(Art. di
Salvatore Nocera) L'art.
16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni
in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo
Individualizzato. L'espressione <> permette di chiarire che
l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che è
la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico,
riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della
valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto
didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.
La norma
inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline
sono stati adottati <>. Ad esempio per
alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati
semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere
ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un
apparato, ecc.
La norma
dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti
parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con
minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo
studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter
sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno
con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita
l'elaborazione del tema tradizionale con una <> o con la
compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le
desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori
(nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.
Inoltre: gli
apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <> vanno
valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al
contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere
dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece
farsi alcuna annotazione sui <> esposti nell'albo della
scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei
dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un
mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato
<> (in situazione di handicap), non può essere divulgato.
Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni
circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli
atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di
cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati. Si precisa come la valutazione è effettuata da tutti gli
insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo
insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi
formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari. Vedi anche Art. 15 ( O.M.90/2001)
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