funzione di garanzia che devono svolgere.

L’uso delle immagini e dei filmati da parte di soggetti interni alla scuola per fini personali
Sin dalla Direttiva MIUR del 30 novembre 2007 sono state diverse le sollecitazioni per un uso personale  corretto delle immagini nella scuola da parte di studenti e operatori scolastici. Da ultimo il Garante alla privacy ha in una nota, ha elencato, tra gli altri, tali trattamenti. Purtroppo, non è stato abbastanza chiaro sulle caratteristiche e le finalità di tali operazioni. Infatti, il consenso di cui tratta la nota, si riferisce a trattamenti operati ad uso personale da studenti e operatori scolastici. Sono coloro che a titolo personale utilizzano strumenti elettronici per registrare immagini, filmati o suoni. La richiesta di consenso qui richiamata non riguarda l’istituzione scolastica nell’esercizio delle sue attività istituzionali, ma singoli e privati cittadini che devono rispettare le disposizioni del codice della privacy, tra cui l’art. 23 che prevede la richiesta del consenso da parte dei soggetti privati.

(Fonte: http://www.edscuola.eu).
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