Le finalità della scuola sono rinvenibili nel sistema normativo e in
particolare nelle modalità di realizzazione del diritto individuale
all’istruzione e all’educazione. Tale missione comporta che la scuola
persegua il suo obiettivo anche in dissonanza con la volontà degli
stessi genitori. Richiamiamo questo comportamento perché nel caso
specifico delle immagini, accade spesso che siano gli stessi genitori a
chiederne l’uso o siano oltremodo orgogliosi dell’apparire del proprio
figlio. Purtroppo la diffusione e la rete in particolare espongono i
minori ad una serie di pericoli che non possono essere tutti previsti,
né prevedibili.
La scuola non può considerare il bambino come un utente qualsiasi, ma
un soggetto di cui ha responsabilità sociale. Ecco perché non si
ritengono applicabili in modo analogico le regole applicabili nei
rapporti tra la famiglia e l’editore (la negoziazione del consenso).
Abbiamo più volte richiamato le varie attività dell’istituzione
scolastica che portano ad utilizzare dati personali degli alunni. Le
immagini e i filmati costituiscono dati personali o fonti di
rinvenimento di dati personali.
Quando e perché la scuola deve utilizzare immagini degli alunni?
Rientra tale attività tra quelle finalizzate al raggiungimento delle
finalità istituzionali? Se ci attestassimo su questa domanda non faremmo
molta strada, visto che il percorso didattico pedagogico può
intraprendere diversi percorsi per la sua realizzazione.
Dobbiamo, invece, partire dai alcuni punti fermi:
- le immagini costituiscono dati personali;
- la comunicazione di immagini deve seguire il dettato normativo dell’art. 19 del Codice. Ciò significa che deve essere prevista da norme di legge o regolamento o, in mancanza, essere necessaria alla realizzazione delle finalità istituzionali;
- la diffusione deve, parimenti, attenersi al successivo comma dello stesso articolo 19, va a dire deve essere prevista esplicitamente da una norma di legge: “La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”.
Nella scuola sono diverse le occasioni che possono portare alla
comunicazione e alla diffusione dell’immagine di un minore. Il primo
caso è quello di operatori esterni, fotografi, che riprendono il minore
al fine di documentare un certo evento (l’inizio dell’anno scolastico,
la recita, la manifestazione sportiva ecc.). In questo caso il
comportamento che la scuola deve tenere deve essere improntato alla
massima vigilanza sulle attività che si svolgono al suo interno.
Relativamente al caso concreto il dirigente deve verificare le
credenziali del fotografo e fare in modo di mettere lo stesso in
contatto con le famiglie. Saranno le stesse a decidere se prestare il
loro consenso alla realizzazione fotografica. In questo caso il consenso
è necessario, trattandosi di soggetto privato.
La stessa procedura va adottata nel caso in cui la scuola, nel corso
di un partenariato con soggetti esterni, gestisca eventi o
manifestazioni, le cui rappresentazioni fotografiche verranno usate per
comunicare l’evento a mezzo stampa o televisione. La scuola può
esclusivamente mettere in contatto il soggetto esterno con le famiglie
per la gestione della procedura di richiesta del consenso. Pensiamo ad
un percorso teatrale che prevede la ripresa finale, che il soggetto
partner vorrebbe utilizzare a fini divulgativi. La scuola deve fare in
modo che le famiglie vengano informate sull’uso che si vuole fare della
ripresa e in quel contesto, se d’accordo, può esprimere il consenso al
trattamento delle immagini.
La scuola, al contrario, potrebbe organizzare essa stessa la
realizzazione di un servizio fotografico mirato a documentare un certo
evento. L’attività è lecita se esercitata nell’ambito di attività
istituzionali, ma, per quanto riguarda la diffusione di tali immagini,
non si rinviene una disposizione che lo consenta. Le immagini devono
rimanere agli atti della scuola, in qualità di documentazione del
percorso didattico e/o formativo.
Gli stessi principi valgono per i filmati aventi come soggetto i
bambini. Al fine della realizzazione o documentazione di attività
istituzionali, la scuola deve provvedere alla loro conservazione
documentale. Se, invece, la scuola intende utilizzare i filmati per la
partecipazione a mostre, fiere, concorsi, occorre fare in modo che il
soggetto titolare del trattamento (ad es. Rai, tv locale, associazioni,
ecc.) ottenga dall’interessato il consenso. La scuola farà da tramite
tra il titolare e la famiglia.
Affrontiamo il caso più delicato relativo alla riproduzione di
immagini di minori su giornalini di scuola e/o su siti web di libero
accesso.
Il giornale di classe o di scuola rientra nella consuetudine della
didattica di ogni ordine e grado; nasce dalla voglia di comunicare degli
studenti, e dalla necessità di avere uno strumento rappresentativo che
possa far conoscere il proprio pensiero agli altri. In quest’ottica il
giornale scolastico è un elemento forte di comunicazione ed un ambiente
in cui si sperimentano vari tipi di scrittura. Le cautele da adottare
dipendono dal grado di diffusione del giornalino stesso. Una
distribuzione limitata alle famiglie degli allievi va gestita come
comunicazione di dati personali. Pertanto, il genitore, all’inizio
dell’anno scolastico, in occasione della consegna dell’informativa, ex
art. 13 del Codice, avrà notizia dell’uso che sarà fatto delle immagini
e, se lo riterrà opportuno, chiederà, ai sensi dell’art. 7 del Codice,
che le immagini non vengano utilizzate.
Se, diversamente, il giornalino ha una diffusione indiscriminata, ad
esempio viene distribuito sul territorio, non v’è dubbio che si tratti
di diffusione di dati personali. In questo caso non è consentito
pubblicare foto di minori riconoscibili, anche se legate ad eventi
positivi. La ragione di tale comportamento da tenere sta nell’analisi
degli indicatori di liceità che devono condurre l’azione. Gli indicatori
della pertinenza e non eccedenza sono in primo piano Essi comportano
una scrupolosa verifica dell’adeguatezza dei dati agli scopi del
trattamento. Se scopo del trattamento specifico è il riconoscimento di
un merito al minore per un suo successo scolastico, non v’è ragione di
divulgare una sua foto corredata da nome e cognome, poiché basterebbe
citare il suo nome di battesimo e la classe per evidenziarne i meriti.
Caso ancora più potenzialmente pericoloso è il sito web della scuola e
la pubblicazione sullo stesso del giornalino scolastico. La messa a
disposizione della rete, senza alcuna limitazione dell’accesso, crea
rischi potenziali di utilizzo delle informazioni illimitati. Ma, senza
considerare questo estremo effetto dell’uso delle immagini, basta
soffermarsi sul concetto di necessarietà del trattamento del dato. Lo
sforzo che bisogna compiere è quello di mirare al raggiungimento del
risultato, sia esso il riconoscimento di un merito del bambino, sia esso
l’informazione sulle attività che la scuola svolge. È l’invasività che
va tenuta sotto controllo. Gli stessi risultati vanno perseguiti con il
mezzo e le modalità meno invasive. Esse non devono essere potenzialmente
foriere di danno per il minore e non solo in modo diretto, ma anche
indiretto (basta pensare a relazioni familiari e parentali difficili,
effetti di problemi economici ecc.).
Per concludere, sembra azzardato estendere le disposizioni relative
all’attività giornalistica alla scuola, assumendo per analogia la
determinazione contenuta in un provvedimento del Garante (Provv. 31
luglio 2002 doc. web n. 1065798), il quale prevede l’applicazione delle
regole contenute nella l. 675/1996, art. 25, comma 4 bis, a chiunque si
trovi a svolgere, anche occasionalmente, attività di pubblicazione o
diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Il legislatore ha voluto differenziare il regime legale del trattamento
della comunicazione e diffusione di dati personali da parte di soggetti
pubblici. La specialità della posizione di tali soggetti non ammette
deroghe, ma continui richiami alla funzione di garanzia che devono
svolgere.
L’uso delle immagini e dei filmati da parte di soggetti interni alla scuola per fini personali
Sin dalla Direttiva MIUR del 30 novembre 2007 sono state diverse le
sollecitazioni per un uso personale corretto delle immagini nella
scuola da parte di studenti e operatori scolastici. Da ultimo il Garante
alla privacy ha in una nota, ha elencato, tra gli altri, tali
trattamenti. Purtroppo, non è stato abbastanza chiaro sulle
caratteristiche e le finalità di tali operazioni. Infatti, il consenso
di cui tratta la nota, si riferisce a trattamenti operati ad uso
personale da studenti e operatori scolastici. Sono coloro che a titolo
personale utilizzano strumenti elettronici per registrare immagini,
filmati o suoni. La richiesta di consenso qui richiamata non riguarda
l’istituzione scolastica nell’esercizio delle sue attività
istituzionali, ma singoli e privati cittadini che devono rispettare le
disposizioni del codice della privacy, tra cui l’art. 23 che prevede la
richiesta del consenso da parte dei soggetti privati.
(Fonte: http://www.edscuola.eu).
(Fonte: http://www.edscuola.eu).
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