martedì 24 febbraio 2015

Ecco un semplice ma efficace schema riassuntivo dedicato alla normativa sui BES messo a punto da Salvatore Nocera per Edscuola.  
Vengono indicati in sequenza le modalità di individuazione degli alunni, gli strumenti didattici adottabili e gli effetti sulla valutazione del profitto nei vari ordini di scuola. Questi aspetti vengono messi in relazione agli alunni con disabilità certificata, agli alunni con DSA e agli altri studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Disabilità certificata
DSA
Altri BES
Individuazione degli alunni
Certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità)
Diagnosi ai sensi L. n° 170/10
Delibera consiglio di classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013
Strumenti didattici
PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 1 L. n° 104/92) e prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92)
Insegnate per il sostegno e/o assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
PDP: con strumenti compensativi e/o misure dispensative e tempi più lunghi.
PDP (solo se prescrive strumenti compensativi e/o misure dispensative)
Effetti sulla valutazione del profitto
PRIMO CICLO:
1. Diploma: valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 104/92): se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive capacità dell’alunno.
2. Attestato con i crediti formativi: eccezionalmente in caso di mancati o insufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti. Rilasciato dalla Commissione d’esame e non dalla scuola. È comunque titolo idoneo all’iscrizione al secondo ciclo (O.M. n° 90/01, art. 11 comma 12)

SECONDO CICLO:
1. Programmazione semplificata: diritto al diploma, se superato positivamente esame di Stato con prove equipollenti e tempi più lunghi
2. Programmazione differenziata: diritto ad attestato certificante i crediti formativi (rilasciato sempre dalla commissione d’esame e non dalla scuola)
1. Dispensa scritto lingue straniere compensata da prova orale: consente Diploma (Linee guida 4.4 allegate a D.M. 12/07/2011, art. 6 comma 5).
2. Esonero lingue straniere: solo attestato con i crediti formativi (D.M. 12/07/2011 art. 6 comma 6).
Misure dispensative (ad eccezione della dispensa dallo scritto di lingue straniere e dell’esonero normativamente previste solo per DSA).
Strumenti compensativi.
Tempi più lunghi,
Con possibile Diploma.
Per gli stranieri c’è normativa specifica.
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